Automobilista colto in fallo dall’agente fuori servizio: legittima la contestazione a voce della sanzione

Respinte le obiezioni proposte dall'automobilista, punito per alcuni sorpassi azzardati compiuti violando il codice della strada. Confermata la legittimità dell’accertamento operato da un agente fuori servizio che viaggiava su un’auto privata.

Sfortunato e sanzionato l’automobilista imprudente che trova sul proprio cammino, anzi sulla propria corsia, un agente fuori servizio. Legittima la sanzione frutto dei verbali notificatigli ‘a scoppio ritardato’, cioè qualche giorno la contestazione a parole dell’infrazione compiuta al codice della strada Cassazione, ordinanza n. 20529/20, sez. II Civile, depositata il 29 settembre . In sostanza, l’agente, libero dal servizio ma in divisa e a bordo di un’autovettura civile affianca il veicolo e contesta al conducente alcune violazioni del codice della strada , ossia più sorpassi in corrispondenza di curva o di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia longitudinale continua . 48 ore dopo vi è la redazione dei due verbali che vengono inutilmente impugnati dall'automobilista. Prima il Giudice di Pace e poi i giudici del Tribunale ritengono priva di fondamento l’opposizione proposta. In particolare, in Tribunale viene chiarito che gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio e in questo caso l’agente, nel momento in cui aveva affiancato la vettura della donna, era in divisa e aveva intimato l’‘ALT’ con segnale manuale . Comprensibile, poi, sempre secondo i Giudici del Tribunale, la mancata redazione immediata del verbale di contestazione , essendo plausibile che l’agente accertatore, in viaggio per raggiungere il proprio posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale . Irrilevanti, invece, alcuni errori presenti nel verbale. Innanzitutto, la non corretta descrizione della segnaletica sui tratti di strada dove sarebbero avvenuti i sorpassi, segnalati da una sola striscia continua invece che una doppia striscia continua, non incide sulla sussistenza dell’illecito, essendo il sorpasso comunque vietato anche se la striscia continua non è doppia, soprattutto in prossimità di dossi , e non censurabile è ritenuta l’indicazione di un identico orario per tutte violazioni, rilevando che tale incongruenza, in presenza di violazioni realizzate nello spazio di pochi chilometri, non incide sulla coerenza dell’accertamento e della verbalizzazione nel suo complesso . L'automobilista contesta, ovviamente, la valutazione compiuta dai Giudici del Tribunale, e col ricorso in Cassazione sostiene, innanzitutto, tramite il proprio legale, che la norma, nel consentire agli agenti di polizia stradale in uniforme di intimare l’‘ALT’ manuale, si riferisce a fattispecie nella quali la divisa e il distintivo siano chiaramente percepibili dal soggetto destinatario dell’ordine mentre in questo caso, osserva, la dinamica dei fatti smentisce tale possibilità di percezione sussistesse . I Giudici del ‘Palazzaccio’ ribattono prontamente che la normativa dispone che gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l’‘ALT’, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso , e in questa vicenda si è appurato che l’automobilista ha ottemperato all’ intimazione dell’‘ALT’ impartita dall’agente . Altra obiezione proposta è sulla omessa contestazione immediata della violazione al codice della strada. Anche in questo caso, però, il Collegio ritiene la considerazione poco plausibile, alla luce della dinamica dei fatti e del contenuto dei verbali ciò che emerge difatti è una violazione contestata successivamente oralmente al trasgressore in quanto l’agente era libero dal servizio e con veicolo privato . I magistrati tengono a precisare che l’avverbio successivamente” non allude a una contestazione differita fatta con la postuma verbalizzazione, ma all’accertamento delle violazioni, già contestate oralmente . Peraltro, i rilievi operati dal Tribunale a questo proposito – e cioè che era plausibile che l’agente, in viaggio per raggiungere il posto di lavoro non disponesse dei moduli per redigere il verbale – non sono perciò da riferire alla carenza della contestazione immediata, ma al differimento della verbalizzazione di una contestazione già avvenuta, in conformità alla menzione fatta nei due verbali . Comunque, aggiungono i Giudici, non risulta che la automobilista abbia specificato nei motivi di opposizione quale delle garanzie previste dalla legge per la difesa delle ragioni del trasgressore sarebbero state sacrificate o compresse in virtù della contestazione verbale delle infrazioni , e nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa dell'automobilista è derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale che è stato poi a lei notificato con l’espressa precisazione che la contestazione era avvenuta oralmente . Infine, è plausibile e logica la spiegazione addotta dal Tribunale per giustificare la momentanea indisponibilità dei moduli , cioè agente in viaggio su auto privata per raggiungere il posto di lavoro , sottolineano dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 14 febbraio – 29 settembre 2020, n. 20529 Presidente Di Virgilio – Relatore Tedesco Ritenuto che -secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, un agente di Polizia di Frontiera, libero dal servizio ma in divisa, a bordo di autovettura civile, affiancava l'autovettura condotta dalla Ra. Na., alla quale contestava alcune violazioni di norme del codice della strada, accertate il giorno 8 aprile 2010 alle ore 11 40 più sorpassi in corrispondenza di curva o di dossi su tratti di strada segnalati da doppia striscia longitudinale continua -seguiva poi, a distanza di due giorni dall'accertamento delle infrazioni, il 10 aprile 2010 , la redazione di due verbali contro i quali Ra. Na. proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Mestre -il giudice di pace rigettava l'opposizione, con sentenza che era poi confermato in appello dal Tribunale di Venezia -secondo il tribunale gli agenti di polizia, abilitati al servizio di polizia stradale, operano su tutto il territorio nazionale e debbono ritenersi sempre in servizio -nella specie l'agente, nel momento in cui aveva affiancato la vettura, era in divisa e aveva intimato l'ALT con segnale manuale -la mancata redazione immediata del verbale di contestazione doveva ritenersi giustificata, essendo plausibile che l'agente accertatore, in viaggio per raggiungere il proprio posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale -il tribunale ancora, condividendo la valutazione del giudice di pace, riconosceva che, al fine di contestare i fatti descritti nel verbale, occorreva la querela di falso, trattandosi di fatti che il pubblico ufficiale attestava essere avvenuti in sua presenza e, quindi, muniti di fede privilegiata -aggiungeva che l'errore incorso nel verbale quanto alla descrizione della segnaletica sui tratti di strada dove sarebbero avvenuti i sorpassi, segnalati da una sola striscia continua invece che una doppia striscia continua, non incideva sulla sussistenza dell'illecito, essendo il sorpasso comunque vietato anche se la striscia continua non è doppia, soprattutto in prossimità di dossi -il tribunale proponeva analoga considerazione in ordine all'indicazione di un identico orario per tutte violazioni, rilevando che tale incongruenza, in presenza di violazioni realizzate nello spazio di pochi chilometri, non incideva sulla coerenza dell'accertamento e della verbalizzazione nel suo complesso -per la cassazione della sentenza Ra. Na. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi -la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso, in quanto eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato -la ricorrente ha provveduto alla rinnovazione e il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione in camera di consiglio. Considerato che -il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -la norma, nel consentire agli agenti di polizia stradale in uniforme di intimare l'ALT manuale, si riferisce a fattispecie nella quali la divisa e il distintivo siano chiaramente percepibili dal soggetto destinatario dell'ordine -la dinamica dei fatti smentisce che tale possibilità di percezione sussistesse nel caso di specie -il motivo è infondato -l'art. 24, comma 4, del Regolamento dispone Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso -dal confronto fra la norma e la sentenza impugnata risulta chiaro che la ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, censura la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, laddove questi ha riconosciuto che ricorrevano nella specie i presupposti che consentivano all'agente di intimare l'ALT manuale in base alla norma del regolamento -ma al di là di tale rilievo deve rimarcarsi la irrilevanza della questione, giacché alla Ra. non è stata contestata la violazione dell'art 192 del Nuovo codice della strada, avendo l'attuale ricorrente ottemperato all'intimazione dell'ALT impartita dall'agente -il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 200 del Nuovo codice della strada -la contestazione nella specie avrebbe dovuto essere fatta immediatamente, essendo palesemente inidonea la giustificazione individuata dal tribunale per giustificare la contestazione differita la indisponibilità dei moduli per redigere il verbale -il motivo è infondato, anche se la motivazione del tribunale deve essere corretta art. 384, comma 4, c.p.c. -questa Corte ha affermato che a l'operazione di accertamento delle violazione al C.d.S. si sviluppa nei tre momenti della contestazione, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale b la contestazione deve essere immediata con la conseguenza che ogni qualvolta tale contestazione sia possibile, essa non può essere omessa, a pena d'illegittimità dei successivi atti del medesimo procedimento c tuttavia l'art. 201 C.d.S. contempla l'eventualità che l'immediata contestazione dell'infrazione non risulti in concreto possibile e stabilisce che, in tale ipotesi, il verbale debba essere notificato al trasgressore con l'indicazione della circostanza impeditiva d la verbalizzazione è operazione distinta e successiva, rispetto alla già avvenuta contestazione e a norma del terzo comma dell'art. 200 C.d.S., copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore f la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche se la consegna del verbale per validi motivi non segua nello stesso contesto di tempo, allorquando il contravventore sia stato fermato ed il pubblico ufficiale gli abbia indicato la violazione commessa e lo abbia posto in grado di formulare le proprie osservazioni Cass. n. 14668/2008 -l'ipotesi da ultima indicata lett. f è quella riscontrabile nel caso in esame in considerazione della dinamica dei fatti e del contenuto dei verbali oggetto di opposizione, nei quali è contenuta infine la seguente menzione Violazione contestata successivamente oralmente al trasgressore, in quanto libero dal servizio e con veicolo privato -l'avverbio successivamente non allude a una contestazione differita fatta con la postuma verbalizzazione, ma all'accertamento delle violazioni, già contestate oralmente -i rilievi operati dal tribunale a questo proposito - e cioè che era plausibile che l'agente, in viaggio per raggiungere il posto di lavoro, non disponesse dei moduli per redigere il verbale - non sono perciò da riferire alla carenza della contestazione immediata, ma al differimento della verbalizzazione di una contestazione già avvenuta, in conformità alla menzione fatta nei due verbali -d'altra parte, non risulta che la Ra. nei motivi di opposizione abbia specificato quale delle garanzie previste dalla legge per la difesa delle ragioni del trasgressore sarebbero state sacrificate o compresse in virtù della contestazione verbale delle infrazioni -nello stesso tempo nessuna violazione o limitazione al diritto di difesa della Ra. è derivata dalla mancata immediata redazione del verbale della già avvenuta contestazione, verbale che è stato poi notificato all'interessata con l'espressa precisazione che la contestazione era avvenuta oralmente -si deve aggiungere che la motivazione addotta dal tribunale per giustificare la momentanea indisponibilità dei moduli agente in viaggio su auto privata per raggiungere il posto di lavoro è logica e plausibile conseguentemente essa è incensurabile in questa sede -il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. -si sostiene che non poteva riconoscersi fede privilegiata alla descrizione dei fatti operata dall'agente con i due verbali, trattandosi di circostanze oggetto di percezione sensoriale, suscettibili di errori di fatto -la ricorrente evidenzia a questo proposito gli errori incorsi nei verbali quanto alla descrizione della segnaletica e l'incongruenza derivante dalla indicazione, negli stessi verbali, di un orario unico per le tre violazioni -il motivo è infondato -il tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, oramai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale -la stessa giurisprudenza chiarisce che sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva Cass. n. 3705/2013 n. 232/2010 S.U., n. 17355/2009 - il tribunale ha esaminato gli errori, denunciati dall'attuale ricorrente, e ha riconosciuto che essi non incrinavano né la sussistenza dell'illecito, atteso che è vietato il sorpasso anche se la linea bianca non è doppia, specialmente in prossimità di dossi, e perché, in presenza di violazioni realizzate nello spazio di pochi chilometri, il dato temporale non è tale da incidere sulla coerenza dell'accertamento e delle verbalizzazione nel suo complesso -si tratta all'evidenza di apprezzamenti di fatto, logici e coerenti, e quindi incensurabili in questa sede -il ricorso va rigettato -nulla spese -sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.