Il principio del doppio grado di giudizio in materia di protezione internazionale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15331/20, depositata il 17 luglio. Un cittadino della Costa d’Avorio richiedeva il riconoscimento della protezione internazionale per motivi di persecuzione e discriminazione nel proprio Paese d’origine. In particolare, il ricorrente chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, posto che tale norma elimina il doppio grado di giudizio , nonostante la materia riguardi i diritti fondamentali, togliendo così la possibilità di correggere errori relativi all’accertamento dei fatti in cui possa essere incorso il Tribunale. Il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale . È quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del suddetto principio e il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge dinanzi alle commissioni territoriali che acquisiscono, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale per la valutazione della domanda di protezione internazionale. Il ricorso è dunque inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 febbraio – 17 luglio 2020, n. 15331 Presidente Manna – Relatore Bellini Fatti di causa K.A., cittadino della omissis , impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, chiedendo il riconoscimento in via principale della protezione internazionale, della protezione sussidiaria in via subordinata e della protezione umanitaria in via gradata. Il ricorrente affermava di essere nato ad omissis , in omissis e di essere sempre vissuto nel villaggio natale di non aver studiato ma di saper leggere e scrivere di aver svolto l'attività di sarto di professare la religione omissis di avere nel paese d'origine il padre una sorella, mentre la madre era morta nel 2008 di non essere sposato e non avere figli che, a fine giugno 2016, il Governo aveva mandato la polizia per avvisare gli abitanti del suo quartiere che avrebbe dovuto demolirlo in quanto degradato che in quell'occasione, visto che nessuno voleva concedergli un indennizzo per l'esproprio, questi avevano iniziato a lanciare pietre contro la polizia, che aveva risposto con il lancio di lacrimogeni che subito dopo gli scontri alcuni manifestanti erano stati arrestati e rilasciati dietro cauzione e che i parenti dei fermati avevano rivelato alla polizia i nomi dei partecipanti alla manifestazione di avere lasciato il proprio paese il 7 luglio 2016 dopo due settimane dagli scontri e di avere attraversato il Burkina Faso, il Niger e la Libia prima di arrivare in Italia nel dicembre 2016 di aver attraversato la frontiera tra omissis e omissis , in pullman e con i propri documenti, corrompendo i gendarmi alla frontiera perchè ricercato per gli scontri di aver saputo dalla sorella che la polizia aveva continuato a cercarlo di non voler tornare in patria per il timore di essere arrestato. Con decreto n. 2501/2019, depositato in data 16.5.2019, il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso. Osservava il Tribunale che dal racconto del richiedente non emergeva alcuna forma di persecuzione o discriminazione per motivi ideologici, politici, religiosi, sessuali o di altra natura, avendo il suddetto lasciato il paese d'origine per il timore di essere arrestato a seguito degli scontri con le forze dell'ordine. Quanto alla domanda subordinata di protezione sussidiaria, il Collegio riteneva il ricorrente non attendibile in ordine agli elementi principali del suo racconto e, soprattutto, con riferimento alle asserite cause del suo espatrio. Nel corso del colloquio con il Tribunale, il richiedente specificava che i manifestanti avevano dichiarato che lui fosse il principale istigatore della manifestazione che, a suo avviso, la polizia lo cercava perchè in passato aveva combattuto per il Governo ivoriano e, dunque, poteva ancora avere delle armi di aver pagato una somma alla polizia di frontiera, negando di avere i documenti, in modo che non lo controllassero e gli lasciassero varcare il confine. Il Collegio osservava di non aver reperito alcuna prova dell'esistenza della manifestazione - nonostante avesse attivato i propri poteri officiosi e nonostante le ricerche sui Reports Internazionali - nè il richiedente aveva fornito alcun indizio sull'esistenza della manifestazione quali articoli di giornale, siti internet o fotografie certificate sulla demolizione del quartiere, report della polizia che indicassero che era ricercato . Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c , nelle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale il richiedente nulla allegava. Tuttavia, il Tribunale escludeva che la OMISSIS avesse una situazione di generalizzata e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato, poichè, in un report internazionale pubblicato nel 2016, è stato specificato che la situazione del paese sia caratterizzata da un seppur lento processo di riconciliazione tra le opposte fazioni politiche, il cui avanzamento non sembra messo in pericolo nè dai residui problemi di ordine pubblico nè dai perduranti, ma più limitati, abusi delle forze dell'ordine, nè dall'ancora insoddisfacente trasparenza, indipendenza ed efficienza del potere giudiziario. Infine, con riguardo alla domanda di protezione umanitaria, il Giudice riteneva non sussistenti i relativi presupposti. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione K.A. sulla base di un motivo il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell'eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa. Ragioni della decisione 1. - Il ricorrente, in via preliminare, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies per violazione dell'art. 3 Cost., comma 1 art. 24 Cost., commi 1 e 2 art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso , poichè detta normativa elimina il doppio grado di giudizio, nonostante la materia riguardi i diritti fondamentali, rimovendo ogni possibilità di correggere errori relativi all'accertamento dei fatti in cui possa essere incorso il Tribunale. 1.1. - Con il motivo, il ricorrente lamenta la Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 , là dove quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale non avrebbe considerato che la condizione di vulnerabilità presuppone un giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale raggiunto e la condizione di provenienza, avuto riguardo al diritto di condurre una vita dignitosa. 2. - Va rilevato che il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di copertura costituzionale ex plurimis Corte Cost. n. 433 del 1990 Corte Cost. n. 438 del 1994 . Ed in effetti, il principio del doppio grado non opera affatto, in una pluralità di ipotesi, già nel procedimento di cognizione ordinaria, e ciò non soltanto nel caso delle controversie destinate a svolgersi in unico grado, ma anche in quelle di regola sottoposte a tale principio, come nel caso della nullità della sentenza di primo grado, nelle numerosissime ipotesi estranee alla previsione degli artt. 353-354 c.p.c., in cui il giudice di appello deve, per la prima volta in tale sede, decidere il merito della controversia nel caso della fondata denuncia in appello del vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado nel caso della domanda correttamente non esaminata dal primo giudice perchè dichiarata assorbita nel caso del ricorso per cassazione per saltum, eccetera. A maggior ragione il legislatore può sopprimere l'impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, massime quella della celerità basti considerare, a mero titolo di esempio, le diverse ipotesi in cui l'appello è escluso nel giudizio fallimentare , esigenza quest'ultima intuitivamente decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale. Con specifico riguardo alla quale, poi, se per un verso non può mancare di considerarsi il rilievo primario del diritto in contesa, deve per altro verso sottolinearsi, ai fini della verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso in esame è preceduto da una fase amministrativa, destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell'ambito del quale l'istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraverso il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell'appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l'elemento istruttorio centrale - per l'appunto il detto colloquio - per i fini dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello Cass. n. 27700 del 2018 cfr. ex plurimis Cass. n. 2403 del 2020 Corte giust. 26.07.2017, Moussa Sacko . 2.1. - E' dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell'art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l'ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l'istante, l'elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione così, da ultimo, Cass. n. 6268 del 2020 . 3. - In ogni caso, la questione non rileva nella presente vicenda cfr. Cass. n. 6276 del 2020 , in quanto il motivo di ricorso sub 1.1. è inammissibile, giacchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d'origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti fondamentali Cass. n. 4455 del 2018 , è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato sulla base di un giudizio di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale sottratto al sindacato di legittimità, anche in quanto immune dalle censure sollevate dalla ricorrente, che sostanzialmente si limita a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo alla presente controversia , l'insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione cfr. Cass. n. 6268 del 2020 . Correttamente infatti il Tribunale ha evidenziato che, nel paese di origine del richiedente vivono i suoi familiari il padre e una sorella con la quale è ancora in contatto , mentre in Italia egli non ha alcun parente e che la assunzione lavorativa, pur essendo un elemento certamente meritevole ed apprezzabile, non può essere ritenuta elemento di per sè idoneo a giustificare il diritto al rilascio del permesso in oggetto. Laddove, la situazione della OMISSIS presenta certamente alcune criticità, sotto il profilo del rispetto dei diritti della persona, che purtuttavia non sono tali dal dare luogo ad una emergenza umanitaria generalizzata decreto impugnato, pag. 9 . 4. - Il ricorso va pertanto dichiarato inammisibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, svolgendo inidonea attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.