Si applica la regola dell’ultrattività del mandato per la notifica degli atti processuali in caso di morte della parte costituita

La costituzione degli eredi dell’attore avvenuta nel corso di un giudizio di usucapione, tramite il deposito della memoria di replica, autorizzate ex art. 190 c.p.c., è da considerarsi illegittima. Di contro, si applica il principio della ultrattività del mandato avendo come conseguenza l’ammissibilità della notificazione in capo al procuratore della parte processuale deceduta.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza numero 21869/20, depositata il 9 ottobre. Il caso. L’attore, con atto di citazione, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale competente, i convenuti, al fine far dichiarare l’essere divenuto proprietario di una porzione del fondo di proprietà degli anzidetti resistenti, per effetto dell’esercizio trentennale del relativo possesso. Costituendosi in giudizio, i predetti convenuti contestavano la domanda dell’attore, sostenendo di aver acquistato nel 1991 una casa di civile abitazione che insisteva nella parte del fondo dedotto in giudizio. Inoltre, deducevano che il fondo oggetto della materia del contendere aveva natura demaniale ed intentavano un’azione possessoria, innestandola con quella dell’attore. Interveniva in giudizio il Comune che aderiva alla posizione dei convenuti. Il giudice di primo grado, con sentenza parziale, rigettava l’eccezione relativa all’asserita demanialità del fondo in questione, dichiarava la cessata materia del contendere in ordine all’azione possessoria intentata dai convenuti e proseguiva il giudizio per la domanda principale. Avverso tale sentenza non definitiva, sia i convenuti che l’interventore-comune proponevano atto di appello, innanzi alla Corte territoriale competente, con atti distinti. Si costituivano gli appellati, i quali eccepivano l’inammissibilità dei formulati gravami poiché essi erano stati notificati al procuratore dell’attore originario, deceduto, e, invece, gli eredi dello stesso si erano costituiti nel corso del giudizio tramite le memorie di replica, ex art. 190 c.p.c. Il giudice del gravame, con sentenza, dichiarava l’inammissibilità degli appelli e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, accogliendo in toto quanto sostenuto dagli appellati. Avverso la decisione della Corte di appello, gli appellanti proponeva ricorso in cassazione eccependo la violazione degli artt. 299, 300 e 190 c.p.c. In particolare, sostenevano l’erroneità e illegittimità della sentenza del giudice di seconde cure, perché si era fondato sull’errato convincimento che la costituzione degli eredi dell’istante fosse legittima e l’erroneità della dichiarata inammissibilità del gravame per asserito vizio della vocatio in ius ”. Illegittima la costituzione degli eredi. Per il primo motivo di ricorso, esaminato dai giudici di legittimità, gli stessi hanno evidenziato la fondatezza della censura mossa dai ricorrenti in ordine all’illegittimità della costituzione degli eredi di una parte processuale, nel corso del deposito delle memorie di replica autorizzate ex art. 190 c.p.c. Infatti, la Suprema Corte ha ritenuto che una volta che il Tribunale introita la causa per la decisione, non può considerare valida una costituzione in giudizio avvenuta con memorie di replica, affermando un principio in diritto per cui con le memorie di replica, cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare le tesi difensive enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali il giudice non può e non deve pronunciarsi Cass. ord. 7 gennaio 2016, numero 98 Cass. 7 dicembre 2004, numero 22970 . Il principio dell’ultrattività del mandato. Parimenti la Suprema Corte ha ritenuto fondato anche il secondo motivo di censura ed ha chiarito definitivamente che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza -come la fattispecie esaminata comporta la giusta l’applicazione del principio dell’ultrattività del mandato Cass. S.U. 4 luglio 2014, numero 15295 . Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere validamente eseguita notificazione degli atti di appello nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado che rappresentava la parte deceduta Cass. 21 agosto 2018, numero 20840 . In conclusione I motivi di censura sono stati considerati fondati, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa, anche per le spese del presente giudizio, innanzi alla Corte territoriale competente, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 24 luglio – 9 ottobre 2020, n. 21869 Presidente Gorian – Relatore Carrato Rilevato in fatto 1. Il sig. Fi.Gi. , con citazione del 2002, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, i coniugi F.P. e C.M. per far dichiarare che egli era divenuto proprietario, per effetto di esercizio trentennale del relativo possesso, di una porzione del fondo di proprietà degli anzidetti convenuti, estesa mq 75, facente parte della più ampia area censita nel catasto del Comune di omissis , al foglio , partic. omissis . I predetti coniugi si costituivano ritualmente in giudizio, contestando la domanda del Fi. e sostenendo che, con atto del 28 gennaio 1991, essi avevano acquistato una casa per civile abitazione che insisteva sulla porzione di fondo dedotto in giudizio. Inoltre, gli stessi convenuti, nel corso del procedimento possessorio intentato in pendenza di quello principale petitorio, deducevano che il fondo controverso aveva natura demaniale e che, in quanto tale, non era usucapibile. Interveniva in giudizio anche il Comune di San Giovanni Rotondo, il quale aderiva alla posizione dei convenuti. L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva, depositata il 21 settembre 2012, rigettava l’eccezione relativa all’asserita demanialità del fondo in questione, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda possessoria proposta in corso di causa e disponeva la prosecuzione del giudizio per la conseguente decisione sulla domanda principale. 2. Avverso la citata sentenza non definitiva proponevano immediatamente appello, con atti distinti, sia i suddetti coniugi F. - C. che il menzionato Comune di San Giovanni Rotondo. Si costituivano i sigg. E.A. , Fi.Ba. e Fi.Ma. , nella qualità di eredi del deceduto originario attore Fi.Gi. , i quali eccepivano l’inammissibilità dei formulati gravami poiché essi erano stati notificati al citato Fi.Gi. , sebbene egli fosse morto già durante il giudizio di primo grado ed essi eredi si sarebbero dovuti considerare costituiti nel corso dello stesso tramite memoria di replica depositata ai sensi dell’art. 190 c.p.c In ogni caso, i medesimi appellati resistevano nel merito ai gravami, invocandone il rigetto. La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 12 novembre 2015, in adesione all’eccezione dei suddetti eredi, dichiarava l’inammissibilità degli appelli e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione la predetta Corte sosteneva che, poiché era documentalmente risultato che ambedue gli appelli erano stati notificati al Fi.Gi. nel domicilio eletto presso il suo difensore, tali gravami avrebbero dovuto qualificarsi come inammissibili siccome non notificati alla giusta parte che non avrebbe potuto identificarsi con il citato Fi.Gi. , ormai deceduto, bensì con i suoi successori, ai quali, però, i gravami stessi non erano stati ritualmente notificati. 3. I soccombenti appellanti hanno proposto ricorso per cassazione riferito a due motivi. Gli intimati E.A. , Fi.Ba. , Fi.Ma. e Fi.Ma.Ca. si sono costituiti con un unico controricorso, mentre H Comune di S. Giovanni Rotondo non ha svolto attività difensiva in questa sede. I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c Considerato in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 190 c.p.c., sostenendo l’erroneità e l’illegittimità della ritenuta, nell’impugnata sentenza, costituzione in giudizio degli eredi di Fi.Gi. per effetto della memoria di replica e della proposizione del giudizio possessorio in corso di causa e della declaratoria di inammissibilità dell’appello da essi proposto dovendosi affermare la validità della notificazione del relativo atto al difensore costituito per la parte deceduta in ragione dell’ultrattività del mandato per difetto di dichiarazione o notificazione della causa interruttiva nei modi e nei termini previsti dall’art. 300 c.p.c 2. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno dedotto - sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio concernente la costituzione in secondo grado degli eredi del defunto Fi.Gi. , nonché l’erroneità della dichiarata inammissibilità del gravame per asserito vizio della vocatio in ius in violazione del principio della validità della notificazione dell’impugnazione al procuratore della parte deceduta per effetto dell’ultrattività del mandato in mancanza della dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo nei modi e termini di legge. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome all’evidenza tra loro connessi, investendo la medesima questione processuale. Rileva il collegio che essi sono fondati con riferimento alla complessiva violazione di legge dedotta per le ragioni che seguono. Diversamente da quanto affermato dalla Corte barese nell’impugnata sentenza, gli atti di appello - formulati dagli odierni ricorrenti - avrebbero dovuto essere ritenuti legittimamente proposti - e, quindi, ammissibili - perché essi erano stati notificati nel domicilio eletto presso il difensore ritualmente costituito per il Fi.Gi. , i quale, perciò, in difetto della dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo nel corso del giudizio di primo grado riconducibile al sopravvenuto decesso del suo assistito, aveva continuato a rappresentarlo agli effetti della legittimazione a ricevere la notificazione degli appelli quale domiciliatario, in virtù dell’applicazione del suddetto principio dell’ultrattività del mandato. Al fine del raggiungimento di tale conclusione il collegio osserva come, in punto di fatto, la Corte di appello abbia constatato che il procuratore del Fi.Gi. presso il cui domicilio erano stati poi notificati gli atti di appello non aveva mai dichiarato, affinché il giudizio potesse essere interrotto, l’evento della morte del proprio assistito nel corso di giudizio di primo grado nè nell’ambito di fasi incidentali dello stesso, essendo rimasto accertato che il giudizio principale era comunque proseguito tra le parti originarie in difetto di tale formale dichiarazione e in mancanza di una costituzione in senso proprio dei successori, quali interventori nel giudizio medesimo, con esclusione della continuazione nei confronti del dante causa diversamente da quanto verificatosi nella fattispecie , circostanza, questa, già accertata dal giudice di prima istanza. Tuttavia, la Corte barese, per avallare la soluzione adottata, ha ritenuto che gli eredi del Fi.Gi. avrebbero dovuto considerarsi costituiti nel giudizio di prime cure quantomeno mediante la memoria di replica che era stata depositata nel loro interesse ai sensi dell’art. 190 c.p.c., una volta che il Tribunale di Foggia aveva incamerato la causa a sentenza. Quest’ultimo assunto non è giuridicamente corretto poiché deve ritenersi che, una volta introitata in decisione la causa, non può considerarsi valida una costituzione in giudizio che avvenga con memorie di replica autorizzate ai sensi del citato art. 190 c.p.c Esse, infatti, hanno una mera funzione illustrativa delle precedenti difese espletate in giudizio, che, inequivocamente, erano nel caso di specie - in difetto di una precedente formale costituzione volontaria dei successori e, ancor prima, di una dichiarazione univoca dell’intervenuto decesso del dante causa che, altrettanto inidoneamente non avrebbe potuto essere resa con la memoria di replica - riferibili ancora al Fi.Gi. , nel cui interesse il suo procuratore che, come più volte rimarcato, non aveva reso alcuna formale dichiarazione, in corso di causa, del decesso dell’appena citato Fi. aveva già depositato la presupposta comparsa conclusionale. A tal proposito va affermato il principio di diritto per cui con le memorie di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, quindi, il giudice non può e non deve pronunciarsi cfr. Cass. n. 22970/2004 e Cass. n. 98/2016 . Pertanto, a maggior ragione, con esse non può validamente essere formalizzato un intervento implicante la costituzione in giudizio degli eredi di una parte precedentemente deceduta nel corso del pregresso giudizio, per il cui sopravvenuto evento non sia stata effettuata alcuna dichiarazione o notificazione previste - in via alternativa - come necessarie dall’art. 300 c.p.c., comma 1. Ciò premesso, deve evidenziarsi che le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 15295/2014 hanno definitivamente chiarito che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che a la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace b il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace c è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante cfr., in seguito, Cass. n. 11072/2018 e n. 20964/20112 . Ed è proprio in quest’ultimo caso che si incasella la fattispecie esaminata dalla Corte territoriale, la quale, perciò, avrebbe dovuto ritenere validamente eseguita la notificazione degli atti di appello nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado e che rappresentava il Fi.Gi. . Consegue, quindi, da tale ragionamento l’affermazione dell’ulteriore principio di diritto in base al quale, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione, con l’effetto che deve qualificarsi come ammissibile la notificazione dell’appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente v., in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 20840 e 24845 del 2018 . 4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso va integralmente accolto, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che si conformerà ai due principi di diritto precedentemente enunciati e che - oltre a pronunciarsi sul merito dei motivi di gravame provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.