Il requisito della specialità della procura per proporre ricorso in Cassazione

La procura speciale per proporre ricorso per cassazione non può essere rilasciata in via preventiva. Il requisito della specialità implica proprio l’esigenza che la procura riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della decisione impugnata.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con ordinanza n. 15396/20 depositata il 20 luglio. Dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo straniero perché presentato sulla scorta di una procura rilasciata al difensore in calce al reclamo presentato alla Corte d’Appello, e dunque in epoca precedente alla pronuncia del decreto impugnato, la S.C. chiarisce che la deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, in quanto il procura per proporre ricorso per cassazione requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della decisione impugnata. In tal senso, precisa dunque la Corte, è essenziale che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e investa espressamente il difensore del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al suo rilascio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 dicembre 2019 – 20 luglio 2020, n. 15396 Presidente Scaldafferi – Relatore Pazzi Rilevato Che 1. il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, con decreto in data 21 febbraio 2019, rigettava il ricorso presentato da T.O. al fine di ottenere l’autorizzazione alla permanenza in Italia prevista dall’art. 31 del d. lgs. 286/1998 quale padre del minore Toubi Anour, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico di quest’ultimo 2. la Corte d’appello di L’Aquila, con decreto del 13 giugno 2019, rigettava il reclamo proposto da T.O. , dopo aver constatato l’insussistenza di un radicamento del minore in Italia e la mancata rappresentazione da parte del reclamante di ulteriori gravi motivi connessi al suo sviluppo 3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso T.O. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza le intimate Procura Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila e Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila non hanno svolto alcuna difesa. Considerato Che 4. occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso il ricorso in esame è stato presentato sulla scorta di una procura rilasciata al difensore in calce al reclamo presentato alla Corte d’appello, dunque in epoca precedente alla pronunzia del decreto impugnato in questa sede la procura per proporre ricorso per cassazione tuttavia deve, a mente dell’art. 365 c.p.c., essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della decisione impugnata Cass. 27540/2017 è essenziale quindi che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e investa espressamente il difensore del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al suo rilascio Cass., 7084/2006 la procura in virtù della quale è stato presentato il ricorso in esame non può considerarsi speciale, dato che è stata rilasciata in data precedente a quella del deposito del decreto da impugnare ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato, in mancanza della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c. il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, della doglianza proposta 5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Il processo è esente da contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.