Chiarimenti dalla Cassazione sull’applicazione del regime transitorio previsto dal decreto Minniti

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. g , d.l. n. 13/2017 occorre far riferimento alla data di presentazione del ricorso dinanzi al Tribunale avverso il provvedimento della Commissione territoriale, non assumendo alcuna rilevanza la data di emissione di quest’ultimo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20488/20, depositata il 28 settembre. La Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da un cittadino straniero avverso la pronuncia di prime cure che aveva disatteso la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via gradata, della protezione sussidiaria e umanitaria. Sottolinea la Corte territoriale che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. g , d.l. n. 13/2017 c.d. decreto Minniti , conv. in l. n. 46/2017 , i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di cui all’art. 35 d.lgs. n. 25/2008 sono decisi con decreto non reclamabile , ma ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni. Tale regime normativo è stato ritenuto applicabile al caso di specie in virtù del regime transitorio previsto dal decreto Minniti, secondo cui le disposizioni di cui all’art. 6 cit. si applicano alle cause sorte dopo il 17/08/2017, ossia dopo il 180° giorno dall’entrata in vigore del decreto. L’istante ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per non aver il giudice di merito considerato che la controversia era stata introdotta come impugnazione del diniego della Commissione territoriale emesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma di cui al d.l. 13/2017. Il ricorrente invoca dunque l’applicazione del previgente regime normativo. Il ricorso risulta infondato . La Corte richiama l’art. 21 d.l. n. 13/2017 e l’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008 introdotto dall’art. 6, comma 1, lett. g , d.l. n. 13/2017 . Secondo tale disposizione, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo . Il comma 13 aggiunge che il decreto pronunciato dal tribunale non è impugnabile dinanzi alla Corte d’Appello, bensì è ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria. Il Collegio sottolinea dunque come tra i provvedimenti previsti dall’art. 35- bis siano annoverati, in primo luogo, quelli emessi dalla Commissione territoriale di cui al d.lgs. n. 25/2008, art. 4 nei confronti dei quali il medesimo art. 35 consente la proposizione di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria . Tornando al caso di specie, la disciplina transitoria dettata dal richiamato art. 21 d.l. n. 13/2017 àncora espressamente l’applicabilità del nuovo rito e dunque l’inappellabilità del decreto emesso dalle sezioni specializzate dei tribunali alla circostanza che le cause e i procedimenti giudiziari siano sorti dopo il 17/8/2017 . In coerenza con il principio tempus regit actum che lega la disciplina degli atti processuali alle regole vigenti al momento del loro compimento, la Corte precisa come tale coincidenza temporale vada riferita all’ autonomo segmento processuale in cui l’atto si colloca. Per riprendere le parole della Suprema Corte alla conferma della riconosciuta autonomia del segmento procedimentale avente a oggetto l’instaurazione in sede giudiziale della controversia, pure contribuisce l’identificazione della specifica natura di tale controversia, propriamente avente a oggetto l’accertamento positivo della sussistenza del diritto dell’istante a godere delle prerogative fondamentali rivendicate sul piano della protezione internazionale, ben oltre l’immediato riscontro della struttura meramente impugnatoria dell’atto emesso dalle Commissioni territoriali . Occorre in conclusione fare riferimento all’ instaurazione in sede giudiziale della controversia mediante deposito del ricorso dinanzi al Tribunale. Correttamente dunque il decreto emesso dal primo giudice è stato considerato inappellabile secondo la disciplina di cui all’art. 35- bis d.lgs. n. 25/2008. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 giugno – 28 settembre 2020, n. 20488 Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti Rilevato che con sentenza resa in data 22/3/2019, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.S. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda proposta dall’istante per il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, secondo il D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g , conv. nella L. n. 46 del 2017, i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 ivi comprese le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione territoriale sono decisi con decreto non reclamabile, ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria secondo la corte d’appello, l’art. 21 disp. trans testo normativo richiamato prevede espressamente che le norme transitorie relative all’art. 6, lett. g , si applichino alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il 17/8/2017, ossia dopo il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto avvenuta il 18/2/2017 conseguentemente, essendo il giudizio in esame iniziato, in primo grado, con ricorso depositato in data 30/10/2017, ad esso deve trovare applicazione la nuova normativa che esclude l’appellabilità del decreto che ha definito il giudizio in prime cure, siccome impugnabile esclusivamente mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, A.S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione nessun intimato ha svolto difese in questa sede. Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del combinato disposto del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g , conv. in legge dalla L. n. 46 del 2017, art. 1, comma 1 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 21 per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto applicabile, al giudizio in esame, la disciplina dettata dall’art. 6, lett. g , cit., senza tener conto che l’odierna controversia fu introdotta come impugnazione di un provvedimento di diniego della Commissione territoriale emesso in data 14/6/2017, e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma del procedimento avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 ivi comprese le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione territoriale prevista per la data del 17/8/2017, con la conseguenza che all’odierno giudizio deve trovare applicazione la previgente disciplina, in forza della quale il provvedimento emesso in primo grado nella materia de qua è suscettibile di appello dinanzi alla corte distrettuale competente il ricorso è infondato osserva il Collegio come, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 21 conv. in legge dalla L. n. 46 del 2017, art. 1, comma 1 , le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, art. 6, comma 1, lett. d , f e g , art. 7, comma 1, lett. a , b , d ed e , art. 8, comma 1, lett. a , b , nn. 2 , 3 e 4 , e c e art. 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto in particolare, l’art. 6, comma 1, lett. g , cit., nel disciplinare le forme del nuovo rito applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale, ha introdotto un nuovo art. 35-bis al D.Lgs. n. 25 del 2008 intitolato Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale , il cui comma 1 espressamente dispone che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e ss., ove non diversamente disposto dal presente articolo ai sensi del citato art. 35-bis, comma 13 il decreto pronunciato dal tribunale non essendo più impugnabile dinanzi alla corte d’appello è unicamente ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria varrà considerare come, tra i provvedimenti previsti dal citato art. 35, siano annoverati, in primo luogo, quelli emessi dalla Commissione territoriale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4 nei confronti dei quali il medesimo art. 35 consente la proposizione di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria con particolare riguardo alla proposizione dei ricorsi dinanzi all’autorità giudiziaria avverso i provvedimenti della Commissione territoriale in esame, questa Corte ha già in precedenza avuto occasione di rilevare come l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale, non operi in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789 01 Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019, Rv. 655323 - 01 , valorizzando la circostanza per cui alla data di notifica del provvedimento amministrativo impugnato il nuovo regime derogatorio della sospensione dei termini feriali non poteva essere applicato perché non ancora in vigore, con il conseguente necessario vincolo del termine perentorio per l’impugnazione al regime giuridico vigente alla data d’inizio della decorrenza del termine stesso nel caso di specie, viceversa, la disciplina transitoria dettata dal richiamato D.L. n. 13 del 2017, art. 21 conv. in legge dalla L. n. 46 del 2017, dall’art. 1, comma 1 ancora espressamente l’applicabilità del nuovo rito e dunque l’inappellabilità del decreto emesso dalle sezioni specializzate dei tribunali alla circostanza che le cause e i procedimenti giudiziari siano sorti dopo il 17/8/2017, in tal guisa vincolando, con sufficiente riconoscibilità espressiva, l’operatività della novella al dato dell’introduzione al fatto dell’insorgenza dell’autonomo segmento procedimentale avente a oggetto l’instaurazione di una controversia a tale vicenda dovendo ricondursi, secondo il tradizionale lessico, le cause” e i procedimenti giudiziari” nella materia de qua evenienza evidentemente coincidente con la formale proposizione mediante deposito in cancelleria dell’atto con il quale esteriormente sorge la controversia tra l’interessato al riconoscimento del proprio diritto e l’amministrazione ch’ebbe a negarlo la regola, peraltro, deve ritenersi pienamente coerente con il tradizionale principio che lega la disciplina degli atti processuali alle regole vigenti all’epoca del relativo compimento tempus regit actum , in particolare nella sua specificazione che vuole riferita, detta coincidenza temporale, non già all’atto processuale isolatamente considerato, bensì all’autonomo segmento processuale in cui lo stesso funzionalmente e logicamente si inserisce peraltro, alla conferma della riconosciuta autonomia del segmento procedimentale avente a oggetto l’instaurazione in sede giudiziale della controversia, pure contribuisce l’identificazione della specifica natura di tale controversia, propriamente avente a oggetto l’accertamento positivo della sussistenza del diritto dell’istante a godere delle prerogative fondamentali rivendicate sul piano della protezione internazionale, ben oltre l’immediato riscontro della struttura meramente impugnatoria dell’atto emesso dalle Commissioni territoriali ciò posto, nel caso di specie, avendo l’odierno ricorrente originariamente instaurato la controversia con l’amministrazione avversaria fatto causa o introdotto un procedimento giudiziario mediante deposito del proprio ricorso in data 30/10/2017, ad esso doveva come deve trovare applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis in base alla quale il decreto emesso dal tribunale, a seguito della proposizione di ricorso giudiziale avverso il provvedimento di diniego delle commissioni territoriali, è inappellabile, essendo unicamente ricorribile per cassazione nei termini ivi precisati sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere disposto il rigetto del ricorso la particolarità delle questioni giuridiche trattate vale a giustificare, secondo l’apprezzamento del Collegio, la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità la rilevata ad opera del giudice a quo ammissione dell’istante al gratuito patrocinio esclude l’attestazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.