Se il debitore ammette di non aver pagato l’eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata

La prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come accade per la prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.

Ne consegue che, laddove il debitore ammetta di non aver pagato, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata. Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 17980/20 depositata il 28 agosto. Il giudizio traeva origine dalla richiesta avanzata dagli avvocati del compenso per l’attività professionale svolta in favore dei clienti nell’ambito di un giudizio fallimentare. Avverso la decisione con cui la Corte d’Appello ha confermato l’accoglimento della richiesta degli avvocati, i convenuti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la parte in cui il Tribunale ha ritenuto superata l’eccezione di prescrizione presuntiva. Ritenuto il ricorso infondato, la Corte di Cassazione chiarisce che la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c., si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito , essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione . In particolare, prosegue la Corte, è stato già evidenziato che l’inammissibilità della contestazione sul quantum debeatur agisce sul piano processuale, escludendo che il giudice possa apprezzarne la fondatezza, ma la non rende priva di significato sul diverso piano della valutazione della complessiva prospettazione difensiva, sul quale opera l’incompatibilità rilevata dal Tribunale. Come affermato dalla giurisprudenza richiamata, la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell’obbligazione dedotta dal creditore .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 2 luglio – 28 agosto 2020, n. 17980 Presidente Amendola – Relatore Cigna Rilevato che Con ricorso L. n. 794 del 1942, ex art. 28, depositato presso il Tribunale di Roma il 22-5-2007, poi convertito in rito ordinario, gli avvocati P.A.A.M. , e P.A.C.M. chiesero il compenso per attività professionale dagli stessi svolte, in favore di W.G.M.H. , Wi.Gr.Ma. e della loro madre S.d.G.M.L. poi deceduta nel corso del processo di primo grado attività professionale consistita in tre istanze di ammissione a passivo fallimentare e nella difesa dei clienti nel relativo giudizio di opposizione allo stato passivo, conclusosi con sentenza 6892/03 del 27-2-2003, passata in giudicato il 13-4-2004. Con la comparsa di costituzione W.G.M.H. , W.G.M. e S.d.G.M.L. dettero atto che gli avvocati P.A. avevano redatto gli atti portando a termine il mandato ricevuto, ma eccepirono l’intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., essendo decorso il termine di tre anni dalla conclusione dell’attività legale. Con memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6 n. 1, W.G.M.H. e Wi.Gr.Ma. , dopo avere dato atto del decesso della loro madre, dedussero di avere versato in più soluzioni rilevanti somme di denaro idonee ad estinguere il credito azionato dai professionisti, di cui in particolare contestarono il quantum con successive memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6 n. 2, richiesero anche prova testimoniale. Con sentenza 286/2013 del 7-6-2013 l’adito Tribunale accolse la domanda degli avvocati P.A. , evidenziando che le difese sollevate con le memorie ex art. 183 c.p.c., tempestivamente depositate erano incompatibili con la eccezione di prescrizione sollevata con il primo atto difensivo. Con sentenza 8137/2018 del 20-12-2018 la Corte d’Appello di Roma, nella contumacia di Wi.Gr.Ma. , ha rigettato il gravame principale proposto da W.G.M.H. , in proprio e quale erede di S.d.G.M.L. , nonché quello incidentale sulle spese di lite proposto da P.A.A.M. e P.A.C.M. in particolare la Corte ha ribadito che le memorie ex art. 183 c.p.c., erano tempestive ed incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva inizialmente sollevata. Avverso detta sentenza W.G.M.H. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. P.A.A.M. resiste con controricorso. Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata alle parti. Considerato che Con il primo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 4, - nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che la Corte abbia pronunciato su un’eccezione tardività nel deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. , mai sollevata, ed abbia invece omesso di pronunziarsi sulla censura da egli sollevata inammissibità della domanda di contestazione dell’ammontare del credito, formulata nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., in quanto domanda nuova . Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 4, - nullità della sentenza per violazione degli artt. 167 e 183 c.p.c., si duole che la Corte territoriale non abbia dichiarato inammissibile, in quanto, nuova, l’eccezione sull’ammontare del credito sollevata solo con la memoria ex art. 183 c.p.c., e, al contrario, esaminandola, l’abbia considerata incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando - ex art. 360 c.p.c., n. 3, - violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale, avendo ritenuto superata l’eccezione di prescrizione presuntiva, abbia di conseguenza invertito l’onere della prova, spettando agli avvocati P.A. dimostrare di non avere ricevuto il pagamento dei compensi professionali. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati, con conseguente assorbimento del terzo. Come ripetutamente affermato da questa S.C. la prescrizione presuntiva ai sensi dell’art. 2959 c.c., si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito , essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione Cass. 30058/2017 giurisprudenza costante v. Cass. 7277/2005 21107/2009 14927/2010 7527/2012 15303/2019 17595/2019 in particolare è stato già evidenziato che l’inammissibilità della contestazione sul quantum debeatur agisce sul piano processuale, escludendo che il giudice possa apprezzarne la fondatezza, ma la non rende priva di significato sul diverso piano della valutazione della complessiva prospettazione difensiva, sul quale opera l’incompatibilità rilevata dal Tribunale. Come affermato dalla giurisprudenza richiamata per tutte, Cass. 07/04/2005, n. 7277 , la prescrizione presuntiva è incompatibile con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell’obbligazione dedotta dal creditore Cass. 30058/2017 . Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.