Limiti al sindacato del giudice di merito sul provvedimento adottato dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno

Posto che l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603/2013, Dublino III , spetta, in base all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23584/20, depositata il 27 ottobre. Un cittadino pakistano impugnava il provvedimento emesso dall’Unità Dublino presso il Ministero dell’Interno con cui, a seguito di una richiesta di ripresa in carico presentata ai sensi dell’ art. 18 Regolamento CE 604/2013 , era stato disposto il suo trasferimento in Austria, dove egli aveva precedentemente proposto domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Roma, riscontrando la violazione degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE 604/2013, accoglieva il ricorso e annulla il provvedimento. Il Ministero dell’Interno ha presentato ricorso dinanzi alla Suprema Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la controversia avente ad oggetto la procedura di determinazione dello Stato UE competente sulla domanda dello straniero richiedente protezione internazionale e del conseguente eventuale provvedimento di trasferimento, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario . La posizione giuridica del richiedente in tal caso è infatti qualificabile come diritto soggettivo. Viene inoltre precisato che l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento CE 603/2013, c.d. Dublino III , costituisce una fase necessariamente preliminare all’interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Tale accertamento spetta dunque all’ amministrazione e dunque all’ Unità Dublino istituita presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministro dell’Interno. Il provvedimento può poi essere sottoposto al controllo del giudice ordinario. Richiamando le disposizioni che costituiscono il quadro normativo in materia, il Collegio precisa che il controllo del giudice di merito – nel nostro caso, del Tribunale di Roma – deve essere limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 Cedu. Il giudice non può invece sostituirsi di fatto all’Unità Dublino annullando il provvedimento impugnato per violazioni formali del Regolamento CE 604/2013 verificatesi nel corso della procedura, in quanto privo di competenza sull’esame della situazione dell’interessato che spetta al Paese di primo ingresso che aveva assentito alla procedura di reincarico. In conclusione, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603/2013, Dublino III , spetta, in base all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. Pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura essendo sfornito di competenza al riguardo. Infatti, il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 Cedu. Situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l’art. 78 del TFUE . Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte accoglie il ricorso e decide la causa nel merito e rigetta il ricorso originario avverso il provvedimento di trasferimento in Austria emesso dall’Unità Dublino.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 settembre – 27 ottobre 2020, n. 23584 Presidente Tria – Relatore Pazzi Fatti di causa 1. R.H. , cittadino omissis , impugnava avanti al Tribunale di Roma il provvedimento emesso dall’unità Dublino presso il Ministero dell’Interno con cui era stato disposto il suo trasferimento in Austria, dove in precedenza il migrante aveva proposto domanda di protezione internazionale, in esito a una richiesta di ripresa in carico presentata ai sensi dell’art. 18 Reg. CE 604/2013 ed accolta dallo Stato austriaco. Il Tribunale di Roma ravvisava la violazione tanto dell’art. 4 del Reg. CE 604/2013, poiché non risultava che fossero state fornite al richiedente asilo tutte le informazioni funzionali alla sua partecipazione effettiva e consapevole alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, quanto del successivo art. 5, poiché non era stato effettuato il colloquio previsto dalla norma allo scopo di mettere il richiedente asilo nelle condizioni di fornire le indicazioni necessarie a individuare lo Stato competente. In ragione di simili rilievi il Tribunale, con decreto del 23 ottobre 2018, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento amministrativo impugnato. 2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno prospettando due motivi di doglianza. L’intimato R.H. non ha svolto difese. Ragioni della decisione 3. Con il primo motivo di ricorso il Ministero dell’Interno si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-sexies, artt. 101 e 737 c.p.c. e art. 24 Cost. in tesi di parte ricorrente il Tribunale avrebbe accolto il ricorso avverso la decisione di trasferimento a seguito della positiva valutazione dei motivi di censura introdotti dal richiedente asilo dopo l’avvio del giudizio e soltanto all’interno delle note conclusive. In questo modo il giudice di merito avrebbe consentito un illegittimo ampliamento della domanda inizialmente proposta, impedendo nel contempo all’amministrazione di poter contraddire sul punto. 4. Il motivo è inammissibile. L’amministrazione ricorrente infatti, pur deducendo l’irritualità dell’iniziativa processuale assunta dal migrante, che avrebbe ampliato da ultimo il thema decidendi con modalità che impedivano il contraddittorio, non ha riportato alcuna indicazione di elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi esatti termini e non genericamente, il vizio processuale denunciato, onde consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva dilatazione dell’oggetto del giudizio ed effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale. Ora la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purché però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale si vedano in questo senso Cass. 2771/2017 e Cass. 19410/2015 . Occorreva pertanto che l’odierno ricorrente accompagnasse la denunzia del vizio con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto degli atti che sorreggevano la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a un’autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati ma solo a una verifica del contenuto degli stessi. In mancanza di una simile indicazione la doglianza in esame risulta giocoforza inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. CE 604/2013, in quanto queste norme troverebbero applicazione soltanto nel caso in cui lo straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale e non varrebbero nel caso in esame, ove, in assenza di alcuna istanza in tal senso, era stata presentata una richiesta allo Stato austriaco di ripresa in carico ai sensi dell’art. 24 del medesimo regolamento, che tale Stato aveva accettato. 6. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare. 6.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la ragione per cui anche in epoca antecedente all’introduzione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-bis, da parte del D.L. n. 13 del 2017 - la controversia avente a oggetto la procedura di determinazione dello Stato UE competente sulla domanda dello straniero richiedente protezione internazionale e sul conseguente, eventuale, provvedimento di trasferimento emesso dalla Pubblica Amministrazione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario sta nel fatto che la situazione giuridica soggettiva del richiedente protezione che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all’autorità giurisdizionale ordinaria Cass., Sez. U., 8044/2018 . Peraltro la determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. 604/2013 costituisce non un diverso e autonomo procedimento, bensì una fase, necessariamente preliminare, all’interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Ne deriva che l’accertamento della competenza all’esame della domanda e la decisione sulla domanda medesima, pur costituendo fasi distinte, sono inserite in un procedimento unitario attivato dalla manifestazione di volontà del cittadino straniero o apolide alle autorità competenti ovvero, nel nostro ordinamento, alle questure, che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 26, comma 3, hanno il compito di avviare la procedura di cui al Reg. n. 604/2013 Cass., Sez. U., 8044/2018 . 6.2. Come già sottolineato da questa Corte l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. Mentre il provvedimento così reso può essere poi sottoposto al controllo del giudice ordinario, nel senso previsto nel prosieguo della norma Cass. n. 31675/2018 e n. 31566/2019 . La competenza in questione spetta, in linea di principio, al Paese di primo ingresso ai sensi dell’art. 13 Reg. CE n. 604/2013. La previsione va letta in combinato disposto con quella dell’art. 3 dello stesso Regolamento, laddove stabilisce che Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III . Il Regolamento detta poi, al Capo VI, le procedure di presa in carico e ripresa in carico , ed istituisce un sistema Europeo di scambio di informazioni sui richiedenti asilo, volto a individuare lo Stato membro responsabile della valutazione della domanda di protezione internazionale e ad organizzare i relativi trasferimenti. Sulla scia di queste disposizioni il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al suo art. 3, stabilisce che L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno . Questa normativa, nel suo complesso, pur affidando in Italia alla pubblica amministrazione ed in particolare all’Unità Dublino la verifica della competenza, tra i diversi Stati membri, ad esaminare la domanda di protezione internazionale, tuttavia attribuisce al giudice ordinario il compito di accertare, sulla base delle risultanze, l’inesistenza di condizioni ostative alla competenza sulla domanda, motivando al riguardo. In particolare, l’art. 3 del Reg. CE 26/06/2013, n. 604/2013, al paragrafo 2 prevede l’impossibilità di trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente, qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. E il Considerando n. 19 del Regolamento CE 26/06/2013, n. 604/2013 aggiunge che Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito . 6.3 La qualificazione della situazione giuridica soggettiva dello straniero nel procedimento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3-bis, come diritto soggettivo comporta che in esso debbano essere applicati gli stessi principi propri del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale, sia che esso venga instaurato autonomamente, sia che il momento di determinazione dello Stato competente ai sensi del Reg. 604/2013 si configuri come una fase preliminare all’interno del procedimento di riconoscimento dello status di protezione internazionale. Ma sempre nell’ambito della cornice normativa sopra descritta. Ne deriva che, nella specie, il sindacato del Tribunale di Roma era limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implicassero il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Sindacato che, peraltro, doveva tenere conto che fra gli Stati membri dell’Unione Europea vige il principio secondo cui il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell’Unione è fondato su un sistema comune di asilo art. 78 T.F.U.E. , che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali e il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali Cass., Sez. U., 8044/2018 . E questo spirito di reciproca fiducia si fonda su un sistema comune di valori e di regole che li incarnano che tutti gli Stati membri sono chiamati a rispettare. Il Tribunale, invece, non poteva, sostituendosi di fatto all’Unità Dublino, annullare il provvedimento impugnato rilevando violazioni formali del Reg. CE 604/2013 verificatesi nel corso della procedura, perché era sfornito di competenza all’esame della situazione dell’interessato, che competeva invece all’Austria, quale Paese di primo ingresso che aveva assentito alla procedura di reincarico. 7. Peraltro, avverso provvedimenti dello Stato indicato come competente che siano contrari alle norme del Sistema Europeo comune di asilo o della Carta dei diritti fondamentali UE è riconosciuto all’interessato il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia UE anche in sede di PPU - procedimento pregiudiziale d’urgenza, come si è verificato ad esempio nella causa C-578/16 PPU, C. K., H. F., A. S. - Repubblica Slovena oppure alla Corte di Strasburgo, per far valere violazioni della CEDU. 8. Per tutto quanto sopra esposto il decreto impugnato deve essere cassato. 9. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare i seguenti principi di diritto L’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. Pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura essendo sfornito di competenza al riguardo. Infatti, il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l’art. 78 del TFUE. 10. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso proposto da R.H. avverso il provvedimento di trasferimento in Austria emesso il 15 gennaio 2018 e notificato il 24 gennaio 2018 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione l’asilo, Unità Dublino. I rilevanti profili di novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di merito, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 385 c.p.c., comma 2. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da R.H. avverso il provvedimento di trasferimento in Austria emesso il 15 gennaio 2018 e notificato il 24 gennaio 2018 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione l’asilo, Unità Dublino. Compensa integralmente le spese processuali.