Ricorso improcedibile se mancano le pagine finali del provvedimento impugnato

Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, è necessario il deposito di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine. Dunque, è improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un estratto conforme rilasciato dalla cancelleria per uso ufficio.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 15393/20, depositata il 20 luglio. Un cittadino straniero proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bologna avverso la decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria , nella quale deduceva di aver lasciato il suo Paese per le difficoltà economiche in cui versava. Avverso la decisione il richiedente propone ricorso in Cassazione. La Suprema Corte rileva che il ricorso è improcedibile poiché mancano le pagine finali del provvedimento impugnato e con esse anche il dispositivo . A tal proposito i Giudici ricordano che, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un estratto conforme rilasciato dalla cancelleria per uso ufficio , nel quale compaia, oltre all’epigrafe ed all’indicazione dell’oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l’avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l’esistenza della stessa nel fascicolo d’ufficio .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 7 febbraio – 20 luglio 2020, n. 15393 Presidente/Relatore Manna In fatto E.A.A. , cittadino del omissis , proponeva innanzi al Tribunale di Bologna ricorso avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva di aver lasciato il suo Paese per le difficoltà economiche in cui versava. Con decreto del 22.5.2019 il Tribunale rigettava il ricorso. Per la cassazione di tale provvedimento E.A.A. propone ricorso, affidato a più motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c Motivi della decisione 1. - Il ricorso è improcedibile, mancando le pagine finali del provvedimento impugnato e con esse anche il dispositivo. Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un estratto conforme rilasciato dalla cancelleria per uso ufficio , nel quale compaia, oltre all’epigrafe ed all’indicazione dell’oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l’avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l’esistenza della stessa nel fascicolo d’ufficio S.U. n. 141 10/06 . 2. - Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva. 3. - Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.