Il regolamento delle spese di ATP segue il criterio della soccombenza

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal Giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c

Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato a incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo di impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost La sentenza in commento n. 18918/20, depositata l’11 settembre trae origine da un procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso da una condomina di uno stabile facente parte di un complesso immobiliare costituito, oltre che dalla palazzina presso cui risiedeva la ricorrente, anche da altre due palazzine. Dopo aver disposto l’estensione del contraddittorio anche ai singoli condòmini delle tre palazzine, il Tribunale, non ravvisando il necessario pericolo di dispersione della prova, ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei condomìni resistenti. Alcuni condòmini hanno reclamato tale provvedimento ai sensi dell’art. 669- terdecies c.p.c. chiedendo che, a parziale modifica dell’ordinanza di rigetto, la ricorrente fosse condannata al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i condòmini costituitisi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Detta doglianza è stata accolta dai Giudici del reclamo. In particolare, secondo il Tribunale, quando un procedimento di accertamento tecnico preventivo si chiude, a seguito di specifica contestazione della controparte, con il rigetto della domanda, il Giudice deve provvedere anche in ordine alla condanna alle spese per il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., ovvero alla compensazione delle stesse, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c , mentre l’ordinanza impugnata, al contrario, aveva omesso di condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei condòmini reclamanti, pur essendo risultati gli stessi vittoriosi nel relativo procedimento. Per quanto qui di interesse, la condomina soccombente ha impugnato la decisione dei Giudici di merito censurandola nella parte in cui il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, l’ha condannata al pagamento delle spese di lite maturate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo . Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il Giudice, una volta che ha nominato il consulente tecnico d’ufficio come è avvenuto nel caso di specie non avrebbe alcun potere di rigettare il ricorso e liquidare le spese processuali in favore della parte resistente. Dichiarando inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ha precisato come, secondo il proprio costante orientamento, nel caso in cui venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese , ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato a incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo di impugnazione , sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost Secondo i Giudici di legittimità, il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del Giudice di merito. Le spese dell’accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste a carico della parte richiedente e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito , ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Non rileva, peraltro, che l’ordinanza di rigetto della domanda sia stata adottata dopo che il Tribunale aveva già provveduto alla nomina del consulente tecnico d’ufficio, non essendo stata seguita dal concreto affidamento di alcun incarico.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 11 settembre 2020, n. 18918 Presidente Cosentino – Relatore Dongiacomo Fatti di causa P.O., in qualità di condomina dello stabile sito a omissis , facente parte di un complesso immobiliare costituito anche dalle Palazzine omissis , ha proposto, con ricorso depositato presso il tribunale di Roma in data 18/2/2016, domanda di accertamento tecnico preventivo. Si sono costituiti i Condomini della Palazzina omissis e quello della Palazzina omissis , eccedendo l'inammissibilità del ricorso. Autorizzata l'estensione del contraddittorio ai singoli condomini delle Palazzine omissis , il tribunale, non ravvisando il necessario pericolo di dispersione della prova, con ordinanza del 17/10/2016, ha rigettato il ricorso ed ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuno dei due Condomini resistenti. Am.Br. ed altri condomini hanno proposto, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., reclamo avverso tale ordinanza, chiedendo che, a parziale modifica della stessa, la ricorrente fosse condannata alla refusione delle spese sostenute dai reclamanti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale si erano costituiti. P.B. ha resistito al reclamo ed, a sua volta, ha proposto reclamo incidentale, chiedendo che fosse disposto l'invocato accertamento tecnico preventivo. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato il reclamo incidentale della P. ed, in accoglimento di quello principale, ha condannato la stessa al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo in favore dei reclamanti. Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che i reclamanti si erano costituiti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e che avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che, quando un procedimento di accertamento tecnico preventivo si chiude, a seguito di specifica contestazione della controparte, con il rigetto della domanda, il giudice deve provvedere anche in ordine alla condanna alle spese per il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ovvero alla compensazione delle stesse, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c L'ordinanza impugnata, al contrario, ha osservato il tribunale, ha omesso di condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei reclamanti, pur se gli stessi erano risultati vittoriosi nel relativo procedimento. Ne consegue, ha concluso il tribunale, che il reclamo principale dev'essere accolto e la ricorrente, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condannata al pagamento, in favore dei reclamanti principali ivi compresi quelli cui il ricorso non era stato notificato ma che si erano comunque costituiti nel procedimento, diventandone parti a pieno titolo , delle spese maturate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. P.O., con ricorso notificato il 23/6/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione senza rinvio dell'ordinanza del tribunale. Il Condominio in OMISSIS nonchè S.M., C.S., F.R., G.M.L., A.A., Sc.Ma., Cr.Na., Sa.Lu. ed Ar.El. hanno resistito con controricorsi notificati in data 28/7/2017, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendo la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. La ricorrente ha depositato memoria. Fissata per la decisione l'adunanza camerale dell'8/2/2019, la Corte, con ordinanza del 25/5/2019, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1.1. Con l'unico motivo che ha articolato, la ricorrente, lamentando la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 669 septies, 696 e 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite maturate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo che la stessa aveva introdotto con ricorso del 18/2/2016. 1.2. Così facendo, invero, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha considerato che, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il giudice, una volta che ha nominato il consulente tecnico d'ufficio, non ha alcun potere di rigettare il ricorso e liquidare le spese processuali in favore della parte resistente. 1.3. Nel caso di specie, infatti, ha proseguito la ricorrente, dopo il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, avvenuto in data 25/3/2016, il giudice, con ordinanza del 21/4/2016, ha provveduto alla nomina dell'ing. Bu. quale consulente tecnico d'ufficio per il procedimento di accertamento tecnico preventivo. 1.4. Il giudice, in effetti, ha osservato la ricorrente, esaurisce il suo potere di rigettare il ricorso e di liquidare le spese processuali in favore della parte resistente già a seguito della nomina del consulente tecnico d'ufficio e non, come invece ritenuto dal tribunale, solo all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica. 1.5. L'ordinanza impugnata, quindi, ha concluso la ricorrente, in quanto pronunciata in totale carenza dei presupposti di legge, dev'essere cassata senza rinvio, trattandosi di provvedimento che non poteva essere adottato. 2.1. Il ricorso è inammissibile. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. cfr. Cass. n. 1273 del 2013 Cass. n. 324 del 2017 . 2.3. Il regolamento delle spese, in effetti, è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale, a sua volta, presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito. 2.4. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. 2.5. Del resto, la funzione dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di preservare in favore della parte istante gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale e successivo giudizio di merito, mentre nella fase relativa all'assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c 2.6. In linea di principio, quindi, il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo , in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito Cass. n. 1273 del 2013 . 2.7. Questa Corte ha, peraltro, chiarito che il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., disciplinato dagli artt. 692 c.p.c. e segg., si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento di natura decisoria non previsto dalla legge Cass. n. 19498 del 2015, in motiv. Cass. n. 21756 del 2015 Cass. n. 21888 del 2004 . 2.8. Se, al contrario, il giudice rigetta la domanda di accertamento tecnico preventivo, per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per cui, nel procedimenti cautelari, se l'ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare art. 669 septies c.p.c., comma 2 , secondo i criteri previsti, in generale, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza. 2.9. Nel caso di specie, come emerge dagli atti del giudizio, cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio denunciato, il tribunale, a seguito dell'integrazione del contraddittorio con tutti i condomini, con ordinanza del 17.20/10/2016, ha rigettato il ricorso contenente la domanda di accertamento tecnico preventivo ed ha, quindi, condannato la ricorrente al pari di quanto ha fatto il tribunale in sede di reclamo, che l'ha confermata al pagamento delle spese del procedimento nei confronti delle parti resistenti. 2.10. Ritiene la Corte che tale ordinanza non si pone al di fuori dello schema legale delineato dalle norme innanzi menzionate e non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost Il tribunale, infatti, ha rigettato la domanda di accertamento tecnico preventivo e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali senza affidare alcune incarico di accertamento tecnico. 2.11. Nè rileva il fatto che l'ordinanza di rigetto della domanda di accertamento tecnico preventivo e di liquidazione delle relative spese processuali sia stata adottata dopo che il tribunale aveva già provveduto alla nomina del consulente tecnico d'ufficio e quest'ultimo aveva già prestato il relativo giuramento. La nomina del consulente non è stata infatti seguita dal concreto affidamento di alcun incarico, cosicchè essa deve ritenersi implicitamente revocata con l'ordinanza che ha definito il procedimento rigettando l'istanza di accertamento tecnico preventivo. Tale procedimento si conclude, come in precedenza osservato, solo con il deposito della relazione tecnica da parte del consulente designato, con la conseguenza che si configura come un atto abnorme soltanto l'ordinanza con la quale il giudice, nonostante tale deposito, rigetta il ricorso e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente cfr., in tal senso, Cass. n. 19498 del 2015, secondo la quale il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il provvedimento reso agli effetti dell'art. 696 c.p.c., comma 3, esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva, sicchè l'ordinanza, successivamente emanata, di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7 nel caso ivi deciso, avente ad oggetto l'impugnazione per cassazione di un'ordinanza che aveva rigettato la domanda di accertamento tecnico preventivo e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di consulenza tecnica d'ufficio dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio , la Corte ha ribadito il principio per cui il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza per cui, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. . 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Non sussistono, invece, i presupposti per condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3. 4. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede dichiara l'inammissibilità del ricorso condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite, che liquida, per ciascuno dei due controricorrenti, nella somma di Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15% dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.