La S.C. sull’istanza per ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario

L’istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso, come qualsiasi altra conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia.

La Corte di Cassazione, con ordinanza per correzione di errore materiale n. 14098/20, depositata il 7 luglio , interviene appunto per la correzione di un errore materiale riguardo all’omessa pronuncia nei precedenti gradi di giudizio di distrazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c Il difensore può proporre ricorso per correzione di errore materiale, fermo restando che, concernendo la correzione, il ricorso o l’istanza devono essere notificati sia al soggetto passivo della condanna nelle spese, sia al soggetto attivo. Ed inoltre, l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario , può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa. La controricorrente invece sostiene che la mancata riproposizione della richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria porrebbe un problema di interpretazione della volontà espressa dalla parte, andando ad incidere sul processo formativo della volontà del decidente. Ma la S.C. non ritiene di condividere tale impostazione, ribadendo che la funzione della memoria di cui all’art. 378 c.p.c. è solo quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già enunciati nel ricorso e non di integrare quelli originariamente inammissibili. La mancata riproposizione dell’istanza di distrazione di cui all’art. 93 c.p.c. anche nelle conclusioni di memoria non pone problemi di interpretazione della volontà espressa dalla parte, in quanto ciò che rileva è il dato oggettivo dell’omessa considerazione dell’istanza ritualmente formulata nell’originario controricorso. Ne consegue che l’istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso, come qualsiasi altra conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia. E ciò vale sia per l’ipotesi di decisione in camera di consiglio, sia per il caso di pubblica udienza come nella fattispecie in esame . Tutto quanto premesso, i Supremi Giudici accolgono il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza per correzione di errore materiale 13 febbraio – 7 luglio 2020, n. 14098 Presidente Frasca – Relatore Positano Rilevato che con provvedimento del 3 aprile 2007 il Tribunale di Trieste aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 437 c.n., Hebei Pride Shipping al deposito, nei magazzini pubblici, del carico di 63.310 t di cemento clinker, trasportato dalla Cina all'Italia, per conto di Superbeton S.p.A., nei confronti della quale vantava un credito relativo al contratto di nolo, per l'importo di 1.899.327 dollari. In considerazione del rilevante quantitativo di cemento, il Tribunale di Trieste aveva successivamente autorizzato il deposito presso due differenti siti, il terminal Servola S.p.A. di Trieste e la società Terminal Rinfuse Italia S.p.A. di Porto Marghera. Con successiva ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti il 29 maggio 2007, il Tribunale di Trieste aveva confermato il provvedimento di autorizzazione, limitatamente al quantitativo di cemento pari al valore del credito, da determinare sulla base della quotazione di mercato della merce, autorizzando Hebei Pride Shipping a vendere tale quantitativo di clinker, provvedendo alla restituzione della restante parte in favore del destinatario e proprietario, Superbeton S.p.A I titolari dei depositi, rispettivamente, Servola e Terminal Rinfuse Italia S.p.A, venivano nominati custodi. Il provvedimento era confermato in sede di reclamo e, nella fase di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., era stata disposta consulenza tecnica che aveva stabilito il prezzo corrente di mercato della merce la quale, a seguito della restituzione di parte del quantitativo già prima della vendita, non risultava sufficiente a coprire il credito vantato da Hebei sulla base di tali premesse, con atto di citazione del 5 giugno 2008, Hebei Pride Shipping evocava in giudizio davanti al Tribunale di Venezia Superbeton S.p.A, Servola e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. lamentando che la restituzione di parte della merce prima della vendita costituiva violazione dell'obbligo di custodia, con conseguente responsabilità ai sensi dell'art. 67 c.p.c Con particolare riferimento a quella depositata presso Terminal Rinfuse Italia S.p.A, la custodia era avvenuta in modo inadeguato, poichè la merce era rimasta all'aperto per lungo tempo, con conseguente deperimento per effetto degli agenti atmosferici. Inoltre, il clinker risultava confuso con altro materiale dello stesso tipo, di proprietà di Superbeton S.p.A. Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità dei due custodi, Servola S.p.A. e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. a causa della consegna della merce adottata in violazione degli obblighi di custodia e, con riferimento alla posizione di quest'ultima, accertare l'inadeguatezza delle modalità di custodia si costituiva Servola S.p.A. deducendo di avere restituito il materiale a Superbeton S.p.A. su richiesta di quest'ultima società, che aveva dedotto di avere mantenuto in deposito presso il porto di Marghera materiale sufficiente a garantire il privilegio vantato da Hebei Pride Shipping. In ogni caso, l'ordinanza del 29 maggio 2007 consentiva la restituzione della merce in eccedenza rispetto alle necessità del privilegio ed il valore della stessa andava riferito alla data dell'ordinanza e non della vendita. Inoltre, sul deperimento della merce aveva avuto influenza decisiva una inondazione eccezionale che aveva interessato la città di Mestre nei giorni 25 e 26 settembre 2007. Peraltro, poichè risultava depositata merce della stessa natura, e di proprietà della medesima Superbeton S.p.A., si poteva ritenere che il privilegio fosse esteso anche a tale ulteriore materiale, attesa l'identità oggettiva e soggettiva, con ciò rendendo sufficiente la garanzia. Concludeva chiedendo la dichiarazione di corresponsabilità di Superbeton S.p.A. per avere assunto su di sè il rischio relativo al deperimento della merce si costituiva Terminal Rinfuse Italia S.p.A. deducendo che la consegna di 8000 tonnellate sarebbe stata autorizzata da Hebei Pride Shipping per il tramite dell'agente raccomandatario Bassani S.p.A. e che, comunque, la restituzione era intervenuta prima che l'ordinanza del 29 maggio 2007 fosse notificata il 12 giugno 2007. In ogni caso, il danno sarebbe stato imputabile esclusivamente alla inerzia di Hebei Pride Shipping nel procedere alla vendita si costituiva Superbeton S.p.A. rilevando che, dalla corretta interpretazione del provvedimento del 29 maggio 2007, emergeva che il Tribunale di Trieste aveva autorizzato la restituzione immediata della merce eccedente rispetto a quella necessaria per coprire il credito relativo al contratto di nolo, con valutazione da operare alla predetta data del 29 maggio 2007. In quella fase la quantità di merce copriva ampiamente il credito. In ogni caso, la responsabilità era da imputare alla inerzia di Hebei Pride Shipping nell'attivare la procedura esecutiva di vendita con sentenza del 27 giugno 2012, il Tribunale di Venezia accertava la responsabilità del custode Terminal Rinfuse Italia S.p.A., nei confronti di Hebei Pride Shipping, a causa della restituzione a Superbeton S.p.A. di 8000 tonnellate di cemento nel mese di giugno 2007. Nello stesso modo accertava la responsabilità del custode Servola S.p.A. per la restituzione di 25.367 tonnellate. Dichiarava anche la responsabilità concorrente di Superbeton S.p.A, unitamente al solo custode Servola S.p.A. e provvedeva sulle spese avverso tale sentenza proponevano autonomi atti di appello Superbeton S.p.A, Terminal Rinfuse Italia S.p.A, Servola S.p.A. e Hebei Pride Shipping. I giudizi venivano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. e la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2017 limitava l'accoglimento all'impugnazione di Superbeton S.p.A., precisando che la domanda proposta da Servola S.p.A., nei confronti di Superbeton S.p.A., riguardava la circostanza che quest'ultima avesse assunto su di sè il rischio relativo al deperimento della merce, avendo aderito alla modalità di deposito all'aperto. Al contrario, la domanda accolta in primo grado si fondava su un profilo diverso, mai dedotto da Servola S.p.A., e cioè quello della responsabilità extracontrattuale di Superbeton S.p.A. per non avere correttamente interpretato il provvedimento del 29 maggio 2007, chiedendo la restituzione di tutta la merce in esubero depositata presso il custode Servola S.p.A. Annullava pertanto il capo n. 3 del dispositivo della sentenza, rigettando le altre impugnazioni avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Terminal Rinfuse Italia S.p.A. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Superbeton S.p.A, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso Hebei Pride Shipping con sentenza n. 23975 del 26 settembre 2019 questa Corte rigettava il ricorso principale e quello incidentale, compensava le spese nei rapporti tra Terminal e Superbeton, che condannava al pagamento delle spese processuali in favore di Hebei con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., l'avvocato D.G., in proprio, e Hebei Preide Shipping Co LTD, rappresentata dall'avvocato D.G. nel predetto procedimento, richiedono la correzione di errore materiale riguardo all'omessa pronunzia di distrazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Con controricorso resiste Superbeton S.p.A. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c Considerato che il professionista ricorrente deduce che, quale difensore di Hebei Pride Shipping Co Ltd, si era dichiarato antistatario, con dichiarazione in calce al controricorso, chiedendo la distrazione delle spese in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., mentre per mera svista, nel liquidare le spese in favore della controricorrente Hebei Pride Shipping Co Ltd questa Corte non avrebbe provveduto alla distrazione delle stesse. Sulla base di tali elementi, in considerazione dell'orientamento costante della Corte di legittimità, insiste per la distrazione delle spese in sede di correzione di sentenza il rimedio del procedimento di correzione di errore materiale è esperibile nell'ipotesi di omessa pronunzia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore sensi dell'art. 93 c.p.c. quando questo rappresenti una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale, fermo restando che, concernendo la correzione, sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso o l'istanza debbono essere notificati all'uno e all'altro Cass. Sez. 3, n. 15346 del 12/07/2011 . Nel caso di specie il ricorso è proposto dall'avvocato D.G., in proprio e da Hebei Pride Shipping Co LTD rappresentata dall'avvocato D.G., con la conseguenza che correttamente il ricorso non è stato notificato a tale ultima società va rammentato che l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. Sez. L, Sentenza n. 12111 del 29/05/2014 Rv. 630965 - 01 , non ricorrendo l'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la domanda Cass. Sez. 2, n. 2455 del 18/07/1972 costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'istanza istruttoria, l'eccezione o la domanda che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22887 del 13/09/2019 assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile la controricorrente in ossequio al principio di autosufficienza codificato nell'art. 366 c.p.c., n. 6, ha correttamente documentato che Hebei Pride non ha riproposto la richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria del 1 marzo 2019 e che, pertanto, secondo la controricorrente, non ricorrerebbe l'evidenza della svista. Ciò in quanto, la mancata riproposizione della richiesta di distrazione delle spese nelle conclusioni oggetto della memoria del 1 marzo 2019 di Hebei Pride porrebbe un problema di interpretazione della volontà espressa dalla parte, incidendo sul processo formativo della volontà del decidente il Collegio non ritiene di condividere tale impostazione, in quanto la memoria, salva l'introduzione di fatti nuovi sopravvenuti, con opportuna documentazione ed attivazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ha la diversa funzione di illustrare i motivi o le difese, articolate rispettivamente nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese svolte nel controricorso, compresa l'invocazione di mutamenti di giurisprudenza o di sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese difetta, invece, la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte nei rispettivi atti introduttivi, nel senso che non segna un momento necessario in cui ciò si debba fare d'altra parte, la memoria non è idonea a far venire meno una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, e in particolare a sanare eventuali vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, sostituendosi quoad effectum ad essi. Questa Corte, anche a Sezioni Unite Cass. S.U. n. 27843/2019 , ha ribadito che la funzione della memoria di cui all'art. 378 c.p.c. è quella di meramente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunziati nel ricorso, e non già di integrare quelli originariamente inammissibili Cass., 25/2/2015, n. 3780 Cass., 18/12/2014, n. 26670 Cass., 23/8/2011, n. 17603 Cass., 7/4/2005, n. 7260 , sicchè non può al riguardo assegnarsi rilievo alla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla parte ricorrente che, ad esempio, integri il testo di un motivo di appello asseritamente non esaminato pertanto, non è possibile applicare nel giudizio di legittimità la regola per cui le istanze non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni sono da ritenersi rinunziate, poichè la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. non è deputata a precisare le conclusioni Cass. n. 30760 del 2018 e Cass. S.U. n. 11097 del 2006 come deve escludersi che la mancata riproposizione nella memoria di una domanda formulata con il ricorso comporti la rinuncia al ricorso medesimo, nello stesso modo la mancata riproposizione dell'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. anche nelle conclusioni della memoria del 1 marzo 2019 non pone un problema di interpretazione della volontà espressa dalla parte, poichè ciò che rileva è il dato oggettivo dell'omessa considerazione della istanza di distrazione delle spese di lite , ritualmente formulata nell' originario controricorso ne segue che l'istanza di distrazione delle spese articolata nel ricorso, come qualsiasi conclusione formulata negli atti introduttivi, si deve intendere mantenuta in difetto di espressa attività assertiva che segni una rinuncia ciò vale sia per l'ipotesi di decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380-bis o 380-bis.1 c.p.c., sia, a maggior ragione, per il caso di - come nella specie - di pubblica udienza ciò premesso, il ricorso deve essere accolto e va corretto il dispositivo della decisione di questa Corte con il riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. P.Q.M. dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 23975 del 26 settembre 2019 venga corretto aggiungendo, dopo le parole ed accessori di legge , l'inciso da distrarsi in favore dell'avvocato D.G., ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .