Usura e interessi di mora: l’esitazione che non c’è

Se l’indice degli interessi corrispettivi di un mutuo non è usurario, può esserlo l’indice degli interessi moratori? A breve, le Sezioni Unite chiariranno se c’è usura anche quando il superamento della soglia si verifica solo in caso di mora. C’è fermento da ambo le parti.

Ci vuole poco a dire usura. Eppure, non basta percepire la duttilità della nozione per farne legittimamente un velo utile a coprire, o scoprire, a seconda della stagione. C’è molta usura dentro e fuori i tribunali da un lato, ci si muove per infrangere il muro degli strozzini col colletto bianco dall’altro, ci si difende da contestazioni dei mutuatari talvolta poco lucide, quanto meno per l’aggressività da mantello rosso spesso cavalcata da chi va contro gli istituti di credito. Corrida o no, la narrazione è che sia prevalso, negli ultimi tempi, un fumus persecutionis nei confronti del sistema bancario e che questo abbia semplicemente reagito, sia con forme di chiusura contrattuale si pensi alla ritrosia nel concedere prestiti sia con un’escalation della conflittualità, anche in risposta a richieste semplici come quella dei documenti . Questa descrizione del fenomeno, inutile dirlo, ha l’imprimatur di taluni media, intenti a descrivere il sistema bancario come vittima di un assalto, e la sua attività come l’epifania di una legalità possibile, ove non desiderabile. Né santi né dèmoni, tutti indugiano sull’assoluto la banca non ha mai ragione, così come il cliente non ha mai ragione, secondo un binomio irriducibile. La deriva corporativa di entrambe le parti non giova a nessuna e nuoce alla giustizia un conto è dire di un fatto secondo le categorie del diritto, altro piegare il diritto alla logica di un fatto che si vuole lecito, o illecito, secondo le esigenze del velo, indicato in apertura. Tant’è, tutti indugiano su paradigmi autoreferenziali e su logiche assertive, anziché cercare una sintesi, necessaria ad evitare il caos di mille ricostruzioni astrattamente possibili. Tutto si può dire, tranne che l’usura viva oggi di idealità autentiche e di un’identità condivisa è la polarizzazione del conflitto , tendenza inarrestabile ed ingravescente, nella nostra società, resistente alla cultura della mediazione e del confronto meglio l’arena. Scudi e spade da un lato scudi e spade dall’altro. La logica è quella del mulo non l’asino di Buridano che punta i piedi tanto più energicamente quanto più gli si chieda di muoversi su un terreno sdrucciolevole lo è di certo il contenzioso bancario chi punta i piedi indietreggia, inesorabilmente, e la distanza aumenta addio pacificazione del conflitto spazio alle armi pesanti quell’obice grosso che i penalisti invitano a non usare dentro le mura” . In questa cornice tante querelles spesso poco dogmatiche, se della dogmatica si assume il senso alto” , riempiono pagine e pagine, con rimestaggio di temi a là page, e cariatidi concettuali e normative che andrebbero relegate, una volta per tutte, nell’archeologia del diritto . Ci sono fatti certi, come la pietra di Tommaso d’Aquino, non santa né inamovibile, e come l’usura, prevista e punita dall’art. 644 c.p. attraverso una fattispecie articolata e polimorfa oggettiva, presunta, reale, soggettiva, in concreto, sopravvenuta, a descrivere un catalogo di forme di manifestazione della condotta, troppo spesso svilite nelle differenze, sotto il refrain senza superamento del tasso soglia non c’è usura”. Così, ma non solo così, molte vicende giudiziarie raccontano di un’interpretazione sterile, e di processi costruiti su un’inversione metodologica miope e brevimirante tutto pur di salvaguardare il mutuatario, tutto pur di trovare ragioni slim per la banca sabbie mobili. Per tornare alla pietra, se non è pensabile che l’ordinamento giuridico contrasti e condanni tutte le evocazioni dell’usura, di certo è sconsigliabile che merletti dogmatici qui, nel senso basso” di dogmatica impediscano la prevenzione e la punizione di fatti intollerabili. L’intollerabile è al cuore dell’usura, nello squilibrio tra prestazioni il codice penale parla di sproporzione logicamente, i tassi di interesse vengono dopo, definendo un modello di illecito di pericolo presunto comunque sia, superare il tasso soglia non è consentito. Il legislatore penale ha scelto una tecnica d’incriminazione mista in successione, prima la forma vincolata costruita sul TEG tasso effettivo globale, secondo le rilevazioni di Bankitalia , poi formule sintetiche e clausole generali, con gli accorgimenti testuali del caso. Il lessico non cambia non cambiano nemmeno i contenuti se prevenzione e punizione sono agite” nel processo civile, nel quale l’usura fa ingresso attraverso l’art. 1815, co. 2, c.c., per i contratti di mutuo. Punire l’usuraio è forse un obiettivo più facile per il giudice civile, incidendo sui beni della vita perseguiti dall’autore dell’illecito chi pratica usura vuole denari, che anche un giudizio civile può impedirgli di ottenere o imporgli di restituire. Sennonché resta cruciale definire quali fatti possano ricevere tutela perché integranti usura. Tra tante discussioni ce n’è una di particolare attualità quella che investe il contatto tra interessi moratori e usura. Anche sentenze e ordinanze fresche di penna dicono di un misunderstanding imbarazzante, a partire dalla confusione tra interessi di mora e differenziale di mora c.d. spread . Sul piano assiologico, si reclama la piena legittimità di un prodotto con tasso di interesse moratorio abnorme, in quanto il piano della fisiologia interessi corrispettivi non è sincronico rispetto al piano della patologia interessi per ritardo nei pagamenti . Tuttavia, secondo questa lettura minimalista, si attribuirebbe all’intervento regolatore e sanzionatorio delle norme il compito di espungere dall’attenzione collettiva l’indecente possibilità di costruire un assetto contrattuale che contempli interessi di mora superiori al tasso di usura. Si deve ritenere decisivo, al contrario, che il tasso soglia ha margini tali da contenere l’oscillazione che nasce dalle regole del mercato con l’aggiunta di quattro punti percentuali all’indice percentuale misurato sul TEG, non manca spazio per tutte le voci di costo anche eventuali, come gli interessi moratori ragionando a contrario, non si spiegherebbe un tasso soglia così alto, rispetto al TEG, ove i costi da tenere in conto siano pochi e marginali, al netto degli interessi di mora. Certo, va chiarito che per interessi di mora vanno intesi i soli interessi di mora, che talvolta sono determinati per relationem è il differenziale di mora che aggiunge un indice percentuale al tasso degli interessi corrispettivi. Le Sezioni Unite sapranno mettere una pietra tombale sulla stravagante idea che i costi del mutuo debbano essere considerati al netto del differenziale di mora oppure ignorando il tasso degli interessi moratori, ove non determinato per relationem . Non vediamo l’ora.