Quando il difensore è obbligato a comunicare i successivi mutamenti di domicilio?

La Corte di Cassazione chiarisce quando il difensore è obbligato a comunicare alle controparti il mutamento del suo domicilio e quando ciò deve presumersi noto alle stesse.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 19754/20, depositata il 22 settembre. La Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame proposto contro la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, il quale aveva rigettato l’ opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a favore dell’avvocato ricorrente ai fini del pagamento delle prestazioni professionali svolte. Contro tale decisione, l’avvocato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della decisione, in quanto la Corte avrebbe dichiarato la sua contumacia nonostante l’erroneità del luogo di notifica dell’atto di impugnazione. Quest’ultimo, infatti, sarebbe pervenuto presso il precedente indirizzo del ricorrente che, a quel momento, aveva trasferito il suo studio nell’ambito dello stesso distretto di Corte d’Appello, dandone formale comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La Corte di Cassazione dichiara fondato il ricorso, osservando come, nel caso in cui il difensore domiciliatario appartenga al foro del luogo presso cui è chiamato a svolgere il suo mandato, egli non ha l’obbligo di comunicare alla controparte il successivo mutamento di tale domicilio, poiché ciò si presume ad essa noto. Nello stesso senso, le Sezioni Unite hanno operato una distinzione tra la parte che elegge domicilio presso il proprio difensore che appartenga al foro del luogo in cui è chiamato a svolgere il suo mandato e quella che nomini un difensore appartenente ad un foro diverso, e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo ove ha sede il giudice. Ora, solo nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio devono presumersi noti alle altre parti, mentre nel secondo caso il difensore è obbligato a comunicare alle controparte il suddetto mutamento. Nel caso concreto, il ricorrente aveva provveduto a comunicare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il cambiamento di indirizzo, dunque la notifica presso quello precedente, perfezionatasi per effetto della compita giacenza, è nulla . Per questo motivo, i Giudici di legittimità accolgono il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 luglio – 22 settembre 2020, n. 19754 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato che - la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25.6.2019, accolse l’appello di N.R. avverso la sentenza del medesimo Tribunale, che aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Avv. V.P. per il pagamento di prestazioni professionali svolte in suo favore il giudizio d’appello si svolse nella contumacia dell’Avv. Vivolo, che ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo - ha resistito con controricorso N.R. su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio - in prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto che - con l’unico motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza in quanto la Corte di merito avrebbe dichiarato la contumacia dell’appellato Avv. Vivolo nonostante l’erroneità del luogo di notifica dell’atto di gravame, che sarebbe avvenuto presso il precedente indirizzo del difensore, che, al momento della notifica avrebbe trasferito il proprio studio nell’ambito dello stesso distretto di Corte d’appello, dando formale comunicazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - il motivo è fondato questa Corte ha più volte affermato che, nell’ipotesi in cui il difensore domiciliatario appartenga al foro del luogo in cui è stato chiamato a svolgere il suo mandato, non è tenuto a comunicare alla controparte un successivo mutamento di tale domicilio, che si deve presumere noto alla medesima ex multis Cassazione civile sez. I, 28/02/2019, n. 5977 a tal riguardo, già le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 17352 del 24/07/2009 hanno operato una chiara distinzione tra la parte che elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, e la parte che nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83 nel luogo dove ha sede il giudice nel primo caso, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l’albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum così Cass. Sez. Un. 17352/09 da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014, Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 13/02/2014 Cassazione civile sez. VI, 19/10/2017, n. 24660 nel caso di specie, in data 1.10.2015, l’avv. Straccia Mario, difensore domiciliatario dell’Avv. Vivolo, aveva comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il cambiamento dell’indirizzo dello studio legale da Viale di Valle Aurelia, n. 93 scala M a Via Vespasiano n. 12, scala B, sicché la notifica presso il precedente indirizzo, effettuata ex art. 140 c.p.c., e perfezionatasi per compiuta giacenza è nulla la sentenza impugnata va, pertanto cassata e rinviata innanzi alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.