La Cassazione torna sul regime normativo applicabile in tema di protezione umanitaria

In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, conv. con l. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal d.lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22057/20, depositata il 13 ottobre. Un cittadino del Bangladesh impugnava dinanzi al Tribunale di Roma il diniego della Commissione territoriale alla sua richiesta di protezione internazionale nella forma di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria , senza però ottenere successo. L’istante ha dunque proposto ricorso in Cassazione, ribadendo la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale e dolendosi per la violazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 per aver il Tribunale ignorato le condizioni generali del Paese d’origine e la vicenda personale del ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Collegio richiama l’arresto giurisprudenziale n. 29460/19 con cui le Sezioni Unite hanno affermato che in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali . Inoltre, posto che la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile, ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113/2018, convertito con l. n. 132/2018 , nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal d.lgs. n. 286/1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’ entrata in vigore 5 ottobre 2018 della nuova legge . Tali domande devono dunque essere scrutinate alla luce della normativa esistente al momento della loro presentazione ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, convertito nella l. n. 132/2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto d.l. . La medesima pronuncia ha chiarito che i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili . Inoltre il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari . Posto che il ricorrente non ha in alcun modo censurato la pronuncia impugnata in relazione all’obbligo motivazionale sul punto, la Corte non può che dichiarare inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 settembre – 13 ottobre 2020, n. 22057 Presidente Campanile – Relatore Scotti Fatti di causa 1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 9/3/2018 B.N. , cittadino del omissis , ha adito il Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente aveva riferito di essere nato in omissis in un villaggio nella divisione di omissis , ove poi si era trasferito, permanendovi sino al 2016 di essere di religione musulmana che la sua famiglia originaria era composta dai genitori, da due fratelli e una sorella di essere sposato con una figlia di una anno che aveva gestito insieme al padre un’attività commerciale negozio alimentari ben avviata che a omissis alcuni delinquenti del quartiere gli avevano chiesto il pagamento di una tangente e al suo rifiuto erano tornati armati il omissis che era stato picchiato e si era difeso, ferendo uno degli aggressori e riuscendo a scappare in un villaggio con l’aiuto dei vicini che gli aggressori avevano dato fuoco al negozio e minacciato suo padre di non aver denunciato l’accaduto, poiché si diceva che gli aggressori avessero corrotto la polizia che dopo circa sei mesi ad omissis aveva saputo che i malviventi lo stavano cercando, sicché aveva lasciato il Paese in aereo con un visto, prima per la Libia, ove aveva svolto lavori saltuari, e quindi per l’Italia. Con decreto del 5/10/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso, con atto notificato il 4/11/2018 B.N. , svolgendo tre motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7. 1.1. Il provvedimento era contraddittorio sia perché le forti tensioni citate dal Tribunale erano proprio quelle riferite dal ricorrente e per le quali egli aveva timore di far rientro in patria inoltre il fatto di non essersi rivolto alla polizia era indicativo della carenza di tutela per i deboli a causa della corruzione delle forze dell’ordine, pagate dai malviventi. In caso di rientro il ricorrente sarebbe stato esposto ai malviventi che lo avevano costretto a fuggire perché non riusciva a pagare la tangente richiesta. 1.2. Il motivo è inammissibile perché defocalizzato e non pertinente rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha mostrato di dubitare della veridicità del racconto circa la vicenda personale, giudicato inverosimigliante e generico e soprattutto infarcito di cose riferite per sentito dire . In secondo luogo il ricorrente, in modo assai generico e del tutto apodittico, assume come fatto notorio la corruzione delle forze dell’ordine del suo Paese e di quelle in particolare che dovevano occuparsi del suo caso solo sulla base di voci che giravano, per giustificare il suo espatrio senza neppure aver denunciato alla polizia il gravissimo accaduto e le minacce ricevute. 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e in particolare del dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice con riferimento alla situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, anche ai fini della richiesta protezione umanitaria. 2.1. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale in Bangladesh vi sarebbe violenza generalizzata come indicato nei documenti allegati al ricorso di primo grado e nei rapporti internazionali in particolare dal rapporto di Amnesty International risultava un recente notevole peggioramento. 2.2. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità e difetto di autosufficienza e richiede a questa Corte la formulazione di una rivalutazione nel merito, per giunta su basi assolutamente vaghe e indeterminate. Il Tribunale ha adempiuto al dovere di collaborazione istruttoria e ha citato le varie fonti internazionali consultate a pag. 3, ultimo periodo il ricorrente reagisce a tale valutazione invocando altre fonti, neppur tutte nominate e comunque non datate, in modo del tutto indeterminato, senza trascriverne il contenuto e senza dar debitamente conto della loro collocazione negli atti processuali. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. 3.1. In punto protezione umanitaria il Tribunale avrebbe ignorato le condizioni generali del Bangladesh e la vicenda personale del ricorrente, che evidenziava una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva. 3.2. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 - 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore 5 ottobre 2018 della nuova legge tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 - 01, in tema di protezione umanitaria, ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza. Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455 . 3.3. Nella specie il ricorrente non ha censurato in alcun modo la motivazione del provvedimento impugnato che ha escluso un rilevante grado di integrazione socio-lavorativa in Italia, ai fini del rammentato necessario giudizio comparativo. In secondo luogo, il ricorrente insiste sulla sua vicenda personale per suffragare la propria condizione di vulnerabilità, ignorando, come si è detto, il giudizio di inverosimiglianza della narrazione e la possibilità di rivolgersi alle forze dell’ordine, negata apoditticamente. In terzo luogo, il ricorrente pretende di desumere la condizione personale di vulnerabilità dalla situazione di rischio connesse alla condizione generale del Paese, trascurando la necessaria individualizzazione di tale condizione soggettiva e comunque pretendendo un ribaltamento nel merito della valutazione del Tribunale, inammissibile in questa sede. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese, in difetto di costituzione dell’intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.