Impugnare il provvedimento di liquidazione delle spese emesso dal Giudice dell’esecuzione a seguito dell’estinzione atipica della procedura

Il provvedimento di liquidazione delle spese emesso dal Giudice dell’esecuzione a seguito dell’estinzione atipica della procedura deve essere impugnato nelle forme di cui all’art. 617 del codice di rito.

L’impugnazione, da parte del creditore procedente, di un’ordinanza di liquidazione delle spese a carico dell’esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica improseguibilità di un processo esecutivo ex art. 612 codice di rito va proposta con l’opposizione ai sensi art. 617 c.p.c., poiché costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del Giudice dell’esecuzione regolanti l’andamento di quel processo. La fattispecie. Nel caso in esame l’interessato aveva radicato una procedura per l’esecuzione di un obbligo di fare ovverosia l’abbattimento di un muretto nel corso della quale il debitore aveva spontaneamente adempiuto al comando giudiziale. Il Giudice dell’esecuzione, preso atto dell’abbattimento, aveva comunque liquidato le spese della fase esecutiva. Provvedimento che è stato impugnato ai sensi dell’art. 617 codice di rito dai procedenti tenuto conto dell’omessa liquidazione di parte delle spese richieste. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione rilevando chela liquidazione delle spese, ai sensi dell’art 614 c.p.c., deve considerarsi un provvedimento monitorio opponibile nelle forme di cui all’art. 645 codice di procedura. Le motivazioni del Tribunale. A dire del Giudice di merito l’impugnazione di un provvedimento liquidatorio delle spese, a seguito di una estinzione atipica dell’esecuzione , non può essere esperita ai sensi dell’art. 617 c.p.c. in quanto riguarderebbe il regime di chiusura del procedimento esecutivo. D’altronde dovendo applicare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma la decisione deve essere impugnata ai sensi dell’art. 645 codice di rito. La posizione della Corte. La Corte, disattendendo la tesi del Giudice di merito, ha precisato che il provvedimento di liquidazione delle spese a seguito di una estinzione atipica della procedura esecutiva ad esempio cessata materia del contendere non può essere considerato alla stregua di una ingiunzione di pagamento in quanto la contestazione può essere sollevata anche dal creditore e, inoltre, la mancata notifica non fa perdere efficacia al provvedimento stesso. Ne consegue che tale può essere impugnato unicamente con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 febbraio – 9 luglio 2020, n. 14604 Presidente De Stefano – Relatore Porreca Fatto e diritto Considerato che M.A. e C.M. ricorrevano, nei confronti di Ma.Fr. & amp c. s.n.c. ed G.E. , per l’esecuzione di obblighi di fare consistenti nell’abbattimento o arretramento di un muro eretto in violazione delle distanze legali, secondo le statuizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale esecutivo l’esecuzione era promossa e proseguiva, nello specifico, avverso G.E. nonché Ma. s.r.l. e MG di G.T. & amp c., successori a seguito di scissioni e trasformazioni societarie, dell’originaria s.n.c., indicata come obbligata nel titolo esecutivo nel corso dell’esecuzione la Ma. s.r.l., sotto il controllo del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice dell’esecuzione, dava esecuzione spontanea agli obblighi all’udienza del 28 ottobre 2015 i difensori dei procedenti davano atto dell’esecuzione spontanea, verbalizzata anche sei giorni prima dal consulente d’ufficio, e richiedevano la liquidazione delle spese di assistenza legale e del proprio consulente tecnico di parte il giudice dell’esecuzione liquidava tali spese con provvedimento opposto a norma dell’art. 617 c.p.c., dai procedenti, perché ritenuto erroneo per difetto, sia quanto alla liquidazione dei compensi forensi sia quanto all’omessa liquidazione delle spese sostenute per i compensi del consulente di parte il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione rilevando che l’art. 614 c.p.c., conteneva una disciplina specifica della fattispecie, ritenendo la liquidazione in parola un provvedimento monitorio opponibile, quindi, nelle correlative forme di cui all’art. 645, c.p.c. avverso questa decisione ricorrono per cassazione M.A. e C.M. , articolando tre motivi la sottosezione Sesta rinviava alla pubblica udienza con ordinanza dell’11 dicembre 2019, dopo la proposta di accoglimento seguita al deposito di memorie da parte dei ricorrenti i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria in vista della pubblica udienza. Rilevato che con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 629, 487, 614, 617 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che il giudice dell’esecuzione aveva chiuso la stessa per intervenuto adempimento spontaneo, e dunque estinto atipicamente la procedura coattiva, sicché tale provvedimento, e anche solo quello accessorio sulle spese, avrebbe dovuto contestarsi necessariamente con opposizione formale con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 487, 617, 614, 633, 645 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di rilevare che il creditore non avrebbe comunque potuto agire con l’opposizione all’ingiunzione riservata all’ingiunto con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 95, c.p.c., della L. n. 247 del 2012, art. 13, poiché era stata omessa la pronuncia sulla dedotta violazione dei parametri per la liquidazione delle spese legali, trattandosi di causa dal valore indeterminabile, e, in particolare, sulla mancata liquidazione delle spese sostenute per pagare i compensi del consulente tecnico di parte Rilevato che i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento del terzo il Tribunale alle pagg. 3 e 4 del provvedimento gravato ha osservato in particolare che a la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato l’impugnabilità con opposizione formale del provvedimento di liquidazione delle spese accessorio a un’estinzione c.d. atipica dell’esecuzione Cass., 13/05/2015, n. 9837 , non sarebbe conferente proprio perché riguarderebbe il regime della chiusura del procedimento esecutivo b dovendo farsi applicazione principio della prevalenza della sostanza sulla forma, alla liquidazione delle spese nel procedimento di esecuzione per obblighi di non fare, seppure non assunta con decreto a norma dell’art. 642 c.p.c., dovrebbe imputarsi il medesimo regime, con conseguente necessità di opporsi non ai sensi dell’art. 617 c.p.c., bensì nelle forme di cui all’art. 645 c.p.c. la conclusione non può essere condivisa l’evocato arresto del 2015 di questa Corte si attaglia invece al caso ora in delibazione, poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione ha nella sostanza registrato il venir meno della necessità di proseguire le vie coattive dando incarico a terzi ausiliari per l’attuazione in danno dei previsti obblighi di fare, stante l’adempimento in questo senso spontaneo, seppure vigilato a garanzia dal consulente tecnico d’ufficio, da parte di uno dei soggetti esecutati, liquidando all’esito le spese non all’esito di nota vistata da parte dell’ufficiale giudiziario come riferito in ricorso e rilevato in sentenza dal giudice di merito il provvedimento, in altri termini, ha rilevato una ragione d’improseguibilità della procedura cfr. anche Cass., 28/06/2019, n. 17440, evocata in memoria dai ricorrenti , e ha posto le spese stabilite a carico degli esecutati così stando i fatti processuali, deve darsi seguito proprio alla giurisprudenza del 2015, non trattandosi dell’impugnativa di un’ingiunzione di pagamento, richiesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 614 e 642 c.p.c., bensì della contestazione di un provvedimento accessorio a quello di estinzione c.d. atipica non riferibile cioè ad ipotesi codicistiche implicita nella motivazione del menzionato arresto di questa Corte si rappresenta che anche in quel caso era cessata la materia del contenere , e si è posto l’accento sull’accessorietà del provvedimento di liquidazione delle spese Cass., n. 9837 del 2015, pagg. 2-4 nel caso che qui viene scrutinato, si aggiunge, oltre quanto detto, che a la contestazione viene dal creditore delle spese e non dal debitore b nel caso della diversa ingiunzione di pagamento, il richiedente, in caso di rigetto, può seguire le vie ordinarie art. 640 c.p.c., comma 3 , così come in caso di accoglimento ritenuto parziale potrà omettere la notifica lasciando divenire inefficace il decreto medesimo senza preclusioni sulla domanda stessa art. 644 c.p.c. tutto ciò non sarebbe possibile in assenza di un provvedimento d’ingiunzione adottato e riconoscibile come tale è pertanto e infatti erronea l’affermazione per cui lo stesso creditore avrebbe dovuto opporsi ex art. 645 c.p.c., essendo tale opposizione riservata all’ingiunto deve dunque ribadirsi il seguente principio di diritto l’impugnazione, da parte del creditore procedente, di un’ordinanza di liquidazione delle spese a carico dell’esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica improseguibilità di un processo esecutivo ex art. 612 c.p.c., va proposta con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., poiché costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell’esecuzione regolanti l’andamento di quel processo la sentenza andrà quindi cassata, mentre la necessità di pronunciare sul merito alla luce dell’esame di tutte le risultanze documentali, non permette la decisione, pure sollecitata con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Alessandria perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dall’estensore e dal consigliere anziano del Collegio in luogo del Presidente, per impedimento di quest’ultimo, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a , Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020 .