Protezione internazionale: la data di conferimento della procura alle liti deve essere certificata dal difensore

Ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale in tema di protezione internazionale deve essere conferita dopo la comunicazione di quest’ultimo, a pena di inammissibilità del ricorso e tale requisito deve essere certificato dal difensore sulla base di una speciale potestà asseverativa conferitagli ex lege.

Questo il contenuto dell’ordinanza n. 22058/20, depositata il 13 ottobre. Il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso presentato da un cittadino senegalese contro il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale . Lo stesso propone, dunque, ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della normativa contenuta nel d.lgs. n. 251/2007, di quella in tema di protezione sussidiaria e dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, oltre all’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 in materia di protezione umanitaria. La Corte di Cassazione osserva in via preliminare che l’art. 35- bis , comma 13, d.lgs. n. 25/2008 stabilisce che la procura alle liti ai fini della proposizione del ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale in materia di protezione internazionale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto che si impugna, a pena di inammissibilità del ricorso e che proprio a tal fine il difensore dovrà certificare la data di rilascio della procura in suo favore. Da tale disposizione consegue che la data di conferimento della suddetta procura, per soddisfare il requisito della posteriorità oggetto della norma citata, deve essere certificata dal difensore, il quale è titolare di una potestà speciale asseverativa che gli conferisce la legge, essendo inammissibile il ricorso nel quale la procura non indichi la data in cui è stata conferita, in quanto la semplice autentica della firma non assolve la funzione certificatoria. Ciò posto, nel caso di specie la procura rilasciata dal ricorrente al suo difensore è stata stesa su foglio separato allegato al ricorso, la quale è ammissibile in base all’art. 83, comma 3, terzo periodo, c.p.c., tuttavia reca solamente la data e la firma di autentica del difensore, senza certificazione dello stesso. Inoltre, nella stessa non vi è alcun riferimento al procedimento in questione, essendo dunque carente di qualsiasi elemento idoneo a provare la posteriorità del rilascio. Ancora, la Corte osserva che la procura non soddisfa neppure il requisito di specialità di cui all’art. 365 c.p.c., conseguendone inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte dei Giudici di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 settembre – 13 ottobre 2020, n. 22058 Presidente Campanile – Relatore Scotti Fatti di causa 1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 25/6/2018, K.L. , cittadino del , ha adito il Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente aveva riferito di aver preso parte a una manifestazione politica del partito relativamente a un referendum sulla durata in carica del Presidente che vi era stato uno scontro con l’opposta fazione politica , con lanci di pietre che, temendo di essere imprigionato, era fuggito in Italia. Con decreto del 15/12/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria. 2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 17/12/2018 ha proposto ricorso K.L. , con atto notificato il 16-21/1/2019, svolgendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla normativa del D.Lgs. n. 251 del 2007 e allo status di rifugiato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla normativa in tema di protezione sussidiaria. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria. 2.4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, articolo aggiunto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g , convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, nel sesto periodo dispone che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale in tema di protezione internazionale deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima . Tale specifica formulazione normativa ha condotto questa Corte ad affermare che la data del conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, deve essere certificata dal difensore, titolare di una speciale potestà asseverativa conferita ex lege e che di conseguenza è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indichi la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma Sez. 1, n. 1043 del 17/01/2020, Rv. 656872 - 01 Sez. 6 - 1, n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 - 01 , sez. I, 23/01/2020, n. 1525 . È pur vero che in altre occasioni questa Corte ha ritenuto che la mancanza di certificazione possa essere surrogata dal conseguimento dello scopo dell’atto, per effetto della dimostrazione inoppugnabile della posteriorità del rilascio della procura rispetto al deposito del provvedimento impugnato, desumibile in modo certo e inconfutabile dall’indicazione nel corpo della procura della data di deposito e degli estremi di registrazione a cronologico del provvedimento impugnato, non conoscibili ex ante dalla parte interessata, a differenza del numero di registro generale del procedimento. Nella fattispecie, però, la procura rilasciata dal sig. K.L. all’avvocato Nicoletta Pelinga, diversamente da quanto assunto in epigrafe del ricorso ove si parla genericamente di mandato in calce all’atto è stesa su foglio separato, allegato al ricorso, e non sulla sesta pagina dell’atto, che termina circa ad un terzo del foglio. Si tratta quindi di una procura su foglio allegato, di per sé ammissibile secondo la previsione dell’art. 83 c.p.c., comma 3, terzo periodo, che recita La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, . La predetta procura reca solo la data 10/1/2019 e la firma di autentica del difensore, senza alcuna certificazione da parte del difensore, limitatasi ad apporre la firma di autentica. Nel corpo del testo della procura non è contenuto alcun riferimento al procedimento in questione r.g. 4116 r.g. 2018 Trib. Ancona e tantomeno al decreto n. 14678/2018 del 15/12/2018. Fa difetto quindi qualsiasi elemento atto a dimostrare inconfutabilmente la posteriorità del rilascio, in assenza della debita e formale certificazione. Inoltre la predetta procura, stesa su foglio separato allegato al ricorso, e relativa ad ogni fase e grado del presente giudizio, non soddisfa neppure il requisito di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c., in difetto, come si è detto, di puntuali riferimenti agli elementi identificativi del provvedimento impugnato data e numero di cronologico e in presenza di plurimi riferimenti ad attività e facoltà del tutto estranee alla tipologia del procedimento in questione impugnazione in sede di legittimità di decreto di rigetto della protezione internazionale , come l’attribuzione dal difensore delle facoltà di rappresentare nella fase esecutiva, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, nonché di riferimenti alla possibilità di chiedere la mediazione o alla negoziazione assistita. 2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.