Autovelox collocato su un viale: decisivo il decreto prefettizio per legittimare la sanzione all’automobilista

Nuove speranze per l’automobilista, multata grazie al rilevamento effettuato da un autovelox. A mettere in discussione la sanzione è la mancanza di certezze sulle caratteristiche del tratto di strada e sul decreto prefettizio di installazione dell’apparecchiatura.

Eccesso di velocità l’autovelox inchioda l’automobilista. A mettere tutto in discussione, però, è la mancanza di certezze definitive sulle caratteristiche del tratto di strada e sul decreto prefettizio che vi ha autorizzato l’installazione dell’apparecchiatura. Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20872, depositata il 30 settembre . Concordi i Giudici di merito prima il Giudice di Pace e poi i Giudici del Tribunale ritengono legittima la sanzione irrogata a una automobilista per violazione del limite di velocità , violazione rilevata a mezzo di apparecchio autovelox su un viale di Firenze. In secondo grado, in particolare, i Giudici affermano che il tratto di strada ove era collocato l’apparecchio rilevatore della velocità presentava le caratteristiche della strada urbana di scorrimento, come previste dall’art. 2, comma 3, lett. D, Codice della strada, e pertanto era stato legittimamente inserito nel decreto prefettizio 1° giugno 2010, emanato ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002 . In Cassazione però l’automobilista mette in discussione, tramite il proprio legale, le valutazioni compiute in Tribunale. In questa ottica, ella pone sul tavolo, soprattutto, la circostanza – evidenziata nell’atto di appello – della mancata indicazione dei tratti del viale aventi le caratteristiche della strada urbana di scorrimento , e aggiunge la mancanza di un decreto prefettizio che individui come strada urbana di scorrimento il tratto del viale in corrispondenza del quale era stata installata la postazione di controllo a mezzo di autovelox . In sostanza, la ricorrente sostiene che il decreto prefettizio con cui era stata autorizzata l’installazione della postazione di controllo non sarebbe conforme alla previsione dell’art. 4 citato, da leggersi alla luce del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 11 marzo 2011, n. 1380, secondo cui la classificazione di un tratto di strada richiede una lunghezza ragionevole , tale da rendere riconoscibile all’utente il tipo di strada che sta percorrendo . E a questo proposito la stessa pone in evidenza che il Tribunale, dopo aver riconosciuto che il tratto del viale avente le caratteristiche minime di cui all’art. 2, comma 3, lett. D, Codice della strada non era particolarmente lungo, ha concluso che esso poteva essere apprezzato come diverso dal precedente, stante la presenza di segnaletica che mostra le apposite corsie di entrata e di immissione nelle aree di parcheggio dotate di un controviale per lo spostamento . In premessa dalla Cassazione ricordano che in tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dall’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002 si è affermato da tempo che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell’art. 2 Codice della strada . E successivamente si è chiarito che i requisiti necessari della strada urbana di scorrimento sono – oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia – la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta . Allo stesso tempo, va riaffermato, aggiungono dalla Cassazione, che il provvedimento prefettizio, per espressa previsione di legge, può includere un percorso stradale non solo nella sua interezza ma anche in singoli tratti e coerentemente con il dato che le strade raramente presentano le medesime caratteristiche per tutto il percorso, l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 121 del 2002 dispone che i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2 . Ebbene, nella vicenda all’esame della Cassazione assume rilevanza proprio tale modalità di esercizio del potere attribuito dall’art. 4 citato al Prefetto, essendo pacifico in atti che non si discute dell’intero viale bensì di una parte di esso, relativamente al quale il Giudice di merito ha accertato la presenza dei requisiti indefettibili della strada urbana di scorrimento, contestati dalla automobilista . A monte di tale accertamento, però, osservano dalla Cassazione, non viene chiarito il contenuto del decreto prefettizio 1° giugno 2010, avuto riguardo alla effettiva individuazione del tratto del viale sul quale era autorizzata l’installazione del dispositivo di controllo della velocità . In particolare, nel provvedimento del Tribunale si legge che il tratto con queste caratteristiche non è particolarmente lungo e che però può essere apprezzato come un tratto di strada con differenti caratteristiche dall’utente della strada . Questi rilievi, però, sanciscono i Giudici del Palazzaccio, non sciolgono il dubbio se e come il decreto prefettizio abbia individuato la porzione del viale, o, invece, si sia limitato ad indicare il punto nel quale collocare il dispositivo di controllo . Tale lacuna è sicuramente dirimente, giacché l’ individuazione del tratto di strada – che implica la localizzazione, e quindi l’indicazione dell’inizio e della fine – è il solo modo per consentire il controllo sulla legittimità del provvedimento, nella parte in cui esso è vincolato alla classificazione contenuta nell’art. 2, comma 3, lett. D , Codice della strada . In questo senso si deve intendere il principio secondo cui l’esistenza delle caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento non può essere limitata al tratto di strada in prossimità del posizionamento dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità . Necessario perciò un nuovo processo in Tribunale per stabilire la legittimità della sanzione applicata all’automobilista, tenendo presenti le caratteristiche concrete della strada e soprattutto il provvedimento di autorizzazione alla installazione del dispositivo di controllo .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 febbraio – 30 settembre 2020, n. 20872 Presidente Gorjan – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. Oggetto di ricorso è la sentenza del Tribunale di Firenze n. 194 del 2016, pubblicata il 20 gennaio 2016, che ha rigettato l'appello proposto da Va. Vi. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 2775 del 2013, e nei confronti della Prefettura UTG di Firenze. 2. Il Tribunale ha confermato la legittimità della sanzione irrogata alla Vi. per violazione del limite di velocità rilevata a mezzo di apparecchio autovelox sul Viale Matteotti di Firenze, il 27 agosto 2012. 2.1. Secondo il Tribunale, il tratto di strada ove era collocato l'apparecchio rilevatore della velocità presentava le caratteristiche della strada urbana di scorrimento, come previste dall'art. 2, comma 3, lett. D, cod. strada, e pertanto era stato legittimamente inserito nel decreto prefettizio 1. giugno 2010, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.L. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002. 3. Va. Vi. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ai quali resiste con controricorso la Prefettura di Firenze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato. 3.1. Il ricorso, già fissato per la decisione all'adunanza camerale del 13 settembre 2019, è stato rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi di ricorso possono essere così compendiati. 1.1. Con il primo motivo violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. D, cod. strada la ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il Viale Matteotti di Firenze presenti le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, avuto riguardo alla banchina pavimentata, laddove si sarebbe in presenza di uno spazio di pochi centimetri oltre la carreggiata, per di più interrotto dalla presenza di alberi, certamente non corrispondente alla nozione di banchina. Anche ritenendo che la previsione contenuta nel D.M. 5 gennaio 2001 n. 6792, che fissa la larghezza minima di un metro, riguardi le strutture viarie da costruire, e perciò non sia invocabile nel caso in esame, rimarrebbe vero che la banchina deve avere la larghezza sufficiente alla funzione che le è propria, di consentire il transito /sosta dei pedoni e la sosta di emergenza dei veicoli, e deve essere libera da ostacoli ad es. segnaletica verticale, delineatori di margine . Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio denunciato per avere ritenuto irrilevanti, ai fini della verifica dell'esistenza della banchina sul Viale Matteotti, sia la dimensione dello spazio presente oltre il margine della carreggiata, sia la mancanza di continuità dello stesso. 2. Con il secondo motivo violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. D , cod. strada si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il Viale Matteotti di Firenze presenti le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, avuto riguardo alle aree per la sosta con immissioni ed uscite concentrate. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente la segnalazione del divieto di immissione sul controviale che si percorre per uscire dal parcheggio del Viale Matteotti, e ciò in quanto la sola segnaletica, in assenza di ostacoli all'uscita dal parcheggio ad es. mini new jersey , non sarebbe sufficiente a garantire sicurezza e fluidità del traffico. L'interpretazione riduttiva della norma, adottata dal Tribunale, sarebbe in contrasto con la ratio generale della norma che descrive le caratteristiche della strada urbana di scorrimento. 3. Con il terzo motivo omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio, che è stato oggetto di disamina tra le parti, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. si lamenta la completa pretermissione della circostanza - evidenziata nell'atto di appello - della mancata indicazione dei tratti del Viale Matteotti aventi le caratteristiche della strada urbana di scorrimento. 4. Con il quarto motivo violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, lett. D, cod. strada e 4 D.L. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002 si lamenta, sotto il profilo del vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la mancanza di un decreto prefettizio che individuasse come strada urbana di scorrimento il tratto di Viale Matteotti in corrispondenza del quale era stata installata la postazione di controllo a mezzo di autovelox. La ricorrente contesta che il decreto prefettizio con il quale era stata autorizzata l'installazione della postazione di controllo all'altezza del civico 3 di Viale Matteotti, direzione uscita città non sarebbe conforme alla previsione dell'art. 4 citato, da leggersi alla luce del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2011, n. 1380 secondo cui la classificazione di un tratto di strada richiede una lunghezza ragionevole, tale da rendere riconoscibile all'utente il tipo di strada che sta percorrendo. Nella specie il Tribunale, dopo aver riconosciuto che il tratto del Viale Matteotti avente le caratteristiche minime di cui all'art. 2, comma 3, lett. D, cod. strada non era particolarmente lungo, ha concluso che esso poteva essere apprezzato come diverso dal precedente, stante la presenza di segnaletica che mostra le apposite corsie di entrata e di immissione nelle aree di parcheggio dotate di un controviale per lo spostamento. 5. Le doglianze prospettate dalla ricorrente con i motivi terzo e quarto sono fondate. 6.1. Giova ricordare in premessa che, in tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dall'art. 4 D.L. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002, questa Corte ha affermato da tempo che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell'art. 2 cod. strada Cass. 06/04/2011, n. 7872 . 6.2. A fronte di perplessità suscitate dalla formulazione della norma classificatoria art. 2, comma 3, lett. D cit. , questa Corte ha poi chiarito che i requisiti necessari della strada urbana di scorrimento sono - oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia - la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta ex plurìmis, Cass. 12/02/2019, n. 4090 Cass. 14/02/2019, n. 4451 Cass. 20/06/2019, n. 16622 . 6.3. È necessario altresì riaffermare che il provvedimento prefettizio, per espressa previsione di legge, può includere un percorso stradale non solo nella sua interezza ma anche in singoli tratti ex plurimis, Cass. nn. 4090 e 4451 del 2019, cit. . Coerentemente con il dato di realtà che le strade raramente presentano le medesime caratteristiche per tutto il percorso, l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002 dispone che I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 . 7. Nel caso sottoposto all'odierno giudizio, assume rilevanza proprio tale modalità di esercizio del potere attribuito dall'art. 4 cit. al prefetto, essendo pacifico in atti che non si discute dell'intero Viale Matteotti bensì di una parte di esso, relativamente al quale il giudice di merito ha accertato la presenza dei requisiti indefettibili della strada urbana di scorrimento, contestati dalla parte odierna ricorrente. 7.1. A monte di tale accertamento, che non è sindacabile nella parte in cui si risolve in apprezzamenti fattuali, la sentenza non chiarisce il contenuto del decreto prefettizio 1. giungo 2010 avuto riguardo alla effettiva individuazione del tratto del Viale Matteotti sul quale era autorizzata l'installazione del dispositivo di controllo della velocità. Si legge nella sentenza che il tratto con queste caratteristiche non è particolarmente lungo , e che però può essere apprezzato come un tratto di strada con differenti caratteristiche dall'utente della strada , ma si tratta di rilievi che non sciolgono il dubbio se e come il decreto prefettizio abbia individuato la porzione del Viale Matteotti, o, invece, si sia limitato ad indicare il punto nel quale collocare il dispositivo di controllo. E la carenza rilevata risulta dirimente giacché l'individuazione del tratto di strada - che implica la localizzazione, e quindi l'indicazione dell'inizio e della fine - è il solo modo per consentire il controllo sulla legittimità del provvedimento, nella parte in cui esso è vincolato alla classificazione contenuta nell'art. 2, comma 3, lett. D , cod. strada. In questo senso si deve intendere l'affermazione contenuta in Cassazione 20 giugno 2019, n. 16622, secondo cui l'esistenza delle caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento non può essere limitata al tratto di strada in prossimità del posizionamento dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità pag. 8 . 8. La carenza rilevata, che integra ad un tempo violazione dell'art. 4 D.L. n. 121 del 2002 e omesso esame di fatto decisivo, non consente l'esame delle censure prospettate con i primi due motivi, che pongono questioni logicamente successive come tali assorbite, nel senso di non pregiudicate. Ciò che peraltro non impedisce di ribadire che la verifica delle caratteristiche concrete della strada, nella parte in cui si sostanzia di valutazioni di idoneità funzionale, appartiene al novero degli apprezzamenti di fatto, insindacabili in questa sede ove sorretti da motivazione plausibile. 9. All'accoglimento dei motivi terzo e quarto del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame del provvedimento di autorizzazione alla installazione del dispositivo di controllo. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato.