Spese di lite superiori a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento: confermata la validità della compensazione operata dal GdP

La Cassazione ha chiarito che laddove nel caso di specie sussistano i giusti motivi”, la valutazione sulla compensazione delle spese di lite è rimessa al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità.

Così con ordinanza n. 17999/20 depositata il 28 agosto. Avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva condannato in solido il convenuto e la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni causati a seguito del sinistro stradale , l’attore adiva il Tribunale chiedendo la riforma della sentenza per la decisione del Giudice di prime cure di compensare per i due terzi le spese di lite e di c.t.u Respinto l’appello dal Tribunale, l’attore ricorre per cassazione sostenendo che, a causa di tale decisione, egli doveva pagare le spese di lite più quanto gli veniva riconosciuto a titolo di risarcimento. Con il ricorso l’attore ha richiamato la sentenza n. 5696/20 con cui la Cassazione aveva stabilito che un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene, vanifica il diritto fondamentale ad agire in giudizio ex art. 24 Cost Pertanto, secondo il ricorrente, l’immotivata compensazione delle spese operata dai Giudici del merito ha pregiudicato il suo diritto di difesa. Ebbene, posto che il regime applicabile al caso in esame è quello dei giusti motivi e la valutazione sulla compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito e dunque incensurabile in sede di legittimità, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e afferma la non pertinenza del richiamo alla sentenza sopra citata, poiché il giudizio riguardava un caso in cui l’attore vincente, seppure per una porzione inferiore al domandato, era stato condannato alla rifusione di due terzi delle spese, per il resto compensato. Per ciò che concerne il caso in esame, la Corte infatti ritiene che il Tribunale ha correttamente ritenuto valida la compensazione operata dal Giudice di Pace dei due terzi delle spese di lite , in quanto dovuta dalla accertata sproporzione tra quanto richiesto a titolo di risarcimento e quanto effettivamente liquidato giudizialmente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 luglio – 28 agosto 2020, n. 17999 Presidente Scoditti – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Nel 2004, D.V. convenne in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di San Severino, V.M. e UnipolSai Assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale, durante il quale l’autovettura dell’attore venne travolta dal veicolo condotto da V.G.L. , e di proprietà di V.M. . L’attore chiese la condanna dei convenuti al risarcimento del danno di una somma pari a Euro 17.024,12, tenuto conto delle somme già pagate dalla compagnia. Si costituì in giudizio la Unipol Assicurazioni S.p.a. chiedendo il rigetto della domanda, mentre V.M. rimase contumace. Il Giudice di Pace con sentenza n. 1198/2011 dichiarò l’esclusiva responsabilità del sinistro in capo a V.M. , condannando i convenuti in solido a risarcire il danno per una somma pari a Euro 2.532,54, inferiore dunque a quella richiesta e compensava nella misura di due terzi le spese di giudizio e di CTU. 2. Il Tribunale Ordinario di Foggia con sentenza n. 1907/2018, pubblicata in data 04/07/2018, respingeva l’appello avanzato da D. per la riforma della sentenza di prima cure. L’appellante lamentava la mancata considerazione delle valutazioni del consulente di parte, nonché la decisione di compensare per i due terzi le spese di lite e di CTU, nonostante l’accoglimento della domanda, comportando un danno all’attore, il quale doveva pagare le spese di lite più di quanto gli veniva riconosciuto a titolo risarcitorio. Il Tribunale riteneva invece corretta la sentenza, avendo il giudice deciso in base a una CTU in linea con la documentazione presente agli atti e con il danno che l’appellante aveva dimostrato. 3. Avverso tale decisione D.V. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.1. Il ricorrente denuncia l’omessa e/o contraddittoria motivazione, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5 compensazione dei 2/3 delle spese del giudizio di primo grado . 5.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 art. 92 c.p.c. e art. 118 comma 1 disp. Att. Art. 24 Cost. . Sostiene che l’attore avrebbe pagato per le spese giudiziali più di quanto aveva ricevuto a titolo di risarcimento. Ciò sarebbe contrario a quanto enunciato dai giudici di legittimità nella sentenza n. 5696/2012 che ha stabilito che un regolamento delle spese processuali che lascia a carico della parte vincitrice oneri difensivi che superano il valore del bene, vanifica il diritto fondamentale ad agire il giudizio ex art. 24 Cost. Secondo il ricorrente sia il legislatore sia i giudici della Corte Suprema di Cassazione tendono a ridurre l’utilizzo della compensazione, prediligendo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. in linea con l’ordinanza n. 25594/2018 della Corte di Cassazione secondo cui la disciplina della condanna alle spese di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, riposa, come la norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., sul principio di soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità . L’immotivata compensazione delle spese andrebbe quindi a pregiudicare il concreto diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Cass. sez. 6-2. Ord. 24 aprile 2013, n. 10026 Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696 . 7. Il ricorso inammissibile. Innanzitutto occorre precisare che il regime applicabile al caso di specie è quello dei giusti motivi e pertanto la valutazione sulla compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito. Infatti il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. Non pertinente è la sentenza di questa Corte, Cass. n. 5696/2012, citata dal ricorrente perché il giudizio riguardava un caso in cui l’attore vincente, seppur per una porzione inferiore al domandato, era stato condannato alla rifusione di due terzi delle spese, per il resto compensate. Nel caso di specie sussistono i giusti motivi , e la valutazione sulla compensazione è rimessa al giudice di merito Infatti il Tribunale ha ritenuto che la compensazione operata dal GdP dei due terzi delle spese di lite era da ritenersi corretta, in quanto dovuta dalla accertata sproporzione tra quanto richiesto a titolo di risarcimento e quanto effettivamente liquidato giudizialmente. Orbene, tenuto conto della somma ottenuta dalla Compagnia assicurativa già in sede stragiudiziale, sarebbe spettato alla parte valutare la convenienza di un giudizio. 6. L’indefensio dell’intimata rende inutile provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.