Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico in caso di conflitto militare e crimini di guerra in patria

In tema di protezione internazionale, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico non può essere rifiutata nel caso in cui l’istante rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l’arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall’alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l’umanità. La sanzione penale prevista dall’ordinamento straniero per tale rifiuto, costituisce infatti atto di persecuzione ai sensi del d.lgs. n. 251/2007, art. 7, comma 2, lett. e e dell’art. 9, par. 2, lett. e , della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd contro Germania.

Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22873/20, depositata il 21 ottobre. Un cittadino ucraino chiedeva alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato politico, in subordine di protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e in via ulteriormente subordinata la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente sosteneva di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere costretto ad arruolarsi durante una guerra in cui venivano commesse gravi violazioni dei diritti umani. L’istanza veniva rigettata dalla Commissione territoriale e la decisione veniva confermata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. La questione è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte. Per quanto di interesse, il ricorrente lamenta il fatto che i Giudici di merito abbiano escluso la sussistenza di un effettivo rischio di persecuzione in caso di rimpatrio, sulla base di informazioni non aggiornate circa la situazione sussistente nel Paese d’origine. Era inoltre stato omesso il dato relativo alla qualifica di riservista dell’esercito sulla cui base era probabile un richiamo alle armi in caso di rimpatrio. Il ricorso si rivela fondato. Come afferma pacificamente la giurisprudenza di legittimità dev’essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all’obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l’arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall’alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l’umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall’ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi del d.lgs. n. 251/2007, art. 7, comma 2, lett. e e dell’art. 9, par. 2, lett. e , della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd contro Germania , che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno . Nel caso di specie, la motivazione della decisione impugnata si rivela incongruente nella parte in cui ha totalmente trascurato di considerare la plausibile o prevedibile sottoposizione del ricorrente, in caso di rimpatrio, ad un procedimento penale che, in ragione del rischio di un coinvolgimento anche solo indiretto in un conflitto caratterizzato dalla commissione o dall’alta probabilità di crimini di guerra e contro l’umanità, prevedrebbe una sanzione che costituisce di per sé un atto di persecuzione ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. e , d.lgs. n. 251/2007. Per questi motivi, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 30 giugno – 21 ottobre 2020, n. 22873 Presidente Travaglino – Relatore Dell’Utri Rilevato che K.O. , cittadino , ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4 a in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg. b in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 c in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 nel testo applicabile ratione temporis a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere costretto ad arruolarsi nel vivo di una guerra nel cui contesto venivano commesse gravi violazioni di diritti umani la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza avverso tale provvedimento K.O. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 17/11/2016 tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con ordinanza in data 14/2/2019 a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto 1 della mancata dimostrazione che l’istante, in caso di rimpatrio, sarebbe stato costretto ad arruolarsi nell’esercito attesa la sospensione della leva militare in Ucraina, a vantaggio del reclutamento professionale , o che sarebbe stato con elevata probabilità impiegato in attività comportanti la commissione di crimini di guerra 2 dall’assenza dei presupposti specifici previsti, ai fini della protezione sussidiaria, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b 3 dalla mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato atteso che il conflitto ucraino si svolge lontano dalla zona di provenienza del richiedente 4 della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da K.O. con ricorso fondato su cinque motivi d’impugnazione il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. Considerato che con i primi due motivi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza di un effettivo rischio di persecuzione del ricorrente in caso di rimpatrio sull’asserito presupposto della sospensione della leva militare in Ucraina, a vantaggio del reclutamento professionale , non avendo la stessa tenuto conto dell’avvenuta diserzione e/o renitenza alla leva del ricorrente, già verificatasi in epoca anteriore alla pretesa sospensione della leva obbligatoria, con la conseguente esposizione del richiedente ad azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare comportante l’eventuale commissione di crimini di guerra o contro l’umanità sotto altro profilo, il ricorrente si duole del carattere non aggiornato delle informazioni richiamate dalla corte territoriale a fondamento della decisione assunta, oltre che dell’omessa mancata considerazione, parte del giudice d’appello, della circostanza ampiamente comprovata nel corso del giudizio e, in ogni caso, incontestata consistente nell’avvenuto svolgimento, da parte del ricorrente, di attività in ambito militare, con la conseguente acquisizione della qualifica di riservista dell’esercito ucraino con il terzo e il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente escluso che, ove effettivamente impiegato, il ricorrente sarebbe stato destinato, nell’ambito delle attività dell’esercito ucraino in ragione dello status individuale e della situazione personale del richiedente , allo svolgimento di operazioni comportanti plausibilmente la commissione di crimini di guerra, tenuto conto dell’insieme delle informazioni e degli elementi istruttori complessivamente disponibili o acquisibili d’ufficio, con la conseguente integrazione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o, quantomeno, della protezione sussidiaria, una volta attestata la prospettabile destinazione del ricorrente, in caso di rimpatrio, a procedimento penale per diserzione o renitenza alla leva con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il ricorso di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente, in caso di rimpatrio, avuto riguardo alla prospettata ingiusta detenzione in cui lo stesso sarebbe esposto i primi due motivi sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza delle restanti censure osserva il Collegio come, secondo quanto già stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, in materia di protezione internazionale, dev’essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all’obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l’arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall’alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l’umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall’ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. e e dell’art. 9, par. 2, lett. e , della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd contro Germania , che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno Sez. 1, Ordinanza n. 30031 del 19/11/2019, Rv. 656354-01 nel caso di specie, la corte territoriale - lungi dal negare le circostanze peraltro incontestate tra le parti costituite dal rifiuto del ricorrente di prestare il servizio militare per l’esercito ucraino, e della plausibile destinazione dei militari impiegati nell’esercito ucraino in operazioni comportanti anche la commissione di crimini di guerra - si è limitata a rilevare erroneamente come il timore dell’incriminazione e della punizione per diserzione o renitenza non costituiscono di per sé fondato timore di persecuzione , nè lo costituisce l’avversione al servizio militare o la paura di combattere , essendo determinante il solo rischio di essere costretti a prendere parte a crimini di guerra o contro l’umanità , nonché il contesto generale il cui il servizio è prestato tali ultime condizioni, ad avviso del giudice d’appello, non sarebbero nella specie riscontrabili, non risultando comprovato che l’istante, in caso di rimpatrio, sarebbe costretto ad arruolarsi, nè che lo stesso sarebbe attualmente sottoposto a procedimento penale in fatto, solo temuto , essendo peraltro escluso il presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c , in considerazione della zona di provenienza del ricorrente, non interessata da conflitti ciò posto, varrà evidenziare la palese incongruenza della motivazione dettata dal giudice a quo, avendo quest’ultimo totalmente trascurato di considerare l’evenienza della plausibile o prevedibile sotto-posizione del ricorrente, in caso di rimpatrio, a un procedimento penale che - proprio in ragione del rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall’alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l’umanità - prevederebbe l’imposizione di una sanzione che a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata costituisce in sé un atto di persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. e e dell’art. 9, par. 2, lett. e , della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd contro Germania , che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno Sez. 1, Ordinanza n. 30031 del 19/11/2019, Rv. 656354 - 01, cit. da questa prospettiva, del tutto irrilevanti devono ritenersi le circostanze relative all’eventuale costrizione del ricorrente all’arruolamento in caso di rimpatrio, e alle modalità d’impiego dello stesso nell’ambito delle unità operative dell’esercito ucraino, assumendo un ruolo inevitabilmente dirimente il solo dato della prevedibile o plausibile futura sottoposizione dell’odierno ricorrente a un procedimento penate, di per sé integrante in ragione della sanzione prospettata per il rifiuto opposto un atto di persecuzione rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. e e dell’art. 9, par. 2, lett. e , della direttiva n. 2004/83/CE sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza dei primi due motivi assorbiti i restanti , dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì che rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo e il secondo motivo dichiara assorbiti i restanti cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì che rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.