Multata grazie al T-Red: nessun obbligo di revisione per l’impianto semaforico

Confermata la sanzione per una automobilista passata col rosso. Per i Giudici toccava a lei dare prova del malfunzionamento dell’apparecchio. Inutile il richiamo difensivo alla mancanza nel verbale di un passaggio relativo al regolare controllo della funzionalità dell’impianto.

Valida a prescindere la rilevazione effettuata dall’impianto semaforico T-Red che grazie ad una telecamera ad hoc inchioda l’automobilista che passa col ‘rosso’. Deve essere il conducente sanzionato a dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio, che, chiariscono i giudici, non ha necessità di revisione e di tarature, contrariamente a quanto previsto invece per gli autovelox Cassazione, ordinanza n. 16064/20, sez. II Civile, depositata il 28 luglio . Scenario della vicenda è una strada della Capitale. A inchiodare l’automobilista – una donna – è un impianto semaforico T-Red, munito cioè di telecamera grazie alle immagini registrate dall’apparecchio è possibile constatare che la vettura guidata dalla donna è passata col rosso. Conseguente è il verbale di accertamento per attraversamento dell’incrocio col ‘rosso’ . Verbale contestato dall’automobilista ma ritenuto assolutamente legittimo prima dal Giudice di pace e poi dai giudici del Tribunale i giudici di merito osservano, in particolare, che non è stato provato dalla donna il difetto di funzionamento o di manutenzione dell’apparecchiatura – regolarmente omologata – che è stata utilizzata per la rilevazione dell’infrazione , e aggiungono che in caso di attraversamento con il semaforo ‘rosso’ non è prevista la contestazione immediata all’autore della violazione . Per la donna però le valutazioni compiute dai giudici di merito sono errate , innanzitutto perché, spiega tramite il proprio legale, è stato affibbiato a lei l’onere di provare il malfunzionamento dell’apparecchio semaforico, mentre nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria spetta all’amministrazione . Allo stesso tempo, viene anche rilevato che il Tribunale non ha esteso l’applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza – numero 113 del 2015 – relativa alla necessità di taratura dei sistemi rilevatori della velocità, anche agli strumenti elettronici come i ‘VISTA RED’, che svolgono anch’essi un accertamento irripetibile e sono soggetti a variazioni periodiche dei valori misurati a causa di urti, obsolescenza ed altri fattori . Infine, la donna osserva anche che il Tribunale ha attribuito pubblica fede al verbale di accertamento nonostante il pubblico ufficiale abbia constatato i fotogrammi in remoto . Per i giudici della Cassazione, però, le obiezioni difensive proposte dal legale dell’automobilista sono inutili. Soprattutto perché non è stato in alcun modo provato il malfunzionamento del dispositivo semaforico . E in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico ‘rosso’ a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il Codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso , tengono a precisare i magistrati. E in questa ottica non è pertinente il richiamo difensivo alla Corte Costituzionale, poiché la decisione risalente al 2015 riguarda le sole apparecchiature impiegate per l’accertamento delle violazione dei limiti di velocità e quindi non si può sostenere la sussistenza dell’obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione , sottolineano i giudici. Di conseguenza, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento . In questa vicenda, invece, è emerso che nel processo verbale di accertamento si affermava che l’apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel verbale è stato correttamente menzionato il Codice della Strada che esclude, in tali casi, la contestazione immediata . Checché ne dica l’automobilista, la prova della violazione è costituita dal contenuto del verbale di contestazione, che costituisce documento fidefaciente delle circostanze constatate in remoto dall’agente accertatore , e in forza dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, ai sensi dell’articolo 2700 del Codice Civile, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale , concludono i giudici.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 novembre 2019 – 28 luglio 2020, numero 16064 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato che - con sentenza dell'1.3.2017, il Tribunale di Roma rigettò l'appello proposto dal My. La. nei confronti di Roma Capitale avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento elevato per violazione dell'articolo 41 comma 11 e 146 comma 3 del C.d. S., per attraversamento dell'incrocio con il semaforo rosso - il Tribunale, pur accertando l'inammissibilità della produzione documentale da parte di Roma Capitale, che si era costituita tardivamente, ritenne che l'opponente non avesse provato il difetto di funzionamento o manutenzione dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione, che era stata regolarmente omologata affermò che, ai sensi dell'articolo 201 comma 1 bis ed 1 ter lett. B, in caso di attraverso con il semaforo rosso, non era prevista la contestazione immediata all'autore della violazione - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso La. My. sulla base di cinque motivi il quinto motivo di ricorso non è stato numerato - ha resistito con controricorso Roma Capitale - in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memorie illustrative Ritenuto che - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 7 e comma 9 lettera b. del D.Lgs. 150/2011, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. il Tribunale avrebbe errato nell'utilizzare, ai fini della decisione, la documentazione prodotta da Roma Capitale, che si era tardivamente costituita in giudizio alla tardiva costituzione in giudizio avrebbe dovuto conseguire l'inammissibilità del deposito della documentazione, in quanto l'amministrazione, nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative, assume la qualifica di attrice in senso sostanziale ed è gravata dall'onere di provare la violazione - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. , in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. per aver posto a carico dell'opponente l'onere di provare il malfunzionamento dell'apparecchio semaforico mentre, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria spetterebbe all'amministrazione - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 1.8.1991 numero 272 , in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. in quanto il Tribunale non avrebbe esteso l'applicazione del principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 113/2015, relativa alla necessità di taratura dei sistemi rilevatori della velocità, anche agli strumenti elettronici come i Vista RED, che svolgono anch'essi un accertamento irripetibile e sono soggetti a variazioni periodiche dei valori misurati a causa di urti, obsolescenza o ad ed altri fattori - con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e dell'articolo 146 comma 3 Cds , in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c. per avere il Tribunale attribuito pubblica fede al verbale di accertamento nonostante il pubblico ufficiale avesse constatato i fotogrammi in remoto - i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili - il Tribunale, pur rilevando la tardività della documentazione depositata, ha ritenuto che essa non incidesse sull'esito del giudizi poiché l'opponente non aveva provato il malfunzionamento del dispositivo semaforico. - questa Corte ha, in più occasioni affermato che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso ex plurimis Cassazione civile sez. II, 15/04/2019, numero 10458 - la decisione della Corte Costituzionale numero 113/2015, richiamata dalla ricorrente, non è pertinente perché riguarda le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità - ne consegue che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 45 C.d.S., comma 6 non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione - al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento - nella specie, il tribunale ha precisato che, nel processo verbale di accertamento si affermava che l'apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel verbale è stato correttamente menzionato l'articolo 201 comma 1 bis e 1 ter lettera b del Codice della Strada, che esclude, in tali casi, la contestazione immediata - la prova della violazione è costituita dal contenuto del verbale di contestazione, che costituisce documento fidefaciente delle circostanze constatate in remoto dall'agente accertatore - in forza dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, e descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante. Le risultanze delle strumentazioni predette sono suscettibili di prova contraria, che può essere fornita dall'opponente esclusivamente mediante la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto ex multis Cass. Civ., sez. VI, 08/10/2014, numero 21269 - ai principi di diritto affermati da questa Corte si è conformato il giudice di merito, né i motivi di ricorso e la memoria illustrativa offrono elementi per mutare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità - con il quinto motivo di ricorso, che non è stato numerato, si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.c. per avere il giudice di merito omesso di esaminare i quattro motivi precedenti - il motivo è inammissibile in quanto il vizio motivazionale denunciabile ratione temporis per l'ipotesi dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio a seguito delle modifiche di cui al D.L. numero 83 del 2012, convertito - nella L. numero 134 del 2012 , deve avere ad oggetto un fatto storico e non le tesi difensive della parte oggetto di impugnazione - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo - il ricorrente va altresì condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di Euro 400,00, per aver proposto un ricorso manifestamente infondato quanto alle tesi di diritto ivi sostenute, del tutto prescindente dal diritto vivente, indice di mala fede o colpa grave - tale somma è stata determinata assumendo a parametro di riferimento il valore della causa e l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa - ricorrono i presupposti di cui all'articolo 13 comma 1-quater D.P.R. numero 115/2002 applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto P. Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, della somma di Euro 400,00 ex articolo 96 c.p.c. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.