Quando il deposito telematico degli atti processuali può dirsi tempestivo?

La Suprema Corte chiarisce in quale momento può definirsi perfezionato il deposito telematico degli atti processuali, facendo riferimento a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 16-bis, d.l. n. 179/2012.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19163/20, depositata il 15 settembre. La Corte d’Appello di Catania dichiarava inammissibile il reclamo dell’attuale ricorrente contro l’ordinanza con cui il Tribunale gli aveva revocato l’autorizzazione a dimorare presso l’appartamento di cui era comproprietario con la moglie. Il motivo della decisione risiede nel fatto che la Corte aveva rilevato la tardività del deposito del reclamo rispetto alla notificazione della pronuncia di primo grado. Il ricorrente, dunque, propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 16- bis , comma 7, d.l. n. 179/2012, in quanto il deposito del reclamo era stato attuato con modalità telematica e la ricevuta di avvenuta consegna era pervenuta in tempo, a nulla rilevando la successiva PEC recante il messaggio di esito dei controlli manuali inviato dal dominio dell’ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell’intervento della cancelleria al momento dell’accettazione della busta telematica risalente al giorno successivo . La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato , osservando come, in effetti, la ricevuta di avvenuta consegna abbia avuto luogo senza ritardo e come ciò risulti dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente nel corso dell’udienza tenutasi avanti alla Corte d’Appello. A tal proposito, i Giudici di legittimità ribadiscono che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene emessa la seconda PEC cioè la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della casella di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 7 dell’art. 16- bis , d.l. n. 179/2012. In tal senso, la Corte afferma che il deposito può dirsi tempestivamente effettuato quando la suddetta ricevuta venga generata entro la fine del giorno di scadenza . Proprio per questo motivo, i Giudici accolgono il ricorso, cassano il decreto impugnato e rinviano la causa alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 luglio – 15 settembre 2020, n. 19163 Presidente Ferro – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - G.G. ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di appello di Catania con cui è stato dichiarato inammissibile il proprio reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale di Ragusa del 7 luglio 2016 detto provvedimento aveva revocato l’autorizzazione, data al ricorrente, quanto alla dimora, da parte dello stesso, nell’appartamento di cui era comproprietario insieme alla moglie, B.A. . La Corte di appello rilevava che il reclamo risultava essere stato depositato in data 6 settembre 2016, e quindi tardivamente rispetto alla notificazione del provvedimento di primo grado, attuata a norma dell’art. 140 c.p.c., la quale si era perfezionata il 25 luglio dello stesso anno. 2. - Il ricorso per cassazione si fonda su di un unico motivo B.A. , intimata, non ha svolto difese. 3. - Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. - Con l’unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7. Con riguardo al deposito del reclamo, attuatosi con modalità telematica, l’istante rileva che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata al momento della ricezione della busta telematica nella casella di posta certificata aveva avuto luogo il 5 settembre 2016, alle ore 18 48 assume, poi, che nessun rilievo poteva ricoprire, ai fini della verifica della tempestività del deposito, la PEC recante il messaggio di esito dei controlli manuali inviato dal dominio dell’ufficio giudiziario di destinazione a seguito dell’intervento della cancelleria al momento dell’accettazione della busta telematica comunicazione, quest’ultima, che effettivamente risaliva al 6 settembre 2016. 2. - Il ricorso è fondato La ricevuta di avvenuta consegna, e cioè la seconda comunicazione attestante la ricezione della busta telematica nella casella PEC del Ministero della giustizia, ha avuto luogo non il 6 settembre 2016, ma il giorno precedente ciò emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente all’udienza del 10 novembre 2016 avanti alla Corte di appello cui il Collegio ha accesso, essendo essa riferita alle attività relative al deposito telematico incombente che, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe male apprezzato, incorrendo in error in procedendo . Ora, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012 , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2 e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a e b , convertito, con modificazioni, in L. n. 114 del 2014 , il quale ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo Cass. 27 giugno 2019, n. 17328 Cass. 8 novembre 2019, n. 28982 . 3. - Il decreto impugnato è dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese afferenti il giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.