L’amministratore che indaga la violazione di norme edilizie non viola la privacy del condomino

La normativa a tutela della privacy degli individui non copre le informazioni relative alle unità immobiliari di proprietà degli stessi, notabilmente la verifica dell’eventuale commissione di abusi edilizi. Tale verifica, poi, è pacificamente legittima se effettuata dall’amministratore di condominio in adempimento ai propri doveri di tutela della salubrità e stabilità del palazzo.

Questo il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, del 17 settembre 2020, n. 19327. Un condomino agiva in giudizio avverso svariati soggetti, tra i quali un impiegato comunale, l’amministratore del condominio e il comune di residenza, lamentando come questi – in concerto tra loro – avessero messo in atto condotte lesive del suo diritto alla privacy . La questione, in particolare, ineriva la richiesta di documentazione effettuata dall’amministratore del condominio relativamente a dei lavori edili effettuati dall’attore nella propria abitazione. L’attore, infatti, aveva realizzato un lastrico solare ed altre migliorie nella sua proprietà e, a parere dell’amministratore e degli altri condomini, egli non avrebbe avuto le dovute autorizzazioni edilizie . Al fine di verificare la correttezza dei lavori effettuati, quindi, l’amministratore aveva richiesto al comune i titoli edilizi relativi alle predette opere e questi erano stati concessi. Successivamente, l’amministratore aveva comunicato l’esito di tale ricerca sia ai condomini dello stabile che a svariate autorità preposte al contrasto degli abusi edilizi. Era quindi parere dell’attore che detta operazione fosse stata realizzata in violazione della normativa sulla privacy , in particolare degli artt. 152 ss. del d.lgs. n. 192/2003. La questione oggetto del presente approfondimento verte intorno al diritto alla privacy dei condomini, o meglio, quando è legittimo violare il diritto alla riservatezza dei condomini ? Esistono diritti superiori alla riservatezza in ragione dei quali è legittimo sacrificare la privacy e derogare la normativa posta a tutela della stessa? E ancora esistono soggetti qualificati” per i quali è consentito derogare al diritto alla riservatezza dei condomini? A tutte queste domande risponde, direttamente o indirettamente la sentenza della Cassazione, sez. I, del 17 settembre 2020, n. 19327, che verrà commentata nel paragrafo successivo. Per maggiore completezza, tuttavia, pare opportuno nella presente sezione evidenziare le componenti del diritto alla privacy . Il testo fondamentale della tutela della privacy in Italia è indiscutibilmente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato Codice in materia di protezione dei dati personali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. La materia è stata in seguito innovata dall’approvazione del d.lgs. n. 101/2018, che ha adeguato l’ordinamento nazionale alle indicazioni europee di cui al regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR . Dalla predetta normativa si ricavano diverse definizioni chiave. Per dati personali ” si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Per trattamento ”, invece, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Da ultimo, con il termine comunicazione ” s’intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione e con diffusione ” la normativa intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. La conoscenza di questi termini e della loro portata pare fondamentale per la comprensione del caso di studio in oggetto. Nel caso specifico, difatti, la questione non ineriva al caso specifico della persona del condomino, ma al suo immobile e alla regolarità edilizia e amministrativa delle parti di nuova costruzione sul lastrico solare di sua proprietà e, più in particolare, gli esiti di procedimenti amministrativi in sanatoria relativi a una pratica edilizia. Analizzata la fattispecie di fatto e la parte in diritto relativa alla normativa a tutela della privacy occorre ora approcciare la decisione della Cassazione . A seguito della soccombenza presso il Giudice di merito, difatti, la questione approdava in sede di legittimità ove, a seguito del giudizio, la Sezione I della Cassazione emetteva la sentenza n. 19237 del 17 settembre 2020. La Cassazione evidenziava come nel caso in questione non vi fosse alcuna violazione della privacy e che l’utilizzo dei dati effettuato da parte dell’amministratore fosse consentito. In primis gli Ermellini chiarivano come l’ amministratore fosse un soggetto qualificato e deputato a svolgere attività di ricerca sulla regolarità edilizia delle opere realizzate in condominio. Tra i compiti del mandatario vi è infatti all’articolo 1130 c.c. il dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”. Nel caso in questione, poi, i dati trattati non erano quelli personali del condomino, ma del suo immobile e in particolare quelli relativi alla regolarità amministrativa delle costruzioni realizzate. L’area in oggetto era infatti soggetta a vincoli e l’amministratore aveva dubitato che il condomino avesse chiesto e ottenuto le dovute autorizzazioni edilizie. Appurata l’assenza delle autorizzazioni, e quindi l’abusività del manufatto realizzato, l’amministratore aveva poi dato la comunicazione a tutti gli altri condomini e conduttori di immobili in condominio. A parere della Cassazione tale utilizzo non violava i diritti del condomino in quanto i soggetti destinatari erano comunque soggetti interessati a ricevere la comunicazione, dato che l’opera poteva compromettere l’equilibrio statico del palazzo. Aggiungevano, infine, gli Ermellini, come l’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 prevedesse comunque l’ inefficacia dei limiti alla normativa della privacy in caso di notizie relative ad atti e documenti concernenti autorizzazioni e concessioni edilizie , rilascio del permesso di costruire e dati relativi agli immobili ed alle opere abusive . In conseguenza di quanto appena affermato la Cassazione rigettava il ricorso del condomino e lo condannava alla refusione delle spese di lite ai convenuti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 16 luglio – 17 settembre 2020, n. 19327 Presidente Giancola – Relatore Scotti Fatti di causa 1. Con ricorso ex art. 152 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 2003 P.R. ha agito dinanzi al Tribunale di Napoli, lamentando la diffusione illegittima di suoi dati e documenti da parte di più soggetti in concorso fra loro e cioè il funzionario del Comune di Napoli, ing. S.R., il Comune di Napoli e l'avvocato Ivo Morano, amministratore del Condominio di omissis . In particolare il ricorrente ha sostenuto che il Comune di Napoli, per mezzo del suo funzionario ing. S.R., aveva violato norme e principi in materia di riservatezza con la comunicazione del 6/6/2013, prot. omissis , inviata all'avvocato Ivo Morano, amministratore del Condominio di omissis ha chiesto di dichiarare la nullità di tale atto, come pure del provvedimento presupposto del Comune di Napoli del 5/6/2013 prot. omissis , radicalmente nullo per violazione di legge ed eccesso di potere ha chiesto di accertare la violazione da parte dell'avv. Morano dei principi e delle norme del D.Lgs. n. 196 del 2003, posta in essere sia con la richiesta al Comune di Napoli di accertamenti circa la regolarità della pratica di condono proposta dal P. al n. omissis del 19/4/2013, sia successivamente con la trasmissione a terzi, ossia ai condomini dello stabile frontista di via omissis e a varie Autorità, della lettera 6/6/2013 del Comune di Napoli, sia infine con l'immissione nella cassetta delle lettere dei condomini e degli inquilini di omissis del telegramma da lui trasmesso il omissis e dell'esposto denuncia da lui inviato alla Polizia locale il omissis . Si sono costituiti in giudizio tutti e tre i convenuti, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 29/1/2015 ha respinto la domande dell'attore, con aggravio di spese. Il Tribunale ha preso atto della rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di nullità dell'atto amministrativo adottato in autotutela dal Comune di Napoli in data 5/6/2013 atto presupposto ha ritenuto tuttavia che ciò comportasse implicita rinuncia anche alla domanda di nullità dell'atto conseguente, ossia della nota dell'ing. S. del 6/6/2013 ha quindi affermato che nessuna delle condotte ascritte al funzionario comunale e all'amministratore del Condominio integrava una illecita diffusione di dati personali, vertendosi in tema di dati relativi agli immobili e alle relative pratiche edilizie, pubblicamente accessibili e conoscibili ne ha desunto che le comunicazioni del funzionario comunale all'amministratore del condominio, abilitato per legge a vigilare sulle attività edilizie abusive o pericolose poste in essere nello stabile, potenzialmente suscettibili di compromettere la stabilità, la sicurezza o l'estetica dell'edificio, non determinasse alcun contrasto con la tutela della riservatezza ne ha tratto infine il corollario che anche la successiva comunicazione da parte dell'amministratore della nota dell'ing. S. non integrava illecita diffusione di dati personali. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P.R., con atto notificato il 27 e il 28/7/2015 a S.R., al Condominio di OMISSIS , al Comune di Napoli, nonchè al Garante per la protezione dei dati personali, svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 24/9/2015 ha proposto controricorso l'ing. S.R., chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione. Con atto notificato il 28/9/2015 ha proposto controricorso il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione. L'intimato Condominio di omissis non si è costituito in giudizio al pari del Garante per la protezione dei dati personali. Ragioni della decisione 1. Con il primo articolato motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152 e lamenta omessa decisione e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nonchè violazione dell'art. 2 Cost., violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 22, comma 1, e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 nonchè, infine, omessa valutazione dell'eccesso di potere amministrativo. 1.1. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto che poichè il ricorrente aveva rinunciato alla domanda sub c - volta ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento presupposto adottato dal Comune di Napoli il 5/6/2013 in sede di autotutela - fosse stata tacitamente rinunciata anche la domanda sub b , limitatamente ai profili di invalidità dell'atto rientranti nell'esclusiva competenza del giudice amministrativo, in quanto effettivamente riferita all'atto presupposto del 5/6/2013, piuttosto che al documento del 6/6/2013 a firma dell'ing. S Secondo il ricorrente, tale frettolosa assimilazione ed estensione della rinuncia ad un diverso atto, specificamente impugnato e oggetto di domanda, non rispondeva ai corretti criteri ermeneutici e non era ragionevole, con il conseguente vizio di omessa pronuncia. 1.2. La lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. non sussiste poichè il Tribunale di Napoli non ha affatto omesso di pronunciare sulla domanda attorea sub b , rivolta a far dichiarare la nullità dell'atto 6/6/2013, prot. omissis , a firma dell'ing. S. e diretto all'avv.Morano, per violazione di legge, eccesso di potere, violazione dell'imparzialità amministrativa e violazione della normativa in materia di privacy. Al contrario, il Tribunale ha ravvisato la propria giurisdizione in proposito, limitatamente alla causa petendi fondata sulla violazione della normativa in materia di privacy pag.7, sentenza impugnata, penultimo capoverso e ha ritenuto che gli ulteriori profili fossero diretti, secondo le stesse deduzioni dell'attore, al provvedimento presupposto del 5/6/2013, oggetto della domanda sub b , rinunciata dal P., non senza rimarcare pag.8, primo paragrafo che la denuncia degli ulteriori profili di invalidità dell'atto rientravano nell'esclusivo sindacato del giudice amministrativo. Il Giudice ha quindi provveduto sulla domanda, in parte dichiarando la propria giurisdizione al proposito, in parte dichiarandola rinunciata e comunque non rientrante nella sua giurisdizione. 1.3. Il ricorrente aggiunge che la comunicazione del 6/6/2013 dell'ing. S. all'avv.Morano violava i principi e le regole del D.Lgs. n. 196 del 2003 e il richiamo, in essa contenuto, alla L. n. 241 del 1990, artt. 8 e 9 era erroneo e inconferente. La parte che intratteneva il rapporto con l'Amministrazione comunale era il P., a cui era diretto il provvedimento adottato il giorno precedente 5/6/2013, e non l'avv. Morano, a cui era stato portato a conoscenza con trascrizione pressochè integrale, in difetto di rituale richiesta di accesso agli atti e di Delib. condominiale che abilitasse il mandatario a richiedere l'accesso ai documenti di pertinenza del P., in assoluta carenza di interessi giustiziabili in capo ai condomini di omissis , non meglio precisati, al Morano e ai dodici condomini dell' omissis , portatori di interesse relativamente al vincolo ferroviario. Al contrario, l'avv.Morano agiva esclusivamente per inficiare indirettamente il permesso rilasciato dal Comune al P. il 15/5/2012. 1.4. Il riferimento al contenuto dell'atto 6/6/2013 e all'asserito erroneo riferimento alla L. n. 241 del 1990, artt. 8 e 9 non trova riscontri nel contenuto della sentenza impugnata in ogni caso è dirimente la lettura della missiva trascritta dal ricorrente che rende evidente che il richiamo della legge sulla trasparenza amministrativa e della L. n. 241 del 1990, artt. 8 e 9 si riferiva al rapporto intercorrente fra l'amministratore condominiale, avv.Ivo Morano, e il Comune di Napoli, instaurato con sua richiesta del 19/4/2013, prot. omissis , con cui il Morano si era informato se la pratica di condono edilizio avviata dal condomino P. fosse o meno regolare in considerazione del vincolo ferroviario gravante sull'intero stabile condominiale. 1.5. Le ulteriori recriminazioni del ricorrente sopra richiamate non colgono e non criticano la fondamentale ratio decidendi della sentenza impugnata, basata essenzialmente sull'esclusione della natura di dati personali relativamente alle informazioni trasmesse dal Comune di Napoli in data 6/6/2013 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 4 nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati . 1.6. Infine il ricorrente osserva che vi era stata violazione delle regole in tema di dati personali, in difetto di autorizzazione della parte interessata e di un rituale accesso da parte del terzo, portatore di interesse concreto connesso ad una sua virtuale tutela giurisdizionale, mentre il Giudice aveva omesso qualsiasi valutazione dell'operato della Pubblica Amministrazione. 1.7. Anche in questo caso la censura così formulata non affronta le specifiche ragioni addotte dal Tribunale partenopeo per escludere nel caso di specie la diffusione di dati personali, che la Corte reputa comunque corrette e condivisibili. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. b , pro tempore vigente - prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2016/679 GDPR - per dati personali si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale . Invece per trattamento lett. a si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati . Infine per comunicazione lett. l s'intende il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione e invece per diffusione lett. m il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione . Nel caso specifico non si verteva in tema di informazioni relative alla persona fisica del sig. P. perchè le informazioni trasmesse dall'ing. S. riguardavano un immobile, la sua regolarità edilizia e amministrativa e, più in particolare, gli esiti di procedimenti amministrativi in sanatoria relativi a una pratica edilizia. 1.7. In effetti con la nota del 6/6/2013 il Comune di Napoli comunicò che era stata presentata da P.R. una domanda di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 per la sanatoria di opere abusive realizzate nello stabile di omissis , scala B, piano 5, interno 9, relativamente alla realizzazione di una unità immobiliare a destinazione residenziale che effettivamente l'area ove era ubicato l'immobile, al pari degli altri fabbricati della zona, era sottoposta a vincolo di fascia di rispetto ferroviaria della linea Cumana D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, ex art. 49 cosa che imponeva la sospensione della pratica di rilascio del provvedimento di condono edilizio sino al conseguimento di autorizzazione in deroga da parte della Giunta regionale della Campania - Area generale di coordinamento trasporti e viabilità che il P. aveva formulato la richiesta con procedura semplificata e auto-dichiarando l'inesistenza di alcun vincolo, cosa che aveva determinato il rilascio del provvedimento di condono edilizio con determinazione dirigenziale n. 276463 del 21/2/2011 che conseguentemente al rilievo dell'esistenza del vincolo il Comune, provvedendo in autotutela, aveva annullato il provvedimento di condono, privo del preventivo parere dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, cosa che non comportava il diniego della sanatoria, nel caso in cui il parere positivo della Regione Campania fosse stato successivamente acquisito. E' quindi evidente che non sono state trasmesse informazioni relative ad una persona fisica ma informazioni concernenti un immobile e una pratica edilizia, nel rispetto dei principi che governano la trasparenza dell'attività amministrativa nei settori non eccezionalmente qualificati come riservati. 1.8. Al contrario, le informazioni circa la regolarità amministrativa di un immobile o di un intervento edilizio debbono essere conoscibili, come conferma anche la Delib. del Garante per il trattamento dei dati personali 19 aprile 2007, n. 17 in tema di Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali . Il regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 10 non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di settore, tra i quali sono comprese, alla lett. g , quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti autorizzazioni e concessioni edilizie, il rilascio del permesso di costruire, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 20, comma 7, art. 31, comma 7 e art. 39, comma 5, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia . 1.9. Inoltre le predette informazioni, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 19, comma 3, secondo il quale la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento, erano state fornite a un soggetto pienamente legittimato a richiederle, ossia l'amministratore di uno stabile condominiale abilitato a tutelare, anche indipendentemente da una specifica Delib. autorizzativa dei condomini, la stabilità e la sicurezza dell'edificio condominiale e l'aspetto estetico dell'edificio, potenzialmente posti a repentaglio dall'esecuzione di opere all'interno delle proprietà esclusive o sulle parti comuni dell'edificio. L'amministratore di condominio, secondo le norme del codice civile anteriori alle modifiche apportate dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, entrate in vigore il 18/6/2013, applicabili ratione temporis al fatto del 6/6/2013, ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 4, era legittimato a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, mentre ai sensi dell'art. 1122 ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non poteva eseguire opere che recassero danno alle parti comuni dell'edificio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'amministratore, anche con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma del 2012, era legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino alterandone l'estetica della facciata, perchè tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all'art. 1130 c.c., n. 4, Sez. 2, n. 18207 del 24/07/2017, Rv. 645096 - 01 e ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere e aperture abusive, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale, da taluni condomini, in quanto tale atto, essendo diretto a conservare il decoro architettonico dell'edificio contro ogni alterazione dell'estetica dello stesso, è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio Sez. 2, n. 14626 del 17/06/2010, Rv. 613702 01 Sez. 2, n. 23065 del 30/10/2009, Rv. 610020 - 01 Sez. 2, n. 24391 del 01/10/2008, Rv. 604648 - 01 Sez. 2, n. 24764 del 24/11/2005, Rv. 585435 - 01 . L'autorizzazione dell'assemblea dei condomini non è richiesta per le controversie riguardante materie che attengano ai compiti affidati all'amministratore, indicati nell'art. 1130 e ai quali si aggiungono quelli stabiliti da leggi speciali che recentemente hanno ampliato i doveri dell'amministrazione di condominio per la realizzazione di interessi di rilevanza sociale. L'amministratore è comunque attivamente legittimato in via autonoma ad agire per l'osservanza del regolamento di condominio, sia assembleare, sia di origine esterna c.d. contrattuale Sez. 2, n. 14735 del 26/06/2006, Rv. 590287 - 01 Sez. 2, n. 21841 del 25/10/2010, Rv. 615541 - 01 Sez. 2, n. 397 del 23/01/1989, Rv. 461523 - 01 . 2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia vizio della motivazione, omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, violazione dell'art. 112 c.p.c., motivazione insufficiente, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 e dell'art. 2 Cost 2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva ritenuto erroneamente scriminato l'amministratore per aver agito nell'interesse dei condomini dello stabile preoccupati per la loro incolumità in ragione di lavori ritenuti abusivi sul terrazzo di copertura, poichè erano stati rivelati dati relativi ai rapporti di un altro condomino con la Pubblica amministrazione a soggetti privi di interesse specifico e a soggetti del tutto estranei alla compagine condominiale, come gli inquilini e i dodici condomini dello stabile frontistante di via omissis , nonchè ad altri organi pubblici, alcuni dei quali come la Questura e la Polizia di Stato, privi di competenze e al solo fine di denigrare il dipendente P 2.2. Il motivo articola una censura non pertinente e puntuale rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso, a monte, che le informazioni comunicate dall'ing. S. del Comune di Napoli all'avv.Ivo Morano, amministratore del Condominio di omissis , concernessero dati personali del sig. P., cosicchè anche le successive comunicazioni a valle delle stesse informazioni da parte dell'amministratore ad altri soggetti non possono assumere carattere di illiceità. 2.3. In ogni caso, anche a prescindere dalla precedente dirimente obiezione, l'illecito dedotto sub d ed e al punto 3 da parte dell'attore riguardava l'inserimento nella cassetta della posta degli abitanti del palazzo di omissis del telegramma inviato dall'amministratore al P. il 27/9/2012 e dell'esposto denuncia alla Polizia locale del 28/9/2012 date indicate erroneamente in sentenza come riferite al 2013 e non al 2012 . Le informazioni diffuse dal Morano riguardavano attività da lui svolte in qualità di amministratore a tutela delle parti comuni, ossia la diffida da lui rivolta al sig. P. e la presentazione di un esposto denuncia con riferimento a opere ritenute abusive, erano state comunicate da parte dell'amministratore ai condomini dello stabile e attenevano appunto alla regolarità edilizia delle opere intraprese nel condominio. Quand'anche tali informazioni fossero state comunicate anche ad alcuni inquilini non condomini , come deduce genericamente il ricorrente, senza indicarne nel motivo i nominativi che dovrebbero essere individuati dalla Corte incrociando i dati contenuti in altro documento ed esclusivamente collegando tale circostanza all'avvenuta inserzione del comunicato nelle cassette delle lettere dei residenti dello stabile, le informazioni predette sono state comunque condivise con soggetti che possedevano uno specifico titolo contrattuale e una legittimazione derivata dal loro dante causa alla tutela della stabilità e della sicurezza dell'edificio ove risiedono. L'illecito dedotto sub d ed e , punto 2 , riguardava la trasmissione della lettera 6/6/2013 del Comune di Napoli ai dodici condomini dello stabile di via omissis e a una serie di Autorità pubbliche Carabinieri, ai Vigili Urbani, al Sindaco, all'Assessore alla legalità, alla Questura e all'Ufficio Antiabusivismo . Anche in questo caso la circolazione delle informazioni aveva riguardato soggetti, i condomini di via omissis , che avevano fatto valere stragiudizialmente ragioni di opposizione alle opere lesive del vincolo ferroviario e una serie, magari sovrabbondante, di pubbliche autorità, tutte competenti in tema di rispetto delle norme legali in tema di regolarità edilizia. 3. Con il terzo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 92 c.p.c., comma 2, perchè il giudice non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca, ingenerata dal rigetto di eccezioni processuali da parte dei convenuti, e dei giusti motivi di compensazione, determinati dal travisamento della sospensione in autotutela del permesso di costruire in attesa del completamento della pratica di condono ferroviario come revoca tout court dell'autorizzazione. 3.1. La valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione è perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che, a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese, siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale Sez. 3, n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586194 - 01 Sez. L, n. 12744 del 01/09/2003, Rv. 566434 01 . 3.2. In ogni caso nella fattispecie non era dato ravvisare una soccombenza reciproca che appare configurabile, anche in relazione al principio di causalità, nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri Sez. 3, n. 20888 del 22/08/2018, Rv. 650435 01 nella fattispecie le uniche domande proposte erano quelle avanzate dal sig. P., mentre erano state disattese mere eccezioni preliminari di carattere processuale. 3.3. La circostanza addotta come motivo di compensazione, poi, non ha alcuna attinenza con il tema del contendere, ossia la pretesa illecita comunicazione o diffusione di dati personali, anche a prescindere dal fatto che il provvedimento di autorizzazione in sanatoria era stato effettivamente annullato in autotutela dalla P.A., salva la possibilità di svolgimento nei modi corretti della pratica edilizia e cioè mediante richiesta preventiva di parere all'autorità regionale di tutela circa il vincolo ferroviario. 4. Il ricorso deve essere complessivamente rigettato e le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. 5. La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente Comune di Napoli, liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge, e del controricorrente ing. S.R., liquidate nella somma di Euro 4.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.