Permesso di soggiorno per motivi umanitari: inclusi tra i soggetti vulnerabili anche i genitori singoli con figli minori

Ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, situazione di vulnerabilità tipizzata di matrice europea e recepita dalla normativa italiana attualmente vigente è anche quella dei genitori singoli con figli minori.

Così si esprime la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19253/20, depositata il 16 settembre. La Commissione territoriale di Caserta negava all’attuale ricorrente, cittadina straniera, il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria . Una volta adìto, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso della stessa, ritenendo scarsamente verosimile il suo racconto e non ritenendo la sua situazione tra nessuna delle categorie vulnerabili oggetto degli artt. 5 e 20 T.U. immigrazione, vigenti prima del d.l. n. 113/2018. La ricorrente si rivolge, dunque, alla Corte di Cassazione, lamentando, tra i diversi motivi di ricorso, il fatto che il Tribunale non avesse motivato in modo adeguato il rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari , non avendo considerato né la sua vicenda personale, né il contesto di provenienza. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dalla ricorrente, rilevando che, in effetti, il Giudice non ha valutato la situazione di madre con figlio minore propria della stessa, situazione che la farebbe rientrare pienamente nella categoria dei soggetti vulnerabili in vista della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Infatti, come affermato dalla sentenza n. 18540/19 di questa Corte, è pur vero che l’art. 19 del d.lgs. n. 186/1998 indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, e le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano tuttavia il comma 2 bis dello stesso articolo [] dispone, tra l’altro, che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori debbano essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate . Del resto, anche il comma 11 dell’art. 2, alla lett. h bis , d.lgs. n. 25/2008, include tra i soggetti vulnerabili anche i genitori singoli con figli minori , attuando così le Direttive europee in materia. Per questo motivo, trovandosi di fronte ad una situazione di vulnerabilità oggetto di tipizzazione europea e recepita all’interno dell’ordinamento italiano da norme attualmente vigenti, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione ad esso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 21 gennaio – 16 settembre 2020, n. 19253 Presidente Manna – Relatore Besso Marcheis Premesso che 1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, J.F. , cittadina del , chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria, negato dalla competente Commissione territoriale di Caserta con provvedimento del 5 dicembre 2017 n. 4212. Innanzi alla Commissione la richiedente aveva dichiarato di essere giunta in Italia il omissis , ove il figlio è nato il omissis e di aver lasciato il Gambia perché era stata obbligata dalla madre a sposare un uomo omissis , dal quale aveva avuto due gemelle. 2. Con decreto 17 maggio 2019 il Tribunale rigettava il ricorso. Anzitutto il giudice adito riteneva scarsamente verosimile il racconto della ricorrente, caratterizzato da numerose contraddizioni e privo di alcun riscontro documentale in ogni caso, a prescindere dalla veridicità di quanto raccontato, i motivi addotti i litigi con la madre e le difficoltà economiche non rientrano - ad avviso del Tribunale nel sistema della protezione internazionale e nulla è stato allegato circa il rischio in caso di rimpatrio, nè il Gambia è un paese che versa in una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato infine, circa la protezione umanitaria, la ricorrente non rientra in alcuna delle categorie vulnerabili enucleabili con riferimento agli artt. 5 e 20 T.U. Immigrazione, vigenti anteriormente al D.L. n. 113 del 2018. 3. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione J.F. . Il Ministero dell’interno si è costituito, decorsi i termini di cui all’art. 370 c.p.c., con atto depositato l’11 dicembre 2019, al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1 . La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c Considerato che 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. a Il primo motivo contesta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e conseguente violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, art. 2, comma 1, lett. d e art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 il Tribunale ha recepito il giudizio della Commissione territoriale senza approfondire, anche facendo uso dei mezzi istruttori officiosi, la posizione della ricorrente e la situazione attualmente presente nel Paese d’origine della stessa, il Senegal, in cui i rapporti delle associazioni internazionali testimoniano che sussiste una situazione di gravissima insicurezza. Il motivo non può essere accolto, in quanto difetta di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della decisione, fondata sul carattere privato della vicenda riferita e sull’assenza di una minaccia specifica nei confronti della ricorrente, oltre che sulla situazione del Gambia non del Senegal, come si legge nel ricorso la ricorrente, nata in , è andata a vivere in Gambia all’età di anni, v. p. 5 del provvedimento impugnato . b Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 il Tribunale ha errato nel negare la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’attuale situazione di instabilità sociopolitica, di violenza indiscriminata e diffusa del Senegal, lo Stato di provenienza della ricorrente. Il motivo difetta come il precedente di pertinenza con la ratio decidendi della decisione impugnata, essendo incentrato sulla situazione di gravissima insicurezza del Senegal e della regione della Casamance. c Il terzo motivo fa valere violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa motivazione, nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 360 c.p.c., n. 4 il Tribunale non ha adeguatamente motivato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rigetto che non considera la vicenda personale della ricorrente e il contesto di provenienza nel caso di specie sussisterebbero infatti le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, trovandosi la stessa in una situazione di vulnerabilità. Il motivo è fondato. Il Tribunale non ha adeguatamente valutato la situazione di madre con figlio minore della ricorrente, situazione che la fa rientrare a pieno titolo nella categoria dei soggetti vulnerabili meritevoli della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Come ha affermato Cass. 18540/2019 è pur vero che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, e le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano tuttavia il comma 2-bis dello stesso articolo inserito dal D.L. 23 giugno 2011, n. 89, art. 3, comma 1, lett. g , n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 dispone, tra l’altro, che il respingimento o l’esecuzione dell’espulsione dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori debbano essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate per altro verso, anche il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis , come modificato ad opera dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. b , n. 1 definisce le persone vulnerabili includendovi anche i genitori singoli con figli minori . Tale disposizione è stata emanata in attuazione della direttiva 26/06/2013 n. 33 2013/33/CE, il cui art. 21 impone agli Stati membri di tener conto, nelle misure nazionali di attuazione, della specifica situazione di persone vulnerabili includendo nella qualifica , fra gli altri, i genitori singoli con figli minori . 2. Essendo di fronte a una situazione di vulnerabilità tipizzata di matrice Eurounitaria e recepita nell’ordinamento interno da norme tuttora vigenti, si impone la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Napoli che deciderà la causa applicando il principio di diritto sopra ricordato il giudice di rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati il primo e il secondo motivo cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in diversa composizione.