Inammissibile il ricorso al Prefetto presentato oltre i termini di legge

Gli artt. 203 e 204 C.d.S., i quali stabiliscono le due possibili decisioni del Prefetto dinanzi alla presentazione del ricorso contro il verbale recante la sanzione amministrativa, sono applicabili solo se il suddetto ricorso venga presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell’atto, altrimenti esso è inammissibile.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19509/20, depositata il 18 settembre. Il Prefetto di Roma dichiarava inammissibile ovvero irricevibile il ricorso presentato dall’attuale ricorrente ai sensi dell’art. 18, l. n. 689/1981, contro il verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 7, punto 8, C.d.S., poiché presentato oltre i termini di legge . In seguito, il Giudice di Pace respingeva il ricorso del medesimo ricorrente, e così anche il Tribunale di Roma. Insoddisfatto, il ricorrente si rivolge alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, una violazione dell’art. 18 della legge citata, considerando che tale disposto normativo consente al Prefetto solo due possibilità emettere un’ordinanza con cui ingiunge il pagamento, qualora ritenga il ricorso fondato , o disporre l’ archiviazione del verbale quando ritenga il ricorso infondato , e non anche la possibilità di dichiarare l’ inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini di presentazione. La Corte di Cassazione non accoglie il ricorso, ma ritiene di dover chiarire la normativa applicabile al caso di specie. Trattandosi di violazione del codice della strada, infatti, il ricorso al Prefetto è disciplinato non dall’art. 18 citato, bensì dagli artt. 203 e 204 C.d.S A tal proposito, mentre l’art. 203, al comma 1, prevede che il trasgressore entro 60 giorni dalla notificazione o dalla contestazione quando non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta nei casi consentiti possa proporre ricorso al Prefetto del luogo presso cui ha commesso la violazione, il successivo art. 204 dispone che quest’ultimo, qualora ritenga l’accertamento fondato, ingiunge il pagamento di una certa somma entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti, notificandola all’autore della violazione quando, al contrario, ritenga non fondato l’accertamento, il Prefetto entro lo stesso termine emette un’ordinanza motivata con cui archivia gli atti. Ora, tali norme suggeriscono di prospettare l’infondatezza del ricorso, in quanto le due opzioni oggetto dell’art. 204 presuppongono che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, dunque se la presentazione o l’invio dello stesso non sia avvenuta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il Prefetto potrà rilevarne l’ inammissibilità , evitando di esaminarne il contenuto. I Giudici di legittimità aggiungono che nei casi come quelli in oggetto, equiparabili alla mancata presentazione del ricorso, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di lite. Anche per questo motivo, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 gennaio – 18 settembre 2020, n. 19509 Presidente Lombardo – Relatore Casadonte Fatti di causa 1. Il giudizio trae origine dal ricorso proposto nel 2012 all’avvocato D.L.F. contro il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva dichiarato inammissibile ovvero irricevibile perché presentato oltre i termini di legge il ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 18 avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 7, punto 8, del C.d.S 2. Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso e il D.L. ha appellato detta statuizione avanti al Tribunale di Roma che, a sua volta, ha respinto il gravame. 3. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal D.L. sulla base di due motivi. 4. Non ha svolto attività difensiva l’intimata Prefettura. 5. A seguito di ordinanza interlocutoria dell’11 ottobre 2019 la causa è stata chiamata in pubblica udienza. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 per non avere la sentenza impugnata considerato che il disposto normativo consente al Prefetto destinatario del ricorso proposto avverso il verbale recante la sanzione amministrativa le due sole seguenti possibilità 1 nel caso ritenga infondato il ricorso può emettere l’ordinanza con la quale ingiunge il pagamento 2 nel caso lo ritenga fondato può disporre l’archiviazione del verbale. 7. Accanto a queste due opzioni, non sarebbe contemplata, come invece avvenuto e ritenuto legittimo dal giudice d’appello, l’ulteriore possibilità per il Prefetto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione. 8. Il motivo non merita accoglimento anche se va precisato quanto segue in ordine alla normativa applicabile. 8.1. Trattandosi di violazione del codice della strada, la materia del ricorso al prefetto è disciplinata non dalla L. n. 689 del 1981, art. 18 bensì dagli artt. 203 e 204 C.d.S. in vigore dal 13 agosto 2003, a mente del quale, per quanto qui di interesse, l’art. 203, comma 1, dispone che Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno . 8.2. Il successivo art. 204 precede poi che il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito all’art. 203, comma 2 ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’art. 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale . 8.3. Le trascritte disposizioni depongono nel senso dell’infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente poiché le due opzioni indicate nell’art. 204 hanno come presupposto logico che il ricorso sia stato tempestivamente proposto, sicché ove la presentazione o l’invio di esso non sia avvenuta nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, ben potrà il prefetto rilevare l’inammissibilità del ricorso evitando di esaminarne la fondatezza. 8.4. In tale evenienza, equiparabile a quella della mancata proposizione del ricorso, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 17 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento ai sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3 cfr. Cass. 10403/2003 . 9. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 C.d.S., punto rectius, comma 6, per avere il giudice d’appello disatteso la censura riguardante il restringimento della carreggiata che l’appellante assume essere stato adottato in violazione del citato art. 7 C.d.S 9.1. Il motivo va rigettato perché la censura è fondata sull’erroneo presupposto interpretativo che le aree destinate a parcheggio ed individuate ai sensi dell’art. 7 C.d.S., comma 1 non possano trovarsi lungo la carreggiata, mentre il tenore letterale dell’art. 7 C.d.S., comma 6 espressamente dispone che esse debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 9.2. In altri termini l’interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente non trova conforto nella lettera della norma che con la locuzione e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico consente, seppure alla condizione di non pregiudicare la circolazione dei veicoli, e quindi previa una valutazione della specifica collocazione, la previsione di parcheggi anche lungo la carreggiata. 9.3. Poiché la censura del ricorrente si limita alla errata esegesi della norma, la ricostruzione sin qui operata comporta il rigetto del prospettato vizio di legittimità. 10. In considerazione dell’esito sfavorevole di entrambi i motivi il ricorso va respinto. 11. Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata prefettura. 12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.