



Legge Pinto | 22 Luglio 2020
Il termine di decadenza per la domanda di indennizzo ex legge Pinto decorre dalla fine della fase esecutiva
di La Redazione
Il termine di decadenza di cui all’art. 4 l. n. 89/2001 decorre dalla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione o di ottemperanza eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia di quest’ultimo possa ridondare in suo pregiudizio.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 15501/20; depositata il 21 luglio)








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