La mancata opposizione del Ministero non giustifica la compensazione delle spese di lite

La mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda di equa riparazione rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 23186/20 depositata il 23 ottobre. Il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta dall’avvocato avverso il decreto con cui il GIP aveva revocato d’ufficio il precedente decreto di liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali svolte in favore di più soggetti ammessi al gratuito patrocinio. L’avvocato ricorre per cassazione lamentando , in particolare, la compensazione delle spese di lite in assenza di costituzione del Ministero operata dal Tribunale sul presupposto della peculiare natura e struttura della controversia e della scarna attività di udienza espletatasi . Nel ritenere il ricorso fondato, la Cassazione rileva immediatamente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittimo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altra analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate. In tal senso, la Consulta ha dunque ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite , anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. Tuttavia, tra queste ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni non rientra la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso , in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese. In particolare, la Corte di Cassazione ricorda che è stato affermato che la mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda di equa riparazione rivolta nei suoi confronti, principio che si applica evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A. – non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto . Non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio, la Cassazione accoglie il ricorso dell’avvocato e cassa l’ordinanza con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 23 settembre – 23 ottobre 2020, n. 23186 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato Che il Tribunale di Patti, con ordinanza del 22.3.2019, accolse l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 proposta dall’Avv. C.M.S. avverso il decreto emesso dal GIP del medesimo Tribunale, che aveva revocato d’ufficio il precedente decreto di liquidazione degli onorari per le prestazioni professionali rese in favore di più soggetti ammessi al gratuito patrocinio per quel che rileva in sede di legittimità il Tribunale compensò le spese di lite in assenza di costituzione da parte del Ministero, per la peculiare natura e struttura della controversia e della scarna attività di udienza espletatasi per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso l’Avv. C.M.S. sulla base di un unico motivo non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso. Ritenuto Che con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 c c., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma l, nn. 3 e 4, per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese di lite per l’assenza di costituzione del Ministero, nonostante parte opponente fosse totalmente vittoriosa e senza che ricorressero i presupposti per la compensazione, ovvero il contrasto giurisprudenziale e la novità delle questioni trattate il motivo è fondato ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano ipotesi, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata a titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale N. 77/2018 prevede l’ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della Corte Costituzionale o della Corte Europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza in tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti è rimesso al giudice del caso concreto motivare in ordine all’esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale in ogni caso, non rientra nelle ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, come più volte affermato da questa Corte - nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, - in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell’impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n. 21083 Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632 Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763 in particolare, è stato affermato che la mancata opposizione dell’Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti - principio che si applica evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.- non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632 Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763 il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto, in assenza dei presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le varie ipotesi che giustificano la compensazione delle spese, ovvero l’assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza o altre gravi eccezionali ragioni, enucleate dal giudice delle leggi il riferimento alla peculiare natura e struttura della controversia è una formula priva di contenuto e connotata da apparente motivazione, così come non può escludere il diritto al compenso del professionista, ma solo una riduzione, l’aver svolto una scarna attività di udienza il ricorso va, pertanto accolto l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi al Tribunale di Patti, in persona di altro magistrato, che provvederà in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Patti in persona di altro magistrato.