La Corte di Cassazione sulla deduzione di questioni nuove

In una controversia relativa all’inflizione di sanzioni amministrative, i Giudici di legittimità riaffermano un principio relativo alla prospettazione di questioni di cui non sussista cenno all’interno della pronuncia impugnata, precisando termini e modalità di deduzione.

Questo l’oggetto della sentenza della Suprema Corte n. 19560/20, depositata il 18 settembre. La Suprema Corte di Cassazione, nell’ambito di una controversia relativa all’irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sulla governance societaria, delle carenze nell’organizzazione nei controlli interni, della gestione e del controllo del credito, dei controlli in materia di trasparenza e dell’omessa e inesatta segnalazione all’autorità di vigilanza, richiama un principio di diritto in tema di ricorso per cassazione. In particolare, uno tra i motivi di ricorso verte sulla questione relativa alla potenziale efficacia riflessa della pronuncia emanata dal GUP nel giudizio di opposizione a carico dei ricorrenti, la quale non risultava sollevata nel corso del giudizio e, di conseguenza, di cui non sussisteva alcun cenno nella decisione oggetto di impugnazione. Il suddetto principio così recita In tema di ricorso per cassazione , qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza , anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum ” nel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazioni nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio . Anche per questo motivo, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 gennaio – 18 settembre 2020, n. 19560 Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone Fatti di causa 1. La Banca d'Italia con delibera numero 925744 del 2014 irrogava ad B.A. e a C.G.B., nella loro qualità di ex componenti del consiglio di amministrazione della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, la sanzione rispettivamente di Euro 156.000 e di Euro 144.000 per violazione delle disposizioni sulla governance, carenze nell'organizzazione nei controlli interni, nella gestione e nel controllo del credito, nei controlli in materia di trasparenza e per omessa e inesatta segnalazione all'autorità di vigilanza. 2. Avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio B.A. e a C.G.B. proponevano opposizione ex art. 145 TUB dinanzi la Corte d'Appello di Roma. 3. La Corte d'Appello adita rigettava l'opposizione rilevando, in primo luogo, l'infondatezza del motivo di opposizione relativo alla illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle garanzie del giusto processo previste dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo nonchè per la violazione della L. n. 262 del 2005, art. 24 e del regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. 3.1 La Corte d'Appello evidenziava la piena legittimità del procedimento sanzionatorio, come riformato dal provvedimento governatoriale del 27 giugno 2011 applicato nella fattispecie, rilevando che non vi fosse stata alcuna violazione del giusto procedimento ex art. 6 CEDU, non sussistendo in concreto alcuna assenza di imparzialità del soggetto giudicante e alcuna violazione del principio del contraddittorio. Nella disciplina del procedimento amministrativo sanzionatorio, il ricorso in opposizione, con il potere del giudice di sindacare in fatto e in diritto la fondatezza della decisione amministrativa, era sufficiente ad assicurare la continuità tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale e, dunque, il pieno rispetto dei suddetti principi del contraddittorio e della parità tra le parti. Peraltro, le sanzioni pecuniarie inflitte dalla Banca d'Italia con il provvedimento impugnato, secondo la Corte d'Appello non avevano natura sostanzialmente penale a differenza delle sanzioni erogabili dalla Consob in materia di manipolazione del mercato. Pertanto, le garanzie di cui all'art. 6 CEDU non potevano trovare applicazione. Quanto alla mancata partecipazione degli opponenti alla fase decisoria all'esito dell'istruttoria, la Corte d'Appello osservava che tale mancata partecipazione era del tutto legittima perchè trattandosi di un procedimento amministrativo non equiparabile a quello giurisdizionale, nella fase istruttoria il contraddittorio era assicurato dalla facoltà degli incolpati di accesso agli atti, dalla loro facoltà di presentare controdeduzioni scritte, nel quadro di un corretto esercizio delle facoltà previste dall'art. 145, comma 1, TUB, con l'emanazione di un provvedimento sanzionatorio ampiamente motivato e tenuto conto delle controdeduzioni degli incolpati. 3.2 La Corte d'Appello riteneva infondato anche il secondo motivo di opposizione relativo al merito del provvedimento sanzionatorio con il quale i ricorrenti avevano lamentato che vi era stato un sindacato ex post del merito delle scelte di gestione e che, in tal modo, l'organo di controllo avrebbe violato i limiti del suo potere sanzionatorio. La Corte d'Appello evidenziava che, a seguito dell'ispezione svoltasi presso la Banca dal 18 marzo 2013 al 6 settembre 2013, erano state riscontrate gravissime irregolarità a carico dei vari esponenti della Banca. In particolare, erano state accertate da parte dei componenti del consiglio di amministrazione violazioni delle disposizioni sulla governance con progressivo scadimento del portafoglio e con insufficienti interventi correttivi e conseguente erosione dei livelli patrimoniali, con registrati scostamenti dal budget e con la generale carenza di flussi informativi. Inoltre, erano state riscontrate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, ritardi nell'adeguamento delle strutture, nella revisione dei processi, nella definizione di politiche per la gestione delle posizioni in default carenze nella gestione nel controllo del credito - si era constatata l'insufficienza del sistema di misurazione del rischio, del sistema di rating e, con riguardo alla posizione dell'opponente B., essa era aggravata dalla sua partecipazione al comitato esecutivo - omesse e inesatte segnalazioni all'organo di vigilanza che non avevano rappresentato correttamente alla vigilanza la qualità del portafoglio clienti con una notevole opacità informativa, nell'operazione palazzo della fonte non erano state comunicate alla Banca d'Italia informazioni rilevanti per una compiuta valutazione del relativo trattamento contabile e prudenziale. Sulla base di tali fatti accertati non aveva alcun fondamento la dedotta violazione di scelte discrezionali del consiglio di amministrazione della Banca atteso che gli addebiti erano incentrati sulla violazione delle disposizioni secondarie elencate nelle lettere di contestazione che riportavano minuziosamente le specifiche disposizioni vincolanti per i componenti del consiglio di amministrazione. Tali valutazioni dell'organo di controllo non potevano dirsi condotte in una prospettiva ex post, formulata solo in conseguenza del grave deterioramento dei crediti gestiti dalla Banca, anche perchè i rilievi non concernevano esclusivamente l'attività di concessione e gestione dei crediti. Vi era, inoltre, un puntuale e minuzioso riferimento alle norme primarie e secondarie violate contenuto già nelle lettere di contestazione inviate agli esponenti della banca e indicate nel provvedimento sanzionatorio, al fine di chiarire che la violazione delle norme di attuazione integravano comportamenti sanzionabili ex art. 144 del TUB. Peraltro, la proposta sanzionatorio esplicitava le ragioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni prodotte dagli incolpati. 3.3 Doveva ritenersi infondato anche il motivo di opposizione con il quale i ricorrenti avevano lamentato che, sulla base della normativa comunitaria, non era richiesto un costante controllo e monitoraggio della sana e prudente gestione di un istituto di credito. Tale motivo era del tutto privo di pregio, essendo al contrario il sistema normativo Europeo improntato a regolare le modalità con cui gli organi dipendenti di un intermediario devono condurre le singole operazioni inerenti l'attività finanziaria autorizzata, specialmente per quanto riguarda la corretta valutazione e assunzione dei rischi e la loro adeguata copertura. In tal senso la Corte d'Appello richiamava la disciplina Europea, la legislazione nazionale e la normativa secondaria, evidenziando che il quadro normativo era improntato nel senso di un costante e continuo controllo della sana e prudente gestione degli istituti bancari e finanziari. Infondato era anche il motivo relativo all'entità delle sanzioni, essendo le stesse calibrate in base ai rilievi mossi a ciascuno degli esponenti della Banca e alle specifiche posizioni da questi rivestite. Peraltro, le considerazioni degli incolpati erano del tutto incongruenti rispetto alle violazioni accertate, soprattutto tenuto conto delle specifiche competenze e responsabilità del consiglio di amministrazione. In tal senso, la Corte d'Appello richiamava i principi desumibili dall'art. 2381 c.c., comma 6 e art. 2392 c.c., comma 2, evidenziando l'obbligo degli amministratori di vigilare sulla corretta gestione della società e, in caso di irregolarità, di sollecitare l'azione da parte dell'organo collegiale delle deliberazioni necessarie a correggere le carenze riscontrate. Nella materia delle imprese bancarie, peraltro, tale dovere di vigilanza e di intervento attivo gravante in capo a ciascun componente del consiglio di amministrazione, costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, assumeva una spiccata intensità anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost Infatti, le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e di governo societario delle banche, in accordo con le previsioni civilistiche, stabilivano principi in materia di flussi informativi volti a dare effettività ai doveri degli amministratori, ponendo in particolare l'accento sulla circolazione di informazioni dagli organi sociali ed esigendo la predisposizione di flussi informativi adeguati, coerenti con la rilevanza, la complessità delle informazioni proprio al fine di assicurare la piena valorizzazione di diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione aziendale. Peraltro, non assumeva rilevanza quanto dedotto dai ricorrenti circa il fatto che le scelte erano state assunte dal management della banca. Gli interventi degli incolpati, nel senso di una maggiore attenzione nella concessione del credito e nel suo recupero, non avevano sortito effetti concreti e non potevano assumere alcuna rilevanza ai fini della concreta quantificazione della sanzione irrogata. 4. B.A. e C.G.B. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di otto motivi di ricorso. 5. La Banca d'Italia ha resistito con controricorso. 6. I ricorrenti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 2, carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea e dell'art. 6CEDU con riferimento al diritto ad un equo processo. I ricorrenti censurano il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che, nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale sia garantito solo nella fase giurisdizionale e non nella fase amministrativa. A parere dei ricorrenti, non essendo previsto un secondo grado di giudizio di merito, la fase sanzionatoria amministrativa deve assicurare al potenziale destinatario delle sanzioni tutti i pieni ed effettivi diritti di difesa che gli assicurerebbe un vero e proprio giudizio ordinario. La successiva fase giurisdizionale non può dunque rimediare al difetto di imparzialità che caratterizza il procedimento avanti alla Banca d'Italia, nè tantomeno integrare le carenze istruttorie o ripristinare la parità delle armi tra accusa e difesa. I ricorrenti, pur consapevoli della giurisprudenza formatasi sul punto, evidenziano che nella specie la Corte d'Appello ha dato per accertate e provate le violazioni nonostante le specifiche contestazioni e senza esaminare le controdeduzioni depositate dai ricorrenti in spregio ai principi in tema di onere della prova ex art. 2697. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. Preliminarmente deve affermarsi che la violazione di norme sovraordinate quali quelle costituzionali o dei trattati internazionali non possono essere prospettate direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e tali norme, si realizza sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge ordinaria e deve essere portato ad emersione mediante gli strumenti appropriati quali l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma da applicarsi al caso di specie o la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE . In ogni caso, in disparte tale profilo di inammissibilità per non aver indicato il ricorrente la norma applicata nel caso concreto in contrasto con le richiamate norme sovraordinate, deve affermarsi l'infondatezza della censura prospettata. In primo luogo, deve evidenziarsi l'erroneo presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente circa il fatto che le sanzioni di cui si discute hanno natura sostanzialmente penale. Come si dirà nel prosieguo, infatti, tale natura non può essere attribuita alle sanzioni di cui all'art. 190 TUB. In ogni caso, la natura non afflittivi nell'accezione della Corte dei Diritti dell'Uomo delle sanzioni in esame assume maggiore rilevanza in ordine al secondo motivo, in quanto con riferimento alle garanzie del procedimento sanzionatorio il collegio intende ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui In tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto processo, ex art. 6 della CEDU, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della Convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacchè la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale. Fattispecie in tema di sanzioni applicate dalla Consob all'esito del procedimento amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187-septies . Le stesse Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20935 del 2009 hanno affermato che i precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa art. 24 Cost. e il giusto processo art. 111 Cost. riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorchè finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi cosicchè l'incompleta equiparazione del procedimento amministrativo sanzionatorio a quello giurisdizionale non viola in alcun modo la Costituzione. In sostanza, in continuità con la sentenza n. 8210 del 2016 di questa Sezione, deve affermarsi che - in materia di irrogazione di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano, alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte EDU, natura sostanzialmente penale - gli Stati possono scegliere se realizzare le garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione EDU già nella fase amministrativa nel qual caso, nella logica di tale Convenzione, una fase giurisdizionale non sarebbe nemmeno necessaria o mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio applicato dall'autorità amministrativa all'esito di un procedimento non connotato da quelle garanzie ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell'art. 6 della Convenzione. Nel secondo caso, non può ritenersi che il procedimento amministrativo sia illegittimo, in relazione ai parametri fissati dall'art. 6 della Convenzione, e che la successiva fase giurisdizionale determini una sorta di sanatoria di tale originaria illegittimità al contrario, il procedimento amministrativo, pur non offrendo esso stesso le garanzie di cui all'art. 6 della Convenzione, risulta all'origine conforme alle prescrizioni di detto articolo, proprio perchè è destinato a concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno, nell'ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo. Non sussiste, dunque, nessun contrasto del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 144 e 145 norme, come si è detto, non espressamente indicate dal ricorrente con l'art. 6, p. 1, della Convenzione EDU e con l'art. 47, comma 2, CDFUE proprio in ragione di quanto sopra si è precisato il procedimento sanzionatorio in esame non partecipa della natura giurisdizionale del processo, che è solo quello che si svolge davanti a un giudice cfr., S.U. n. 4429/2014 . Quanto alla censura di violazione della L. n. 262 del 2005, art. 24, deve essere assicurata continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ampiamente chiarito che la norma citata non conforma il procedimento sanzionatorio qui in esame al modello del processo in senso tipico e stretto 1 l'esercizio del contraddittorio non impone la partecipazione orale in sede decisoria, essendo il principio assicurato dalla possibilità di produrre difese scritte e documenti, nonchè i verbali delle rese dichiarazioni 2 il diritto di difesa viene ampiamente assicurato dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, dalla contestazione circostanziata, dalla facoltà di controdedurre e di essere ascoltato, nonchè dall'accesso alle prove cfr., ex multis, Cass. n. 19219/2016 n. 4725/2016 n. 25141/2015 . 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato violazione art. 49, comma 1, Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea con riferimento all'applicazione della lex mitior. I ricorrenti censurano il decreto impugnato per la violazione dell'art. 49, comma 1, CDFUE nella parte in cui ha confermato il provvedimento sanzionatorio pur in presenza della sopravvenuta introduzione di una legge più favorevole di cui al D.Lgs. n. 72 del 2015. La Corte d'Appello non avrebbe riconosciuto che la modifica del sistema sanzionatorio realizzato dal decreto succitato ha comportato il venir meno del presupposto sul quale si fonda il provvedimento sanzionatorio. Vi sarebbe stata infatti una sostanziale abolitio criminis in quanto i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione possono ricevere sulla base della nuova normativa sanzioni amministrative soltanto in ipotesi eccezionali, la disciplina più favorevole troverebbe applicazione retroattiva al provvedimento sanzionatorio impugnato in virtù dell'art. 49 Carta dei Diritti dell'Unione anche per il carattere sostanzialmente penale della sanzione. In base all'art. 49 citato dovrebbe applicarsi la normativa transitoria che limita l'applicazione della nuova disciplina alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 2.1 Il secondo motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, stabilisce che Le modifiche apportate al titolo VIII del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 145-quater. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente D.Lgs. . In base alla sopra riportata disciplina transitoria, pertanto, alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia avvenuta in data 3 maggio 2016 continua ad applicarsi la precedente disciplina del TUB. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la riforma di cui al D.Lgs. n. 72 del 2015, avrebbe comportato, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, una sostanziale abolitio criminis degli illeciti contestati, in quanto l'assoggettabilità a sanzione oggi sarebbe subordinata al ricorrere di ipotesi eccezionali, dunque, la norma transitoria sopra indicata si porrebbe in contrasto con l'art. 49, comma 1, CDFUE e dovrebbe essere disapplicata. La nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 144 e 144 ter, infatti, prevede che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, per gli illeciti contestati dalla Banca d'Italia ai ricorrenti inosservanza delle norme richiamate dall'art. 144, comma 1, lett. a , nella specie D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. d , art. 67, comma 1, lett. d e artt. 51, e 66 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino a 5 milioni di Euro quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono alcune condizioni, tra le quali, principalmente che la condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali. Di conseguenza il D.Lgs. n. 385 del 1993, nuovo art. 144 ter, essendo più favorevole, dovrebbe trovare applicazione anche per le condotte commesse anteriormente alla sua entrata in vigore, in virtù dell'art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, visto il carattere sostanzialmente penale della sanzione di cui al precedente art. 144 TUB. Nella memoria ex art. 378 c.p.c., peraltro, i ricorrenti sostengono che, a seguito della sentenza n. 63 del 2019 e tenuto conto anche delle sentenze n. 112 del 2019 e 117 del 2019 della Corte Costituzionale, dovrebbe oramai essere pacifica la violazione del principio di retroattività della lex mitior nel caso in esame. La censura proposta dal ricorrente, pertanto, investe la sussistenza dei presupposti per sollevare incidente di costituzionalità in relazione al D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, o per disapplicare direttamente la norma suddetta, in quanto in contrasto con l'art. 49, comma 1, della Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione. L'art. 49, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione è sostanzialmente corrispondente all'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte dei diritti dell'Uomo, ed assicura la massima espansione del principio della retroattività della norma penale più favorevole, prevedendo espressamente che Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima . L'art. 49 CDFUE non si limita ad enunciare un principio , ma riconosce un vero e proprio diritto individuale, e lo fa in termini incondizionati e perfettamente definiti. Tale principio, pertanto, è suscettibile di produrre un effetto di diretta applicazione nell'ambito di attuazione del diritto dell'Unione come è pacifico nel caso di specie, in quanto il D.Lgs. n. 72 del 2015, è stato espressamente emanato per dare attuazione alla direttiva 2013/36/UE che ha modificato la direttiva 2002/87/CE e ha abrogato le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Alla luce dell'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali e dell'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte dei Diritti dell'Uomo, pertanto, deve ritenersi pienamente operante nel nostro ordinamento il principio della retroattività della sanzione più favorevole e, dunque, questa Corte dovrebbe disapplicare il D.Lgs. n. 72 del 2005, art. 2, comma 3, qualora riscontrasse un contrasto con l'art. 49 CDFUE, oppure sollevare questione di costituzionalità in relazione all'art. 117 Cost., comma 1, o in caso di dubbio interpretativo, disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE , come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla L. 2 agosto 2008, n. 130. Il dovere del giudice comune, ricorrendone i presupposti, di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta , infatti, è stato riaffermato dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 117 del 2019, p. 2 del Considerato in diritto. Ciò premesso sotto il profilo dell'ammissibilità della censura e venendo più strettamente al caso di specie, deve preliminarmente porsi in evidenza che la valutazione circa la maggiore afflittività della normativa previgente rispetto a quella introdotta con il D.Lgs. n. 72 del 2015, non può affermarsi in astratto, dovendosi compiere un giudizio comparativo tra gli illeciti e, solo all'esito di tale giudizio, individuarsi la complessiva disciplina più favorevole da applicare al caso concreto. Infatti, anche se la riforma investe aspetti sostanziali delle condotte sanzionate e non solo il trattamento sanzionatorio, tra il nuovo art. 144 ter TUB ed il previgente art. 144 TUB sussiste indiscutibilmente un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 72 del 2015, prodotto una generalizzata abrogazione della fattispecie di illecito, bensì solo la successione di una norma sanzionatoria che ne ha escluso la rilevanza in alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre e inasprendo le sanzioni rispetto a quest'ultime. Deve respingersi, pertanto, la tesi del ricorrente secondo la quale nella specie vi sarebbe una abolitio criminis, dovendosi invece operare una valutazione riferita al caso specifico, mediante un raffronto tra le conseguenze derivanti dall'applicazione delle due norme, al fine di individuare il trattamento più favorevole. Tuttavia, tale giudizio di raffronto, nel caso di specie è precluso in radice perchè non deve farsi applicazione del principio di retroattività della norma più favorevole. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, infatti, Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187 ter TUF per manipolazione del mercato, sicchè esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, nè pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 24850 del 2019, Sez. 2, Sent. n. 3656 del 2016 . Una volta esclusa la natura sostanzialmente penale delle sanzioni in oggetto, viene meno la censura di violazione dell'art. 49 del CDFUE da parte del D.Lgs. n. 72 del 2015, citato art. 2, comma 3, così come appare manifestamente infondata la questione di costituzionalità rispetto ad altri parametri interni, in particolare l'art. 3 Cost Il D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, infatti, ha contenuto analogo all'art. 6, comma 2, del medesimo D.Lgs., oggetto della pronuncia di incostituzionalità n. 63 del 2019 citata dai ricorrenti. La declaratoria di incostituzionalità di tale ultima norma, tuttavia, è stata espressamente limitata dalla Corte Costituzionale alle sanzioni sostanzialmente penali quali quelle previste dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 bis e ter. Nel caso di specie, pertanto, deve farsi applicazione del tradizionale principio del tempus regit actum che tradizionalmente opera nel campo delle sanzioni amministrative. L'indirizzo tradizionale della giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che in tema di sanzioni amministrative, i principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comportano l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2 c.p., commi 2 e 3, i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente previsti dal legislatore ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 24850 del 2019, Sez. 6-2, Ord. n. 29411 del 2011 . A tal proposito deve richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 2016 che ha ritenuto il suddetto principio, consacrato nella L. n. 689 del 1981, art. 1, non in contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, corrispondente sostanzialmente all'art. 49 CDFUE. Con tale ultima pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha ribadito in relazione al parametro di cui all'art. 117 Cost., comma 1, che la giurisprudenza della Corte Europea, nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale. La Corte Costituzionale ha altresì precisato che non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Inoltre, sempre nella citata pronuncia, con riferimento all'art. 3 Cost., la Corte Costituzionale ha richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale in materia di sanzioni amministrative non è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore - nel rispetto del limite della ragionevolezza - modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina ordinanze n. 245 del 2003, n. 501 e n. 140 del 2002 . Si legge nella sentenza n. 193 del 2016 che la scelta legislativa dell'applicabilità della lex mitior limitatamente ad alcuni settori dell'ordinamento non può ritenersi in sè irragionevole. A questo riguardo, va rilevato che la qualificazione degli illeciti, in particolare di quelli sanzionati in via amministrativa, in quanto espressione della discrezionalità legislativa si riflette sulla natura contingente e storicamente connotata dei relativi precetti. Essa giustifica, quindi, sul piano sistematico, la pretesa di potenziare l'effetto preventivo della comminatoria, eliminando per il trasgressore ogni aspettativa di evitare la sanzione grazie a possibili mutamenti legislativi. Il limitato riconoscimento della retroattività in mitius, circoscritto ad alcuni settori dell'ordinamento, risponde, quindi, a scelte di politica legislativa in ordine all'efficacia dissuasiva della sanzione, modulate in funzione della natura degli interessi tutelati. Tali scelte costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi e risultano quindi sindacabili dalla Corte Costituzionale solo laddove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione. Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 2, comma 3, non si pone in contrasto con l'art. 49 CDFUE e la questione di costituzionalità per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, o di altri parametri costituzionali è manifestamente infondata. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento al motivo di impugnazione relativo al contrasto con l'art. 49, comma 1, carta dei diritti. La Corte d'Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con il quale era stata dedotta l'inefficacia dello stesso per l'applicazione della legge più favorevole sopravvenuta come eccepito nelle note autorizzate del 30 maggio 2016, primo atto difensivo successivo all'introduzione delle suddette modifiche. Il decreto, dunque, in violazione all'art. 112 c.p.c., avrebbe totalmente omesso di prendere in esame il motivo proposto con le note integrative. 3.1 Il terzo motivo è infondato. La Corte d'Appello ha escluso espressamente la possibilità di attribuire natura sostanzialmente penale alle sanzioni di cui all'art. 144 TUB, implicitamente rigettando la questione, posta con le note integrative, dell'applicabilità della normativa sopravvenuta più favorevole. Tale questione, peraltro, era fuori dal thema decidendum in quanto nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione è delimitato per l'opponente dalla causa petendi fatta valere con il ricorso e non è data la possibilità di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti. La sentenza impugnata pertanto è immune dalle censure di violazione dell'art. 112 c.p.c 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Con il motivo in esame i ricorrenti censurano il decreto impugnato per aver integralmente omesso di prendere in considerazione le articolate contestazioni in fatto svolte nel ricorso contro il provvedimento sanzionatorio, nonchè l'esame dei documenti depositati, in particolare le controdeduzioni. In particolare, contestano la mancata verifica dell'effettiva possibilità di individuare le specifiche disposizioni violate, anche perchè la violazione contestata si riferiva a condotte eterogenee a fronte delle quali era stata comminata una sanzione unitaria. Non vi sarebbe stata risposta, inoltre, alle deduzioni difensive circa l'unilateralità e l'erroneità delle valutazioni operate dal provvedimento sanzionatorio e circa la conformità delle iniziative assunte dagli organi sociali di Banca Etruria alle indicazioni pervenute da Banca d'Italia, così come sulla illegittimità delle valutazioni qualitative sull'idoneità delle scelte imprenditoriali dell'organo di gestione. A parere dei ricorrenti ove la corte d'appello avesse adeguatamente valutato i suddetti elementi di fatto avrebbe dovuto concludere per l'accoglimento del ricorso. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato. In primo luogo, deve evidenziarsi che il ricorrente con il motivo in esame, pur censurando formalmente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, chiede in realtà un'inammissibile rivalutazione del giudizio operato dalla Corte di merito circa la sussistenza dei fatti accertati. Sul punto non può che richiamarsi la motivazione della Corte d'Appello che ha ritenuto, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede che, a seguito dell'ispezione svoltasi presso la Banca dal 18 marzo 2013 al 6 settembre 2013, erano state riscontrate gravissime irregolarità a carico dei vari esponenti della Banca. In particolare, erano state accertate da parte dei componenti del consiglio di amministrazione violazioni delle disposizioni sulla governance con progressivo scadimento del portafoglio e con insufficienti interventi correttivi e conseguente erosione dei livelli patrimoniali, con registrati scostamenti dal budget e con la generale carenza di flussi informativi. Inoltre, erano state riscontrate carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, ritardi nell'adeguamento delle strutture, nella revisione dei processi, nella definizione di politiche per la gestione delle posizioni in default carenze nella gestione nel controllo del credito - si era constatata l'insufficienza del sistema di misurazione del rischio, del sistema di rating e, con riguardo alla posizione dell'opponente B., essa era aggravata dalla sua partecipazione al comitato esecutivo - omesse e inesatte segnalazioni all'organo di vigilanza che non avevano rappresentato correttamente alla vigilanza la qualità del portafoglio clienti con una notevole opacità informativa. Peraltro, nella sentenza impugnata si pone in evidenza che la proposta sanzionatorio esplicitava le ragioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni prodotte dagli incolpati. Anche con riferimento al rigetto del motivo di ricorso relativo alla genericità della contestazione il ricorrente lamenta sostanzialmente un'omessa pronuncia che tuttavia non vi è stata avendo la Corte d'Appello espressamente affermato che nella Delibera sanzionatoria vi era un puntuale e minuzioso riferimento alle norme primarie e secondarie violate anche mediante al riferimento alle lettere di contestazione inviate agli esponenti della banca. Quanto alla mancata risposta ai rilievi mossi nel giudizio di opposizione circa la conformità delle iniziative assunte dagli organi sociali di Banca Etruria alle indicazioni pervenute da Banca d'Italia, e la illegittimità delle valutazioni qualitative sull'idoneità delle scelte imprenditoriali dell'organo di gestione, anche in questo caso non può che richiamarsi la motivazione della Corte d'Appello laddove ha evidenziato che gli interventi degli incolpati, nel senso di una maggiore attenzione nella concessione del credito e nel suo recupero, non avevano sortito effetti concreti e non potevano assumere alcuna rilevanza ai fini della concreta quantificazione della sanzione irrogata. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alle risultanze della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo n. 648 del 2016. Il giudice dell'udienza preliminare di Arezzo nell'assolvere alcuni imputati F., Ca. e Br. dai reati loro ascritti avrebbe escluso che i componenti il consiglio di amministrazione di Banca Etruria avevano commesso le condotte di ostacolo alla vigilanza, ovvero quelle stesse condotte per le quali i ricorrenti erano stati sanzionati per irregolarità e ostacolo alla vigilanza. La Corte d'Appello ha fondato la sua decisione senza tener conto della suddetta sentenza e senza considerare che le condotte di ostacolo alla vigilanza giudicate inesistenti in sede penale erano le stesse contestate ai ricorrenti. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. La questione relativa alla potenziale efficacia riflessa della sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo nel giudizio di opposizione a carico dei ricorrenti non risulta sollevata nel corso del giudizio. Nella sentenza gravata non vi è alcun cenno anche solo dell'esistenza di tale sentenza. Il ricorrente, pertanto, aveva l'onere di indicare in quale atto aveva sollevato tale questione, mentre si limita soltanto a dire di aver depositata la sentenza in data 28 settembre 2017. In proposito non può che richiamarsi il seguente principio di diritto In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018 . Peraltro, deve anche osservarsi che la sentenza ha ad oggetto un'imputazione contestata a soggetti diversi dai ricorrenti, i quali oltretutto, come rilevato dalla difesa della Banca d'Italia, sono stati sanzionati in via amministrativa e la relativa sanzione è stata confermata con decreto della Corte d'Appello di Roma passato in giudicato. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di Banca d'Italia. Risulterebbe violato il principio di ripartizione tra le parti dell'onere della prova poichè, a fronte di un'analitica contestazione nel merito al provvedimento impugnato suffragata da abbondante documentazione idonea a dimostrare la non imputabilità -gli odierni ricorrenti delle violazioni contestate, sarebbe stato onere della Banca d'Italia dimostrare la sussistenza delle condotte contestate, l'esistenza dei cosiddetti campanelli d'allarme che avrebbero dovuto indurre i ricorrenti a condotte diverse, nonchè indicare nello specifico quale sarebbe stata la condotta diversamente esigibile. Banca d'Italia non avrebbe assolto al proprio onere probatorio e non avrebbe tenuto conto delle controdeduzioni. Tale errore non sarebbe stato emendato neanche dalla Corte d'Appello che, oltre a non esaminare il merito della vicenda, avrebbe anche omesso di considerare che i ricorrenti non avevano mai avuto deleghe operative, nè deleghe individuali e che, in quanto componenti di un organo collegiale, non potevano far altro se non invitare gli altri consiglieri ad una maggiore attenzione. 6.1 Il sesto motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha fondato la sua decisione evidenziando che i fatti contestati erano emersi a seguito dell'ispezione svoltasi presso la Banca dal 18 marzo 2013 al 6 settembre 2013 nel corso della quale erano state riscontrate gravissime irregolarità a carico dei vari esponenti della Banca. Risulta evidente che non vi è stata alcuna inversione dell'onere della prova e che la censura, seppure formalmente di violazione dell'art. 2697 c.p.c., in realtà, anche in questo caso, si risolve nella richiesta di una rivalutazione degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato violazione falsa applicazione dell'art. 2381 c.c., commi 3 e 6 e dell'art. 2392 c.c., comma 1, in relazione alle disposizioni specifiche sul funzionamento delle banche. La censura attiene all'omessa considerazione della diversa posizione assunta dai ricorrenti in seno al consiglio di amministrazione e della struttura e del funzionamento della Banca, come previsto dalla normativa regolamentare. Il decreto impugnato avrebbe integralmente omesso di considerare le censure svolte sull'effettivo assetto dei poteri e sul concreto andamento dei flussi informativi che dimostravano la radicale diversità di posizione del presidente e del direttore generale, da una parte, e il resto del consiglio, dall'altra, rendendo palese la violazione del principio di proporzionalità del provvedimento sanzionatorio che ha sanzionato tutti allo stesso modo. Il ricorrente ritiene che la giurisprudenza sull'obbligo di agire informati di cui all'art. 2381 c.c., comma 6, si fondi su un erroneo presupposto con riguardo all'attività di una banca che a differenza che nelle società ordinarie e governato dal principio della collegialità e della separatezza delle funzioni. Di tutte queste osservazioni analitiche contenute nelle controdeduzioni la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto, limitandosi ad accogliere criticamente le risultanze del verbale ispettivo della Banca d'Italia. 7.1 Il settimo motivo di ricorso è infondato. La pronuncia della Corte d'Appello è conforme al consolidato orientamento di questa Corte in tema di amministratori non esecutivi cui il Collegio intende dare continuità. Si è ripetutamente affermato, infatti, che In tema di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 144, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dall'art. 2381 c.c., commi 3 e 6 e art. 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacchè anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392 c.c., comma 2, che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose Sez. 2, Sent. n. 24851 del 2019 . Quanto alla proporzionalità della sanzione, si tratta di una valutazione propria del giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità se contenuta entro i limiti edittali e parametrata all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 9126 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 2406 del 2016, Sez. 5, Sent. n. 9255 del 2013 . 8. L'ottavo motivo di ricorso è così rubricato violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione alla tardività della contestazione. La censura ha ad oggetto la parte del decreto impugnato che non ha considerato che le condotte contestate ai ricorrenti riguardavano fatti accertati nel corso della precedente ispezione svolta dalla Banca d'Italia e che dunque la vigilanza era già a conoscenza quantomeno alla data del 9 luglio 2013 dei fatti suddetti. In particolare, le condotte collegate ai presunti ritardi nella classificazione dei crediti e nella gestione delle partite deteriorate erano già state accertate in occasione di precedenti ispezioni. Dunque, le contestazioni del dicembre del 2013 sarebbero tardive rispetto al termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, con conseguente necessità di ridurre gli importi del provvedimento sanzionatorio ed escludere quelli relativi alle sanzioni numero 1, 3 e 6. 8.1 L'ottavo motivo di ricorso è infondato. Anche in questo caso la censura è del tutto nuova, in quanto il decreto della Corte d'Appello di Roma non affronta in alcun modo la questione del presunto decorso del termine di decadenza, deve pertanto, ribadirsi il principio di diritto già espresso al punto 5.1 secondo cui In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018 . 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.200 Euro di cui Euro 200 per esborsi Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.