Inammissibile l’appello notificato tardivamente dall’assicurazione al condominio

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l’inscindibilità delle cause ai fini dell’integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l’attore non abbia presentato domande verso il chiamato.

Così la Cassazione con ordinanza n. 21366/20 depositata il 6 ottobre. In accoglimento del gravame proposto, la Corte d’Appello rigettava la domanda volta ad ottenere la condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne il condominio dalle conseguenze dell’eventuale accoglimento della domanda proposta dalla società nei confronti dello stesso, volta ad ottenere il risarcimento dei danni provocati ad un immobile inserito nell’edificio condominiale . Avverso tale decisione, il condominio propone ricorso in Cassazione lamentando l’inammissibilità dell’appello proposto dalla compagnia assicurativa, avendo quest’ultima notificato l’atto solo dopo lo spirare del termine lungo previsto per l’impugnazione, a nulla rilevando la tempestività della notifica nei confronti della società proprietaria dell’immobile. Anzitutto, la Cassazione ritiene che nel caso di specie possa trovare applicazione il consolidato insegnamento secondo il quale, nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria , deve escludersi in appello l’inscindibilità delle cause ai fini dell’integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l’attore non abbia presentato domande verso il chiamato . Tanto premesso, la Corte afferma che l’avvenuta notificazione nei confronti della società proprietaria dell’immobile dell’atto di appello proposto dall’assicurazione nei confronti della sentenza di primo grado doveva ritenersi di per sé inidonea ad integrare un valido atto di appello suscettibile, di per sé, di assumere valenza conservativa , ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dell’impugnazione proposta per il caso di tardiva notificazione dello stesso appello al condominio . In particolare, i Giudici ritengono che la mancata tempestiva contestazione , nei termini di lege, da parte dell’assicurazione nei confronti del condominio assicurato, della decisione di primo grado ebbe a determinare il definitivo passaggio in giudicato della decisione del primo giudice anche su tale punto, a nulla rilevando la tempestività della notificazione dell’atto di appello nei confronti della società, attesa l’estraneità della società alla controversia, tra il condominio e l’assicurazione. Pertanto, la Suprema Corte accoglie il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’appello inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 24 settembre – 6 ottobre 2020, n. 21366 Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri Rilevato Che con sentenza resa in data 12/3/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dalla Zurich Insurance plc, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale il Condominio di omissis aveva invocato la condanna della Zurich Insurance plc a tenere indenne il condominio dalle conseguenze dell’eventuale accoglimento della domanda proposta dalla Adv s.r.l. nei confronti del condominio, per la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni provocati a un immobile di proprietà della Adv s.r.l. inserito nell’edificio condominiale di omissis a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza della copertura assicurativa pretesa dal condominio, tenuto conto che il danno subito dall’immobile di proprietà della Adv s.r.l., era derivato, non già direttamente dalla rottura di un bene condominiale, bensì dalla relativa cattiva manutenzione da parte del condominio, con la conseguente estraneità del fatto dannoso all’ambito dei rischi posti a oggetto del contratto di assicurazione concluso tra il condominio e la Zurich Insurance plc avverso la sentenza d’appello, il Condominio di omissis ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione la Zurich Insurance plc resiste con controricorso la Adv s.r.l. non ha svolto difese in questa sede. Considerato Che con il primo motivo, il condominio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 324, 325, 326, 327, 331 e 332 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Zurich Insurance plc, avendo quest’ultima notificato l’atto di appello nei confronti del condominio successivamente allo spirare del c.d. termine lungo” d’impugnazione, a nulla rilevando la tempestività della notificazione dell’atto di appello nei confronti della Adv s.r.l., essendo quest’ultima avvenuta esclusivamente quale denuntiatio litis, avendo l’assicurazione appellante limitato le proprie doglianze avverso la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione alla sussistenza della copertura assicurativa, e non già con riguardo alla responsabilità condominiale nei confronti della Adv s.r.l., con la conseguente scindibilità delle due cause quella di responsabilità del condominio e quella di manleva dell’assicurazione e l’impossibilità di considerare la notificazione dell’atto di appello nei confronti della Adv s.r.l. quale atto di per sé idoneo, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nella specie non applicabile a giustificare la tempestività dell’appello con il secondo motivo, il condominio ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 , per avere il giudice d’appello totalmente trascurato di giustificare la mancata pronuncia di inammissibilità dell’appello proposto dalla Zurich Insurance plc, nonostante l’espressa e tempestiva eccezione sul punto sollevata dal condominio appellato il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza della restante censura dev’essere preliminarmente rilevato come, sulla base delle argomentazioni articolate dalle parti e della documentazione disponibile in questa sede, devono ritenersi incontroverse le circostanze costituite 1 dalla mancata originaria proposizione, da parte della Adv s.r.l., di alcuna domanda diretta nei confronti della Zurich Insurance plc 2 dalla mancata proposizione, da parte della compagnia assicuratrice, in sede di appello, di alcuna doglianza in ordine alla responsabilità del condominio originario convenuto nei confronti della società attrice 3 dalla mancata proposizione, da parte della Zurich Insurance plc, in sede di appello, di alcuna domanda rivolta nei confronti della Adv s.r.l. per la restituzione di quanto corrisposto ai fini del risarcimento del danno provocato dal condominio nonché 4 dalla effettiva tardività della notificazione dell’atto di appello proposto dalla Zurich Insurance plc nei confronti del condominio ciò posto, osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l’inscindibilità delle cause ai fini dell’integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione, allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l’attore non abbia presentato domande verso il chiamato Sez. 2, Ordinanza n. 24574 del 05/10/2018, Rv. 650654 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 24132 del 24/10/2013, Rv. 628200 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 11060 del 10/11/1997, Rv. 509689 - 01 Sez. 1, Sentenza n. 4443 del 19/05/1997, Rv. 504495 - 01 nel caso di specie, non avendo la Adv s.r.l. originariamente proposto alcuna domanda nei confronti dell’assicurazione chiamata in causa, nè avendo quest’ultima contestato, in sede d’appello, la responsabilità del condominio, o rivendicato la restituzione, nei confronti della società danneggiata, di quanto dalla compagnia corrisposto a titolo di risarcimento dei danni, deve ritenersi che le due cause da un lato, quella diretta ad accertare la responsabilità del condominio per i danni provocati a carico della Adv s.r.l. e, dall’altro, quella avente oggetto la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della Zurich Insurance plc fossero integralmente scindibili, e di fatto scisse, essendosi nella specie formato il giudicato sulla responsabilità del condominio nei confronti della Adv s.r.l. in mancanza di impugnazione sul punto , ed essendo rimasta unicamente controversa la sussistenza dell’obbligo, in capo alla Zurich Insurance plc, di nnanlevare il condominio danneggiante dalle conseguenze del definitivo accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposto dalla Adv s.r.l. tanto premesso, l’avvenuta notificazione, nei confronti della Adv s.r.l., dell’atto di appello proposto dalla Zurich Insurance plc nei confronti della sentenza di primo grado, doveva ritenersi di per sé inidonea a integrare un valido atto di appello suscettibile, di per sé, di assumere valenza conservativa, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., dell’impugnazione proposta per il caso di tardiva notificazione dello stesso appello al Condominio di omissis , dovendo ritenersi riconosciuta l’inapplicabilità dell’art. 331 c.p.c., in ragione della scindibilità in appello delle cause originariamente trattate nella medesima sede che la mancata tempestiva contestazione, nei termini di legge, da parte della Zurich Insurance plc nei confronti del condominio assicurato, della decisione di primo grado nella parte in cui ebbe a riconoscere la sussistenza dell’obbligo della compagnia di manlevare il condominio dalle conseguenze dell’accoglimento della domanda proposta dalla Adv s.r.l. ebbe a determinare il definitivo passaggio in giudicato della decisione del primo giudice anche su tale punto, a nulla rilevando la tempestività della notificazione dell’atto di appello nei confronti della Adv s.r.l. da ritenersi alla stregua di una mera denuntiatio litis , attesa l’estraneità della Adv s.r.l. alla controversia ormai scissa tra il Condominio di omissis e la Zurich Insurance plc sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo assorbito il secondo , dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto non essendo indispensabile l’esecuzione di alcun ulteriore accertamento di fatto, ritiene il Collegio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., di poter decidere nel merito sull’appello proposto dalla Zurich Insurance plc, dichiarandone l’inammissibilità, con la conseguente condanna di quest’ultima al rimborso, in favore del Condominio di omissis e della Adv s.r.l., delle spese del giudizio di appello, secondo la liquidazione di cui al dispositivo dev’essere infine disposta la condanna della Zurich Insurance plc al rimborso, in favore del Condominio di OMISSIS , delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla Zurich Insurance plc nei confronti della sentenza di primo grado. Condanna la Zurich Insurance plc al rimborso, in favore del Condominio di omissis e della Adv s.r.l., delle spese del giudizio d’appello, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi Euro 3.200,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. Condanna la Zurich Insurance plc al rimborso, in favore del Condominio di omissis , delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.