Azione revocatoria, litisconsorzio necessario dei coniugi

E’ legittimato passivo anche il coniuge che non ha conferito immobili.

Posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque oggetto di un giudizio, costituisce condizione dell’azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell’attore, il sopravvenire - in corso di causa - di un giudicato che accerti l’inesistenza del credito sulla base del quale l’azione era stata esercitata, determina il venir meno dell’interesse all’azione revocatoria, non sussistendo più l’esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale - legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore - devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di Cassazione, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa. Il caso. Tizia vantava nei confronti di Caio un credito risarcitorio. Tizia, agiva in giudizio affinché fosse accertata e dichiarata, in suo favore, l’inopponibilità dell’atto di conferimento di un bene a fondo patrimoniale 167 c.c. , atto con cui il debitore si era spogliato di tutto il patrimonio immobiliare. La Corte d’Appello accoglieva la domanda formulata da parte attrice. Parte convenuta-debitrice ha proposto ricorso per cassazione. Pubblicità delle convenzioni matrimoniali. L’art. 163 c.c., statuisce che le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all'art. 163, comma 3, c.c., fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori Cass. n. 6450/2019 . I Giudici di legittimità hanno escluso che l’omissione di tale annotazione possa arrecare beneficio ai debitori, atteso che, se così non fosse, si consentirebbe ai debitori di sottrarre patrimonio alla garanzia dei creditori. Obiettivo dell’azione revocatoria non è quello di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore, bensì, quello di consentire al creditore che agisce in revocatoria di soddisfare la propria pretesa sullo stesso bene. Detta azione opera quale tutela conservativa della garanzia patrimoniale, si colloca su un piano preventivo e prescinde dall’annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Legittimazione passiva. Nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia Cass. n. 5402/2004 . Il litisconsorzio necessario trova giustificazione nel comune interesse dei coniugi, atteso che, anche il coniuge non proprietario è beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria Cass. n. 19330/2017 . Di contro, i figli dei soggetti che hanno costituito il fondo patrimoniale, pur avendo interesse alla corretta amministrazione del patrimonio non hanno una posizione di diritto soggettivo, pertanto, è esclusa la loro legittimazione passiva. Legittimazione attiva. È principio consolidato quello a tenore del quale il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Cass. n. 3369/2019 . Il principio di diritto. La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque oggetto di un giudizio, costituisce condizione dell’azione revocatoria sotto il profilo della legittimatio ad causam dell’attore, il sopravvenire - in corso di causa - di un giudicato che accerti l’inesistenza del credito sulla base del quale l’azione era stata esercitata, determina il venir meno dell’interesse all’azione revocatoria, non sussistendo più l’esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale - legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore - devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di Cassazione, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa. Con queste argomentazioni, il ricorso è stato respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 gennaio – 30 giugno 2020, n. 12975 Presidente Frasca – Relatore Iannello Rilevato che 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da D.R.S., nella qualità di procuratore generale di D.R.L., aveva dichiarato inopponibile nei confronti di quest'ultima l'atto con il quale, in data omissis , i coniugi F.A. e Fu.Va. avevano costituito in fondo patrimoniale, ex art. 167 c.c., immobili di loro proprietà, così sottraendoli alla garanzia patrimoniale del credito risarcitorio vantato dalla D.R. nei confronti del primo, in relazione a danni da malpractice sanitaria. 2. Avverso tale decisione i predetti coniugi propongono ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste D.R.S., nella detta qualità, depositando controricorso. 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2. Considerato che 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 100,183 e 345 c.p.c., in relazione agli artt. 162 e 167 c.c., ed agli artt. 2901 e 2697 c.c. , per avere la Corte d'appello respinto il quarto motivo di gravame con il quale essi avevano eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in revocatoria, in mancanza di prova che la costituzione del fondo patrimoniale fosse stata annotata a margine dell'atto di matrimonio , sul triplice rilievo a della tardività di tale eccezione, poichè proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni b della mancata prova, da parte degli appellanti medesimi, che tale annotazione effettivamente mancasse a margine del certificato di matrimonio c della non veridicità del fatto dedotto a fondamento dell'eccezione, dimostrata dalla copia dell'estratto di matrimonio, recante la succitata annotazione, prodotta da controparte con il primo atto successivo alla proposizione dell'eccezione medesima. Osservano di contro che sub a nessuna preclusione poteva predicarsi, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio e, in ogni caso, perchè non avrebbe potuto essere sollevata prima della maturazione della definitiva preclusione, ex art. 183 c.p.c., per la produzione, ex adverso, del documento rilevato mancante sub b l'onere di provare detta annotazione non gravava sui convenuti in revocatoria, ma sulla parte attrice, afferendo alla necessaria dimostrazione dell'interesse ad agire sub c la produzione del documento menzionato in sentenza avrebbe dovuto considerarsi inammissibile, in quanto effettuata solo in appello, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione al rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a Fu.Va Contestano che sussista litisconsorzio necessario tra i coniugi stipulanti l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, rilevando che, nel caso di specie, l'unico debitore di parte attrice peraltro solo presunto e potenziale risultava essere il Dott. F. non anche la di lui moglie, Sig.ra Fu.Va., verso la quale il fondo patrimoniale produce i soli stessi effetti di mera destinazione prodotti anche nei confronti del figlio minore, sicchè, per identità di ratio, era da escludersi la sua legittimazione passiva a meno di dover ammettere che anche il figlio minore ce l'aveva e, conseguentemente, rilevare vizio del contraddittorio per non essere stato, questi, evocato . Soggiungono che, inoltre, era stato provato - in quanto dedotto e non ex adverso contestato - che la Fu. fosse estranea ed inconsapevole di ogni fatto relativo alla vicenda, avendo solo partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale, e che, dunque, nei suoi confronti, non vi era alcuna prova della scientia damni, nè degli altri elementi richiesti per l'accoglimento dell'azione revocatoria anzi, sostengono, vi era quella contraria, ex art. 115 c.p.c. . 3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ancora con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in relazione al rigetto della reiterata eccezione di pretestuosità dell'aspettativa di credito a tutela della quale parte attrice aveva agito in revocatoria. Censurano al riguardo, in particolare, l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la circostanza che la sentenza penale della Corte d'Appello che aveva riconosciuto la colpa medica del F., n.d.r. sia stata cassata, non esclude la responsabilità del F., ma comporta, n.d.r. solo che il Giudice di rinvio, individuato nella Corte d'Appello di Perugia, dovrà procedere ad un nuovo esame della stessa e del credito risarcitorio della D.R. . Rilevano di contro che, se è vero che, per ottenere la revocatoria di atti lesivi della garanzia patrimoniale, non occorre la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, è pur vero che ne occorre comunque la verosimiglianza, intesa come probabile fondatezza, la quale, a tenore della richiamata sentenza di annullamento della Cassazione penale, nel caso di specie non poteva essere affermata, così come non poteva, conseguentemente, neppure riconoscersi il presupposto della scientia damni in capo allo stesso Dott. F 4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 c.p.c., nonchè del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 5, per avere la Corte d'appello liquidato le spese di lite in Euro 13.600, ponendole a carico degli appellanti, senza precisare se in solido, come il primo giudice, o in parti uguali, ed in modo generico ed onnicomprensivo, tale da non consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione. Sostengono che la Corte di merito avrebbe invece dovuto a in applicazione dell'art. 97 c.p.c., distinguere il carico delle spese di ciascuno dei convenuti/appellanti in proporzione al rispettivo interesse nella causa, così dando rilievo all'assoluta marginalità della posizione della Sig.ra Fu. b liquidare il compenso per fasi, secondo la citata norma delle tariffe professionali, verificando le attività effettivamente svolte nel procedimento, in modo da consentire una verifica della correttezza della liquidazione. 5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, infine, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione alla statuita condanna al pagamento, in favore di controparte, dell'ulteriore somma di Euro 13.600, per responsabilità processuale aggravata, sull'assunto che essi avessero agito almeno con colpa grave, avendo proposto l'appello reiterando motivi ed eccezioni infondate, già oggetto di accurata disamina da parte del Tribunale e che, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, non avevano nessuna possibilità di essere accolte in appello . Tale assunto essi contestano, rilevando, conseguentemente, l'ingiustizia della condanna, sia nell'an che nel quantum. 6. E' infondato il primo motivo di ricorso. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare v. Cass. 06/03/2019, n. 6450 , il particolare sistema di pubblicità regolato per le convenzioni matrimoniali dall'art. 163 c.c., comma 3, opera a garanzia dei coniugi i quali possono, in tal modo, rendere la convenzione opponibile ai terzi. Ciò non significa, però, che l'omissione di tale annotazione -ovvero, come nella specie specificamente dedotto, la mancanza della prova di tale annotazione - possa essere utilizzata, da parte dei coniugi, al fine di bloccare l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. La mancata opponibilità, in altri termini, non può giovare ai coniugi debitori, perchè altrimenti in tal modo essi potrebbero evitare ogni contestazione da parte dei creditori. Ciò comporta che la censura posta nel motivo in esame è priva di rilevanza ai fini della decisione. Deve invero rilevarsi che l'azione revocatoria non ha tra i suoi fatti costitutivi la circostanza che l'atto sia opponibile ai creditori, ma solo che esso sia stato compiuto e che, a seguito di ciò, abbia sottratto formalmente il bene dal patrimonio del debitore. Obiettivo dell'azione revocatoria, come risulta dall'art. 2902 c.c., comma 1, non è quello di far rientrare il bene nel patrimonio del debitore, ma soltanto quello di consentire che su quel bene il creditore possa soddisfarsi, promuovendo l'esecuzione contro il terzo proprietario art. 602 c.p.c. ne consegue che è irrilevante l'inopponibilità dell'atto ai terzi, per mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Si consideri del resto che a l'azione revocatoria opera quale tutela conservativa della garanzia patrimoniale e si colloca dunque su di un piano preventivo e in senso lato cautelare il creditore può agire ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche per ottenere - come accade nella specie - la tutela di un credito solo eventuale, non accertato giudizialmente, nè sorretto da un titolo esecutivo un piano, dunque, diverso da quello, logicamente e cronologicamente successivo, dell'esecuzione vera e propria nel quale solo potrebbe venire in rilievo l'eventuale inopponibilità dell'atto dispositivo per mancata annotazione b detta annotazione potrebbe del resto intervenire anche in tempi successivi non essendo previsto alcun termine di decadenza al riguardo, salvo quello previsto dall'art. 34-bis disp. att. c.c., per l'adempimento del relativo obbligo da parte del notaio, rilevante però solo sul piano della valutazione della diligenza dell'operato di quest'ultimo c può dunque apprezzarsi un interesse all'esercizio dell'azione revocatoria che prescinde dall'annotazione dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, ragione per cui non è la sussistenza di tale annotazione a costituire presupposto dell'azione revocatoria, ma piuttosto è la sua mancanza che potrebbe costituire ragione - eventualmente aggiuntiva a quella rappresentata dall'accoglimento dell'azione revocatoria, che però ha effetto solo per chi l'ha proposta - di inopponibilità dell'atto al creditore procedente. 7. E' altresì infondato il secondo motivo. 7.1. Secondo principio consolidato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore, ancorchè questi abbia destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia. Tanto si afferma sia nel caso che, come di regola avviene, in virtù della previsione di cui all'art. 168 c.c., comma 1, la costituzione del fondo patrimoniale comporti effetto traslativo per essere i beni in esso confluenti attribuiti per legge ad ambedue i coniugi e non a chi assume l'onere del conferimento o comunque non solo a lui v. in tal senso Cass. 17/03/2004, n. 5402 , sia nel caso in cui, per espressa pattuizione derogatrice consentita dalla norma, solo uno dei coniugi, il disponente, ne conservi la titolarità. Anche in tal ultimo caso infatti l'altro coniuge, rimanendo comunque beneficiario nonchè amministratore dei frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale e destinati a far fronte ai bisogni familiari, è ipso facto destinato a risentire personalmente e direttamente degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria - onde la indiscutibile configurabilità di un suo interesse alla partecipazione al giudizio in qualità di litisconsorte necessario, al di là ed a prescindere dalla formale titolarità dei beni destinati al fondo stesso, essendo la natura del relativo atto costitutivo per il quale è comunque necessario, nel suo momento genetico, il consenso dell'altro coniuge del tutto indipendente, in tale ottica, dalla titolarità dei beni riversati in esso così, in motivazione, Cass. 03/08/2017, n. 19330 v. anche Cass. anche Cass. 27/01/2012, n. 1242 18/10/2011, n. 21494 Per la stessa ragione va, a contrario, esclusa la legittimazione passiva dei figli, dal momento che il fondo patrimoniale non viene costituito con la loro necessaria partecipazione nè a diretto beneficio dei figli, ma per fronte ai bisogni della famiglia, come conferma il disposto dell'art. 171 c.c., che prevede la cessazione del fondo per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il fatto che il giudice, cessato il fondo patrimoniale, possa discrezionalmente attribuire ai figli, in godimento od in proprietà, una quota dei beni destinati, non è un aspetto così rilevante da poter giustificare la legittimazione passiva di quest'ultimi nei giudizi relativi all'istituto in esame, anche perchè si tratta di una facoltà che il giudicante eserciterà - eventualmente - valutando i presupposti sussistenti al momento della cessazione dell'esistenza del patrimonio separato sull'assenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dei figli degli stipulanti, v. Cass. 03/08/2017, n. 19376 15/05/2014, n. 10641 . 7.2. La contestazione poi riferita al presupposto della scientia damni in capo a Fu.Va. si muove inammissibilmente sul piano della valutazione delle prove riservata al giudice del merito secondo peraltro una chiave di lettura evidentemente errata, dal momento che, come noto, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito, non è richiesto l'intento fraudolento, nè è necessaria una specifica conoscenza, nel debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del titolare del credito, essendo sufficiente la consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento in quanto comunque comportante la riduzione della consistenza del proprio patrimonio, poichè destinato ai bisogni della famiglia, in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati v. Cass. 29/07/2004, n. 14489 26/02/2002, n. 2792 01/06/2000, n. 7262 . 8. E' infondato anche il terzo motivo. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito v. ex multis Cass. 05/02/2019, n. 3369 . Nel caso di specie, pertanto, la sussistenza di un tale presupposto non potrebbe essere negata solo in ragione dell'annullamento, con rinvio, da parte della Cassazione penale, della sentenza d'appello che aveva riconosciuto, appunto in sede penale, la responsabilità del F., trattandosi di passaggio giudiziale cui non può certo attribuirsi il contenuto e l'effetto di un accertamento negativo, avente forza di giudicato, delle vantate ragioni di credito risarcitorio. Quanto poi alla contestazione del requisito della scientia damni, con il motivo in esame riferita anche alla posizione del F., valgano le considerazioni sopra espresse, con riferimento alla posizione dell'altra ricorrente, nell'esame del secondo motivo. 9. Deve però a questo punto darsi atto della sopravvenienza, successivamente alla proposizione del ricorso, della sentenza penale della Corte d'appello di Perugia, sezione penale, che, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito del menzionato annullamento della Suprema Corte, ha assolto l'imputato F. dal reato ascrittogli, perchè il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili relative al credito per il quale si è proposta azione revocatoria. La sentenza è stata prodotta dai ricorrenti e nella sua memoria parte resistente ne prende atto e sollecita la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ad agire. I ricorrenti hanno invece chiesto l'accoglimento del ricorso o la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Reputa il Collegio che l'esito debba essere quello della cassazione della sentenza con decisione nel merito di rigetto della domanda. La descritta evenienza determina, infatti, il sopravvenuto venir meno della principale condizione per l'esercizio della proposta azione ex art. 2901 c.c., id est la sussistenza d'un credito, atteso che la titolarità d'un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore. Del pari, la rilevata circostanza determina, altresì, il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, più non sussistendo l'esigenza del mantenimento della disponibilità del bene oggetto posto ad oggetto dell'atto revocando a garanzia del credito. Dovendo entrambe le condizioni - legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore - permanere sino al momento della decisione definitiva, il loro sopravvenuto difetto dev'essere rilevato anche in sede di legittimità e non può che comportare il rigetto nel merito della domanda, ciò cui questa Corte può provvedere ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo all'uopo necessarie ulteriori indagini in fatto, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda stessa v., in tal senso, con riferimento al caso analogo della sopravvenuta estinzione del credito per il quale si agisce in revocatoria, Cass. 04/11/2004, n. 21100 . Deve dunque al riguardo affermarsi il seguente principio di diritto posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poichè gli indicati elementi del rapporto processuale - legitimatio ad causam ed interesse ad agire dell'attore - devono permanere, quali condizioni dell'azione, sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi, che sia fatto constare in pendenza del giudizio di legittimità, deve essere rilevato dalla Corte di Cassazione, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, allorchè non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto nella specie la circostanza del giudicato è stata evidenziata con memoria ai sensi dell'art. 380-bis, dalla parte ricorrente, con produzione della sentenza determinativa del giudicato, ed assentita dalla parte resistente . 10. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del presente di legittimità, atteso che il giudizio penale si è articolato con tre gradi di giudizio ed un rinvio e che, pertanto, data la natura cautelare dell'azione revocatoria e considerata la palese infondatezza della questione dell'annotazione e delle altre svolte con i motivi, la proposizione dell'azione era giustificata, essendone notoriamente il presupposto anche un credito litigioso. p.q.m. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa integralmente le spese processuali.