Giudizio di opposizione al verbale di accertamento: l’omessa lettura del dispositivo in udienza rende nulla la sentenza

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 21257/20, depositata il 5 ottobre. Il Tribunale rigettava l’appello del ricorrente proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva a sua volta rigettato l’opposizione al verbale di accertamento emesso dalla Polizia Municipale per il superamento dei limiti di velocità . Avverso tale sentenza, il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per non aver il Tribunale letto il dispositivo in udienza ed erroneamente trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Affermata la fondatezza del ricorso, la Cassazione rileva che il giudizio è iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 che, all’art. 6, comma 1, prevede che le controversie previste dall’art. 22 l. n. 689/1981 sono regolate dal rito del lavoro , ove non diversamente stabilito . A tal proposito, la Corte ha già avuto modo di affermare che se pur vero è che tale articolo non contiene una specifica disposizione, nel senso dell’espressa previsione, a pena di nullità tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello , della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo, tuttavia, per effetto della regola generale dell’applicabilità alle suddette controversie del rito del lavoro, salva espressa eccezione, non è dubitabile che la previsione della lettura del dispositivo si applichi anche nei giudizi d’appello . Infatti, l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150/2011, dispone che nelle controversie disciplinate dal Capo 2 rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 6 , non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417- bis e 420- bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c. . Ne deriva, che a tali controversie, in mancanza di previsione in contraria, si applicano le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito, tra cui quelle di cui all’art. 429, comma 1, e art. 437, comma 1, che - rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d’appello - dispongono che il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo nell’udienza di discussione . Pertanto, posto che nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza , la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 ottobre 2019 – 5 ottobre 2020, n. 21257 Presidente Gorjan – Relatore Giannaccari Fatti di causa 1.1.Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 12.1.2017, rigettava l’appello proposto da R.M. nei confronti del Comune di Zola Predosa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna N. 2806/2012, che aveva rigettato l’opposizione avente ad oggetto il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Predosa per il superamento dei limiti di velocità. 2.Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso B.M. sulla base di sei motivi 2.1.Ha resistito con controricorso il Comune di Bavaglia. 2.2.Con ordinanza interlocutoria del 4 luglio 2018, depositata il 22.11.2018, la Seconda Sezione, Sesta Sottosezione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza. 2.3.Il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Corrado Mistri, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 429 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il tribunale non avrebbe letto il dispositivo in udienza ma erroneamente trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2. Il presente giudizio è iniziato dopo l’entrata in vigore in data 6 ottobre 2011 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, essendo stata notificato il verbale in data 31.12.2011. 1.3.L’art. 6, comma 1 stabilisce che le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 opposizione ad ordinanza-ingiunzione , sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo . 1.4.Come affermato da questa Corte, è vero che detto art. 6 non contiene una specifica disposizione, nel senso della espressa previsione, a pena di nullità tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d’appello , della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo tuttavia, per effetto della regola generale dell’applicabilità alle suddette controversie del rito del lavoro, salva espressa eccezione, non è dubitabile che la previsione della lettura del dispositivo si applichi anche nei giudizi d’appello Cassazione civile sez. II, 04/01/2018, n. 72 . 1.5.L’art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al comma 1, che nelle controversie disciplinate dal Capo 2 rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all’art. 6 , non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417,417-bis e 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426 e 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., commi 1, 2, 3, 4 e 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c. . Il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili, in mancanza appunto della previsione in contrario, le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito, tra le quali, appunto quelle di cui all’art. 429, comma 1, e art. 437, comma 1, che - rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d’appello - dispongono che il giudice pronunci sentenza dando lettura del dispositivo nell’udienza di discussione. 1.6.Orbene, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano tale rito e soprattutto di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione Cass. n. 13165 del 2009 v. anche Cass. 25305 del 2014 . 1.7. In relazione al motivo accolto, la sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato. 2. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato.