Non viola la privacy la nota interna aziendale relativa alla malattia del dipendente

Respinte definitivamente le contestazioni proposte dal lavoratore. Per i Giudici, come già per il Garante Privacy, è fondamentale constatare che la notizia della patologia del dipendente era stata già palesata nell’ambiente di lavoro, e che la nota era una segnalazione di carattere interno mirata alla tutela della salute del prestatore di lavoro e degli utenti del servizio.

La necessaria tutela della salute del lavoratore sanitario, e, indirettamente, degli utenti, è prioritaria e può bastare per porre in secondo piano il tema della privacy . Nessuna sanzione, quindi, per l’ azienda ospedaliera che con una nota interna ha fatto esplicito riferimento alla patologia che ha colpito il dipendente. Rilevante per i Giudici anche il fatto che sia stato proprio il lavoratore a parlare dei propri problemi di salute con alcuni colleghi. Cassazione, ordinanza n. 16560/20, sez. I Civile, depositata il 31 luglio . Scenario è un’azienda ospedaliera. A far scoppiare il caso è una nota interna con cui viene evidenziata l’opportunità della sottoposizione di un dipendente a una visita straordinaria presso il medico competente del Servizio di prevenzione e protezione di medicina del lavoro per problemi di iperglicemia e per la conseguente terapia. La comunicazione provoca l’irritazione del lavoratore che si rivolge al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare l’illecita diffusione, a opera del datore di lavoro, di taluni dati inerenti le proprie condizioni di salute . Tale azione si rivela però inutile per il Garante la condotta dell’azienda ospedaliera è regolare. E sulla stessa linea si attesta anche il Tribunale. Per i Giudici, difatti, bisogna tener presente che la notizia della patologia era stata già palesata nell’ambiente di lavoro poiché era stato lo stesso dipendente a renderne partecipi alcuni dei propri colleghi. Peraltro, la nota ritenuta illegittima dal lavoratore non era una comunicazione destinata alla diffusione, bensì una segnalazione di carattere interno , basata sulla esigenza superiore di tutela della salute del prestatore di lavoro e degli utenti del servizio . Ciò significa, secondo i Giudici del Tribunale, che la tutela della riservatezza doveva necessariamente affievolire in presenza di dati già divulgati dal lavoratore, essendo la condotta di pubblica ostensione di dati sensibili una forma di consenso implicito al loro trattamento . Per il lavoratore, però, la battaglia va portata avanti fino alla fine. Ecco spiegato il suo ricorso in Cassazione , mirato a censurare la valutazione del Garante e la decisione del Tribunale, ponendo in evidenza, tra l’altro, che la normativa sulla riservatezza e la giurisprudenza in materia non distinguono una comunicazione interna da una comunicazione esterna , e che il dato diffuso atteneva alla sfera di salute e a dati sensibili, la cui diffusione si sarebbe potuta ritenere lecita solo dinanzi a una norma di legge autorizzativa, e unicamente se ad essa avesse dato corso un soggetto abilitato . Allo stesso tempo, il lavoratore osserva che la normativa rende acquisibili i dati personali, in difetto di consenso, solo in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, e non anche in relazione a vicende come quella in esame , e poi pone in evidenza la violazione compiuta, a suo dire, con l’avvenuta specificazione della patologia e delle terapie , assolutamente non giustificata dal fatto di averne parlato con i propri colleghi di lavoro . In ultimo, poi, il lavoratore sostiene che non si sarebbe potuta giustificare la condotta dell’azienda neppure a fronte dell’argomentazione del Garante basata sull’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori , che consente al datore di lavoro di sottoporre a visita il lavoratore ma non rende necessario, né pertinente, specificare le malattie del dipendente e le terapie cui egli abbia a sottoporsi, o la trasmissione a uffici o a soggetti diversi dal medico competente . Ogni considerazione proposta dal legale del lavoratore si rivela però inutile. Per i Giudici della Cassazione, difatti, è corretta e condivisibile la valutazione compiuta in Tribunale, laddove si è osservato che, checché ne dica il lavoratore, ci si trova di fronte a una semplice comunicazione interna con fini di tutela della salute dello stesso lavoratore e di terze persone, in un ambito in cui, peraltro, le informazioni sensibili erano state già ampiamente diffuse dallo stesso soggetto interessato . Ad avere un peso, ovviamente, anche il fatto che il Garante aveva a sua volta inteso la nota come una richiesta interna, inoltrata ai superiori gerarchici , finalizzata alla previsione fissata dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori. Tirando le somme, la diffusione del dato relativo allo stato di salute del lavoratore, è da ritenere non esorbitante e anzi doverosa in rapporto al fine di sollecitare la sottoposizione a visita del lavoratore, anche nel suo interesse , concludono i giudici della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 1 – 31 luglio 2020, n. 16560 Presidente Genovese – Relatore Terrusi Rilevato che Ma. Di Fr., infermiere presso l'Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I di Roma, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale capitolino che, a' sensi dell'art. 152 D.Lgs. 30-6-2003, n. 196, hinc cod. privacy ne ha respinto il ricorso avverso la decisione negativa dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, alla quale egli si era rivolto per lamentare l'illecita diffusione, a opera del suo datore di lavoro, di taluni dati inerenti le proprie condizioni di salute nello specifico Di Fr. aveva rappresentato che la caposala del suo reparto aveva inviato una nota in data 5-8-2010 alla dirigente dell'ufficio infermieristico, alla coordinatrice del dipartimento di psichiatria e alla referente per le aree esterne, evidenziante l'opportunità della di lui sottoposizione a visita straordinaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, presso il medico competente del servizio di prevenzione e protezione di medicina del lavoro, per problemi di iperglicemia e per la correlata periodica sottoposizione a trattamenti di plasmaferesi in regime di Day-Hospital gli intimati hanno resistito con separati controricorsi. Considerato che I. - il tribunale di Roma ha respinto la domanda del Di Fr. osservando che la notizia della patologia sopra detta, nell'ambiente di lavoro, era stata già palesata, poiché lo stesso Di Fr., autonomamente, ne aveva resi partecipi alcuni dei propri colleghi ha soggiunto che la nota del 5-8-2010 non era una comunicazione destinata alla diffusione, bensì una segnalazione di carattere interno rivolta ai diretti superiori della coordinatrice , e che la ragione di fondo della medesima era da rinvenire nella esigenza superiore di tutela della salute, dell'interessato prestatore di lavoro e dei terzi utenti del servizio ha infine affermato che la tutela della riservatezza doveva necessariamente affievolire in presenza di dati già divulgati dallo stesso interessato ex 82 codice privacy , essendo la condotta di pubblica ostensione di dati sensibili una forma di consenso implicito al loro trattamento II. - il ricorrente censura la decisione sulla base di due motivi col primo denunzia l'illegittimità della decisione ai sensi degli artt. 1, 4, 11, 15, 18, 20 e 22 D.Lgs. 196 del 2003, nel testo applicabile ratione temporis, e l'omesso esame di fatti decisivi ciò sotto diversi profili, così compendiabili i perché tanto la normativa sulla riservatezza , quanto la giurisprudenza in materia non distinguono una comunicazione interna da una comunicazione esterna ii perché il giudice a quo non avrebbe valutato che il dato diffuso atteneva alla sfera di salute e a dati sensibili, la diffusione dei quali si sarebbe potuta ritenere lecita solo dinanzi a una norma di legge autorizzativa, e unicamente se a essa avesse dato corso un soggetto da ciò abilitato si assume difatti che non solo il trattamento dei dati sensibili presuppone l'esistenza di una specifica norma di legge che ne autorizza i poteri, i limiti e le finalità, ma la persona che tratta i dati deve a sua volta essere legittimata da una nomina proveniente dal titolare del trattamento iii perché erroneamente il tribunale di Roma avrebbe ritenuto la condotta legittimata dall'art. 82 del cod. privacy, non considerando che questa norma rende acquisibili i dati personali in difetto di consenso solo in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, e non anche in relazione a vicenda del tipo di quella in esame iv perché ancora il tribunale avrebbe comunque disatteso i principi di necessità pertinenza e non eccedenza regolanti la materia, in relazione all'avvenuta specificazione della patologia del ricorrente, oltre alle terapie all'uopo somministrate cosa non giustificata dal fatto che il ricorrente medesimo ne avesse parlato con i propri colleghi di lavoro v perché del pari il tribunale avrebbe violato il principio di indispensabilità, legittimando con la propria decisione la condotta della caposala che invece aveva travalicato i limiti posti alla dignità della persona diffondendo dati, all'esterno del posto di lavoro , e comunque senza previo consenso vi perché infine non si sarebbe potuta giustificare la condotta dell'Azienda neppure a fronte dell'argomentazione del Garante basata sull'art. 5 dello statuto dei lavoratori, che consente al datore di lavoro di sottoporre a visita il lavoratore ma non rende necessario, né pertinente, specificare le malattie dell'interessato e le terapie cui egli abbia a sottoporsi, o la trasmissione a uffici o a soggetti diversi dal medico competente col secondo motivo il ricorrente, in unico contesto, lamenta l'omessa valutazione della finalità ritorsiva perseguita dall'Azienda sanitaria mediante la diffusione del dato sensibile, l'omessa valutazione della lesione dei diritti di opposizione al trattamento, il travisamento dei fatti, l'esclusione della prova per testi all'uopo dedotta, l'immotivata ed eccessiva condanna alle spese processuali III. - il primo motivo è nel complesso delle sue articolazioni inammissibile, poiché riflette una ridondante critica di merito il tribunale di Roma ha motivatamente osservato che quella di cui si discute era una semplice comunicazione interna con fini di tutela della salute dello stesso lavoratore e dei terzi, in un ambito in cui, peraltro, le informazioni sensibili erano state già ampiamente diffuse dallo stesso soggetto interessato la motivazione è da correlare al fatto che l'Autorità garante aveva a sua volta inteso la nota del 5-8-2010 come una richiesta interna, inoltrata ai superiori gerarchici dell'emittente, finalizzata alla previsione di cui all'art. 5 dello statuto dei lavoratori essa motivazione risulta dunque confermativa di tale assunto, ed è sufficiente a dar conto del rigetto della domanda poiché postula una ricostruzione in fatto escludente la rilevanza antigiuridica della diffusione del dato la quale diffusione, nei termini appena detti, è stata ritenuta non esorbitante e anzi doverosa in rapporto al fine di sollecitare la sottoposizione a visita del lavoratore anche nel di lui interesse IV. - certamente i dati personali, per non incorrere in sanzione, devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, oltre che raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi essi devono essere altresì pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità tuttavia la ricostruzione della modalità di gestione del dato -secondo i canoni di correttezza pertinenza e non eccedenza indicati dalla Sezioni unite di questa Corte v. Cass. Sez. U n. 3033-11 sulla base di un orientamento peraltro largamente condiviso dalla giurisprudenza ex aliis Cass. n. 18443-13, Cass. n. 2196-16, Cass. n. 19423-17 - integra una questione di fatto cosicché il motivo di ricorso, risolvendosi in un tentativo di sovvertimento della ricostruzione in fatto, anche per il tramite di considerazioni implicanti distinte e assertorie finalità ritorsive non riscontrate dalla sentenza, finisce con l'esorbitare dai noti confini del giudizio di legittimità V. - egualmente inammissibile è il secondo motivo al riguardo deve essere ribadito che nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza o la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti promiscuo e indecifrabile riferimento a diversi e non specificati errori ciò non solo perché non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili v. Cass. n. 26874-18 , ma anche e soprattutto perché, in ordine al caso concreto, non può ammettersi, in un'impugnazione a critica vincolata, l'esposizione diretta e cumulativa di questioni del tutto diverse tra loro - concernenti sia l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo, sia l'esclusione delle prove, sia il merito della causa, sia finanche la liquidazione delle spese processuali un tal modo di formulare le doglianze mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle all'uno o all'altro dei mezzi enucleabili secondo il paradigma normativo art. 360 cod. proc. civ. , con chiara elusione dei canoni di specificità e di chiarezza la cui osservanza è per intero rimessa alla responsabilità della parte le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 3.500,00 Euro per ciascuno dei controricorrenti, oltre alle spese prenotate a debito relativamente alla posizione dell'Autorità Garante, e all'importo di 200,00 Euro, per esborsi, relativamente all'Azienda Ospedaliera, con accessori e ulteriore maggiorazione, quanto a questa, di spese generali nella percentuale massima di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.