



immigrazione | 28 Ottobre 2020
Limiti al sindacato del giudice di merito sul provvedimento adottato dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno
di La Redazione
Posto che l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603/2013, Dublino III), spetta, in base all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 23584/20; depositata il 27 ottobre)








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