Dichiarazione di fallimento: quando può dirsi superata la presunzione di coincidenza tra la sede effettiva e quella legale della società?

Ai fini dell’individuazione del tribunale competente a dichiarare fallimento ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. fall., la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva della società con quella legale è superabile attraverso prove univoche in grado di dimostrare che il centro direzionale dell’attività d’impresa non si trovi presso la sede legale.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 22270/20, depositata il 15 ottobre. In sede di reclamo ai sensi dell’art. 18 l. fall., la Corte d’Appello di Catania dichiarava l’ incompetenza del Tribunale di Catania a conoscere circa l’ istanza di fallimento avanzata in danno di una cooperativa sociale in liquidazione, riformando la decisione di primo grado e rimettendo gli atti del procedimento al Tribunale di Sondrio, ritenuto competente. Quest’ultimo sollevava conflitto di competenza , sostenendo che competente a conoscere della suddetta istanza fosse proprio il Tribunale di Catania che aveva emesso la sentenza di fallimento, poiché proprio a Catania la società aveva collocato il centro amministrativo e strategico dei suoi affari, nonostante la sede legale si trovasse a Sondrio. La Suprema Corte afferma la competenza del Tribunale di Catania, ritenendo fittizia l’ubicazione della sede legale della società a Sondrio. A tal proposito, la Corte osserva che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, la quale coincide, di regola, con la sede legale , a meno che non emergano prove univoche tali da smentire tale presunzione. Nel caso di specie, il Giudice di seconde cure aveva ritenuto non superabile la suddetta presunzione per via della sola esistenza di uffici e personale in una località diversa rispetto alla sede legale, ma la Corte di Cassazione smentisce tale assunto. Gli Ermellini rilevano, infatti, che per costante giurisprudenza, ai fini dell’individuazione del giudice competente a dichiarare il fallimento , la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede legale con quella effettiva può essere superata mediante prove univoche tali a provare che il centro di direzione dell’attività d’impresa è altrove, nonché che la sede legale abbia solo carattere fittizio o formale. A tal fine è rilevante, in particolare, la mancanza di una struttura operativa presso la sede legale, dovendo dunque riconoscere che essa ricopra le vesti di semplice recapito. Venendo al caso concreto, i Giudici di legittimità rilevano la presenza di indici di prova idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e quella effettiva, tra i quali possono menzionarsi la discontinuità dell’attività svolta presso la sede legale e la presenza di abbondante documentazione presso l’immobile situato a Catania. Per tali argomentazioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Catania.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 luglio – 15 ottobre 2020, n. 22270 Presidente Scaldaferri – Relatore Meloni Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 16/4/2019 La Corte di Appello di Catania, in sede di reclamo ex art. 18 legge fallimentare, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Catania a conoscere sulla istanza di fallimento proposta in danno della società cooperativa sociale Progetto vita Onlus in liquidazione e, riformata la sentenza di primo grado, ha rimesso gli atti del procedimento al Tribunale di Sondrio ritenuto competente Il Tribunale di Sondrio, con ordinanza in data 29/5/2019, ha sollevato il conflitto di competenza assumendo che era competente ad esaminare l’istanza di fallimento della Società cooperativa sociale Progetto vita Onlus in liquidazione proprio il Tribunale di Catania che aveva emesso in primo grado la sentenza di fallimento in quanto, pur trovandosi la sede legale della società in Sondrio, a Catania la società aveva collocato il centro amministrativo e strategico dei suoi affari, almeno sino al 5.4 2017, data di deposito della istanza di fallimento, irrilevanti essendo i fatti che fossero intervenuti successivamente, durante l’anno anteriore alla istanza art. 9, comma 5, l.fall. . Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’art. 380-ter c.p.c Considerato in diritto Ritenuta previamente l’ammissibilità del mezzo dispiegato, assumendo il provvedimento impugnato la forma dell’ordinanza in conformità al disposto dell’art. 279 c.p.c., comma 1, deve essere affermata la competenza del Tribunale di Catania, in considerazione della natura meramente fittizia dell’ubicazione della sede legale della società in omissis , con conseguente inapplicabilità della presunzione relativa alla coincidenza della sede legale con quella reale. Occorre premettere che secondo la Corte d’Appello di Catania la sede legale della società fallita si trovava a Sondrio e pertanto quella era la sede principale dell’impresa che determina la competenza per territorio in forza dell’univoco orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013 Rv. 626755 - 01 La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici . Pertanto secondo la Corte di Appello di Catania, nel caso di società operante in molteplici zone, la mera presenza di uffici o personale in una località diversa dalla sede legale, come anche la riferibilità a tali uffici di rilevanti impegni negoziali ed economici, non possono da sole comportare il superamento dell’indicata presunzione, ove non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede , rispetto al complesso delle menzionate attività. Deve tuttavia essere considerato che, per costante giurisprudenza, vedi per esempio Cass. sez. 1 - Sentenza n. 16116 del 14/06/2019 In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito. Nella specie, la S.C. ha considerato decisiva l’ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell’impresa erano assunti altrove . Nella fattispecie risulta dagli atti la presenza di indici probatori idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e la sede effettiva, riscontrabili principalmente a nella discontinuità dell’attività svolta nella sede legale b nella presenza di copiosa documentazione della società, e di software gestionale presso l’immobile sito in omissis c nella esistenza di matricola INPS attiva nel 2017 aperta a Catania d nel domicilio in Catania del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio sindacale e nella sede in Catania degli studi notarili incaricati di effettuare gli atti rilevanti della società. Dalla complessiva valutazione degli elementi probatori deve quindi ritenersi superata la presunzione della coincidenza del centro direzionale dell’attività dell’impresa con la sede legale della società. Per quanto sopra deve essere dichiarato competente il Tribunale di Catania, in conformità con la richiesta del Procuratore Generale. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Catania.