Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato: qual è l’oggetto della domanda a cui vanno parametrate le spese di lite?

La Suprema Corte enuncia un principio di diritto riguardante l’individuazione dell’oggetto della domanda a cui va parametrata la liquidazione delle spese processuali nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19104/20, depositata il 15 settembre. A seguito di un tentativo inutile di pignoramento delle partecipazioni societarie intestate al debitore, la società creditrice sottoponeva a pignoramento ex artt. 543 ss. c.p.c. le somme dovute al medesimo a titolo di finanziamenti soci infruttiferi da parte di un’altra società. Il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione oggetto dell’art. 547 c.p.c., dunque la società creditrice introduceva il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato , ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nella versione precedente la riforma avvenuta con la l. n. 228/2012. Il Tribunale di Spoleto accertava la sussistenza del credito pignorato, ma la pronuncia veniva impugnata dal terzo pignorato. La Corte d’Appello di Perugia dichiarava inammissibile il gravame proposto da quest’ultimo, in quanto proposto dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 327 c.p.c A questo punto, il terzo pignorato propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione della disposizione appena citata. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso infondato , rilevando che il giudizio vertente sull’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, conclusosi con la sentenza impugnata, è iniziato con atto di citazione notificato nell’anno 2010, dunque allo stesso si applica il termine di decadenza oggetto dell’art. 327 c.p.c. nella misura semestrale introdotta dalla l. n. 69/2009, la quale si applica a tutti i giudizi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. A tal proposito, la Corte di Cassazione è ferma nel ribadire l’ assoluta autonomia della causa di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato rispetto alle altre, poiché essa, anche se ha natura incidentale rispetto al pignoramento presso terzi nel cui ambito si inserisce, crea comunque un giudizio civile distinto , come si evince dall’art. 548 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis . In tale contesto, la Corte di Cassazione, nel quantificare la liquidazione delle spese processuali, enuncia il seguente principio di diritto nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, l’ oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali , è costituito dal credito che il creditore intende sottoporre ad espropriazione forzata, quale risulta dall’atto di pignoramento, pari – ai sensi dell’art. 546 c.p.c. – all’importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato . A seguito delle argomentazioni sopra esposte, i Giudici dichiarano inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 giugno – 15 settembre 2020, n. 19104 Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo Ritenuto La Stefanel s.p.a., creditrice di F.C. in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e confermato in sede di opposizione, dopo aver inutilmente tentato il pignoramento di partecipazioni societarie intestate al debitore, sottoponeva a pignoramento, ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c., le somme dovute al F. , a titolo di finanziamenti soci infruttiferi, dalla Centro Allevamenti Selezionati s.r.l. Il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., sicché la Stefanel s.p.a., previa sospensione della espropriazione forzata, introduceva, con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nella versione antecedente la riforma disposta con la L. 24 dicembre 2012, n. 228. Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Spoleto, con sentenza pubblicata il 29 maggio 2015, accertava l’esistenza del credito pignorato, quantificato in Euro 14.949.882,64. Avverso tale sentenza la Centro Allevamenti Selezionati s.r.l. proponeva appello con atto di citazione consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 16 giugno 2016. La Corte d’appello di Perugia dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che lo stesso era stato proposto dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c Questa decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, da parte della Centro Allevamenti Selezionati s.r.l., per un unico motivo. La Stefanel s.p.a. ha resistito con controricorso. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Considerato Con l’unico motivo di ricorso la Centro Allevamenti Selezionati s.r.l. denuncia la violazione dell’art. 327 c.p.c., sostenendo che ai fini dell’applicazione della normativa intertemporale - il giudizio dovesse considerarsi iniziato con la pubblicazione del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo esecutivo azionato 8 ottobre 2001 , ovvero con la pubblicazione della sentenza che, rigettando la relativa opposizione, ha confermato il predetto provvedimento monitorio 30 luglio 2004 , oppure - tutt’al più - nel 2008, quando ha avuto inizio una prima procedura esecutiva, risultata infruttuosa. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, a conclusione del quale è stata pronunciata in grado d’appello la sentenza qui impugnata, è iniziato con atto di citazione notificato il 14-18 maggio 2010. Pertanto, allo stesso si applica il termine di decadenza cui all’art. 327 c.p.c., nella misura semestrale introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che trova applicazione per tutti i giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore. La tesi del ricorrente, secondo cui il giudizio avrebbe avuto inizio non con la notifica dell’atto di citazione, bensì addirittura con l’accoglimento della domanda monitoria, ovvero con l’avvio della prima procedura esecutiva, rivelatasi infruttuosa, è manifestamente infondata. Infatti, deve essere ribadita l’assoluta autonomia fra le iniziative processuali appena riferite e la causa di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato che, pur avendo natura incidentale rispetto al pignoramento presso terzi nel cui ambito si inserisce, dà luogo comunque un distinto giudizio civile. In tal senso depone inequivocabilmente il tenore testuale dell’art. 548 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, a mente del quale la causa va istruita a norma del libro secondo del codice di rito. Il ricorso in esame, difatti, non offre alcun argomento che possa giustificare un’eventuale revisione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione, tant’è che la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo Sez. L, Sentenza n. 12513 del 26/08/2003, Rv. 566277 - 01 . Per tali ragioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis c.p.c Le ulteriori argomentazioni, svolte nell’ambito del medesimo motivo, si incentrano su pretese nullità processuali verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, che si sarebbero dovute far valere proponendo tempestiva impugnazione, in ossequio del noto principio di conversione dei vizi di rito in motivi di gravame. La rilevata tardività dell’appello, quindi, rende inammissibili pure tali deduzioni. A fronte di una dichiarazione positiva per 14.949.882,64, l’importo precettato era di Euro 1.328.616,08 e quello pignorato, determinato ai sensi dell’art. 546 c.p.c., assommava ad Euro 1.992.924,12. È a quest’ultimo che la liquidazione delle spese di lite deve essere parametrata. Infatti, l’effettivo oggetto della lite è costituito dall’accertamento del credito quale oggetto della pretesa esecutiva, come indicata nell’atto di pignoramento presso terzi v. Sez. 5, Sentenza n. 15159 del 26/06/2009, Rv. 608872 - 01, sebbene in tema di imposta di registro . Ne consegue che la liquidazione delle spese di lite va commisurata al valore del credito oggetto di accertamento, nei limiti dell’importo del credito che si sottopone ad espropriazione forzata, pari - ai sensi dell’art. 546 c.p.c. - all’importo precettato aumentato dalla metà. Va quindi affermato il seguente principio di diritto Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, l’oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottopone ad espropriazione forzata, quale risulta dall’atto di pignoramento, pari - ai sensi dell’art. 546 c.p.c. - all’importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato . In applicazione di tale principio, le spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. Ricorrono, altresì, i presupposti perché la ricorrente sia condannata d’ufficio al pagamento in favore della controparte - ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, - di una somma, equitativamente determinata nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, in quanto ha agito in giudizio senza adoperare la normale diligenza e comunque senza compiere alcun apprezzabile sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo per sostenere l’impugnazione proposta, anche in relazione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte. Sussistono, infine, i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicché va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 17.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, nonché al pagamento - ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 5.000,00. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.