La rituale costituzione del contraddittorio per l’ammissibilità dell’impugnazione

La disposizione di cui all’art. 348- ter, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prescrive che all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., il giudice, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348- bis, comma 1, c.p.c., deve essere interpretata nel senso che il giudice d’appello è tenuto in ogni caso, a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, solo così potendo darsi effettiva attuazione dal disposto della norma che richiede di sentire previamente le parti .

Lo afferma la Suprema Corte nella sentenza n. 12887/20, depositata il 26 giungo. Il Tribunale di Firenze, adito in primo grado, accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla Curatela del fallimento di una s.r.l., dichiarando inefficaci nei confronti dei creditori gli atti di disposizione compiuti ed aventi ad oggetto il conferimento della nuda proprietà di alcuni immobili in un trust, con intestazione dei relativi diritti e delle competenze di gestione al trustee. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, con ordinanza ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’atto di appello. Interviene così la Corte di Cassazione, cui presentano gravame gli attuali ricorrenti, i quali deducono la nullità dell’ordinanza di secondo grado ai sensi dell’art. 348- bis c.p.c. per violazione degli artt. 102, 331, 348- bis , 348- ter e 350 c.p.c., in quanto i giudici d’appello non avrebbero potuto pronunciarsi sull’inammissibilità dell’impugnazione, in difetto di rituale costituzione del contraddittorio , in quanto non risultava regolarmente citata la società in qualità di trustee, che doveva appunto ritenersi litisconsorte necessario ed avendo chiesto inutilmente alla prima udienza il termine per il rinnovo della notifica dell’atto di impugnazione. Sul punto i Supremi Giudici affermano che la disposizione di cui all’art. 348- ter, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prescrive che all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., il giudice, prima di procedere alla trattazione della causa, sentite le parti , dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’art. 348- bis, comma 1, c.p.c., deve essere interpretata nel senso che il giudice d’appello è tenuto in ogni caso, procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, solo così potendo darsi effettiva attuazione dal disposto della norma che richiede di sentire previamente le parti . A ciò consegue che se dall’esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell’atto d’appello , ovvero risulta che sia stata pretermessa la notifica dell’impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice d’appello è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 350, comma 2, del codice di procedura civile, in difetto dovendo ritenersi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. in quanto affetta da vizio di nullità processuale insanabile .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 gennaio – 26 giugno 2020, n. 12887 Presidente Armano – Relatore Olivieri Fatti di causa Il Tribunale di Firenze, con sentenza 8.2.2017 n. 393, ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria L. Fall., ex art. 66, proposta dalla Curatela del Fallimento Società omissis s.r.l., dichiarando inefficaci nei confronti della massa creditoria gli atti di disposizione compiuti da P.P. ed A., con rogiti in data 2.4.2009 ed in data 26.5.2009, aventi ad oggetto il conferimento della nuda proprietà di alcuni beni immobili appartamenti ad uso abitativo e terreni a destinazione agricola nel trust denominato omissis , con intestazione dei relativi diritti e delle competenze gestionali al trustee, società di diritto neozelandese Intrust Trustees Ltd, e con indicazione dei beneficiari individuati nei rispettivi figli, P.D. ed E., ed in V.D. coniuge del secondo disponente. Il Giudice di primo grado ha ritenuto 1 non legittimati i disponenti ed i beneficiari ad eccepire la nullità della notifica della citazione nei confronti del trustee 2 inammissibile in quanto tardiva e comunque infondata, la eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria nei confronti del trustee, proposta con atto notificato in data 11.7.2004, essendo stata interrotta la prescrizione con la tempestiva notifica dell'atto introduttivo agli altri litisconsorti 3 infondata la richiesta di estromissione della V., in quanto l'intervenuta sentenza di divorzio non incideva sulla indicazione e sulla qualità di beneficiaria 4-fondata la domanda revocatoria sussistendo tanto l' eventus damni quanto la scientia damni , agendo il Fallimento a tutela di un credito risarcitorio per mala gestio degli amministratori della società per condotte illecite agli stessi contestate e realizzate anteriormente alla stipula dei rogiti, che avevano determinato lo stato di dissesto della società la pendenza del distinto giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e L. Fall., art. 146, non impediva infatti la tutela revocatoria, nè rendeva necessaria la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., bene potendo essere dichiarata la inefficacia dell'atto pregiudizievole anche in relazione ad un credito ancora non definitivamente accertato 5 irrilevante l'accertamento della stato soggettivo dei beneficiari trattandosi di atti a titolo gratuito per la revocatoria dei quali non occorreva la participatio fraudis . La Corte d'appello di Firenze con ordinanza resa alla udienza 17.11.2017 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., depositata in data 20.11.2017, ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto da P.A., E., P. e D. i quali hanno proposto distinte impugnazioni. P.P. e D. hanno proposto ricorso per cassazione per saltum , ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale la causa è stata iscritta al RG n. 3476/2018 della Cancelleria di questa Corte. Con autonomo ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, affidato a due motivi, P.P. e D. hanno impugnato la ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello, ed anche P.A. ed E. hanno impugnato con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, affidato ad un unico motivo, e con ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, affidato a due motivi, entrambi i provvedimenti giudiziali di prime e seconde cure la causa è stata iscritta al RG n. 3480/2018 della Cancelleria di questa Corte. Il Fallimento della Società omissis s.r.l. ha resistito, con controricorso, in entrambi i giudizi. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte instando per l'accoglimento deiricorsi straordinari per cassazione, previa riunione delle cause. P.P. e D. hanno depositato, in entrambi i giudizi, memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c Alla adunanza in data 28.5.2019, il Collegio attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni prospettate con i riscorsi straordinari per cassazione ha disposto con ordinanza interlocutoria il rinvio della causa a nuovo ruolo per essere discussa in pubblica udienza. Il Fallimento omissis s.r.l. ha depositato, in entrambe le cause, memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c Ragioni della decisione p. 1. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., della causa iscritta al RG n. 3480/2018, a quella anteriormente iscritta al RG n. 3476/2018, avendo entrambe ad oggetto plurime impugnazioni proposte, rispettivamente, avverso la medesima ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., della Corte d'appello di Firenze ed avverso la medesima sentenza del Tribunale di Firenze n. 393/2017. 1.1 Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1690 del 18/02/1991 id. Sez. 2, Sentenza n. 3004 del 17/02/2004 id. Sez. 2, Ordinanza n. 26622 del 06/12/2005 id. Sez. 5, Sentenza n. 16221 del 16/07/2014 id. Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016 . 1.2 Qualora poi i ricorsi avverso la medesima sentenza abbiano dato luogo a distinte cause iscritte a ruolo l'impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d'impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, semprechè siano stati rispettati i relativi termini cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 26723 del 13/12/2011 . 1.3 Nella specie il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 avverso la ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello di Firenze in data 17/20.11.2017 proposto da P.P. e D. risulta notificato il 15.1.2018, in data anteriore quindi a quello, da qualificarsi pertanto incidentale autonomo essendo stati osservati i termini ex artt. 370 e 371 c.p.c., proposto avverso la medesima ordinanza da P.A. e E., notificato in data 19.1.2018. Analogamente il ricorso ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, proposto da P.P. e D., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Firenze, in data 8.2.2017 n. 393, risulta notificato in data 17.1.2018, mentre il ricorso per saltum proposto da P.A. ed E. avverso la medesima sentenza del Tribunale, risulta notificato successivamente, in data 19.1.2018, e dunque risultando osservati i termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c. va qualificato come ricorso incidentale autonomo. p. 2. Occorre rilevare preliminarmente che le questioni pregiudiziali prospettate con le ordinanze interlocutorie che disponevano il rinvio delle cause per essere discusse in pubblica udienza non hanno trovato idonea risposta neppure all'esito della discussione orale. 2.1 In particolare le parti ricorrenti per saltum nella causa RG 3476/2018, P.P. e D., hanno depositato la cartolina AR della notifica effettuata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., al trustee, in data 24.1.2018, presso il domicilio in OMISSIS indicato dagli stessi costituenti il Trust dalla quale emerge che non è stato possibile consegnare l'atto in quanto la società Intrust Trustees New Zeland Limited risultava sconosciuta . 2.1.1 Alcun rinnovo della notifica del ricorso per saltum, viziata da nullità, era stato poi effettuato nei confronti di V.D 2.2 Quanto alla causa iscritta al RG n. 3480/2018, nessuna delle parti ricorrenti aveva dato seguito alle attività di integrazione del contraddittorio nei confronti del trustee ricorso straordinario principale di P.P. e D. ricorso straordinario incidentale e ricorso incidentale per saltum di P.A. ed E. e della V. riscorso straordinario principale evidenziate nella relativa ordinanza interlocutoria di questa Corte. 2.3 Ritiene, tuttavia il Collegio che non occorre procedere preventivamente all'esame di tali questioni pregiudiziali, così come del pari la questione concernente la tempestività della proposizione dei ricorsi straordinari e per saltum di P.A. ed E. rispetto al termine di decadenza della impugnazione decorrente dalla data della lettura in udienza della ordinanza della Corte d'appello dichiarativa della inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., potendo essere definiti i giudizi riuniti in base alla ragione più liquida . p. 3. Assume carattere logicamente preliminare l'esame del ricorso straordinario per cassazione, proposto invia principale da P.P. e D. RG 3480/2018 , avverso la ordinanza della Corte d'appello di Firenze dichiarativa di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c 3.1 I ricorrenti deducono la nullità della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., per violazione degli artt. 102,331,348 bis e ter c.p.c., art. 350 c.p.c., sostenendo che i Giudici di appello non avrebbero potuto pronunciare sulla inammissibilità della impugnazione, in difetto di rituale costituzione del contraddittorio, in quanto non risultava regolarmente citata la società neozelandese Intrust Trustees Ltd che rivestendo la qualità di trustee doveva ritenersi litisconsorte necessario ed avendo chiesto inutilmente, gli stessi appellanti, alla prima udienza, termine per il rinnovo della notifica dell'atto di impugnazione. 3.2 Il motivo supera il vaglio di ammissibilità. 3.2.1 Priva di fondamento e solo defatigatoria è, infatti, la eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, proposta dal Fallimento, in relazione alla asserita mancanza di definitività della ordinanza prognostica di inammissibilità, sull'assunto non condiviso dal Collegio di una nozione di definitività sostanzialmente coincidente con quella di decisorietà , ipotesi avanzata inizialmente nel precedente di questa Corte Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 8940 del 17/04/2014, ma, successivamente, esplicitamente disattesa dalla sentenza delle Sezioni Unite cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 , cui questo Collegio aderisce, secondo cui la definitività di un provvedimento in rito o di merito va ricollegata esclusivamente all'esaurimento dei rimedi impugnatori apprestati dall'ordinamento, prescindendo, quindi, dalla sua idoneità al giudicato sostanziale del tutto inconferente è, invece, il richiamo del Fallimento all'altro precedente di questa Corte Cass. Sez. 6 2, Ordinanza n. 19944 del 22/09/2014 che afferma il principio per cui quando l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c., venga emanata entro il suo ambito applicativo proprio ndr ossia in esito alla valutazione prognostica negativa dei motivi di gravame, e tale valutazione venga ad essere contestata dalla parte , non vi è spazio per un'autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto . una volta emessa l'ordinanza di inammissibilità, il ricorso per cassazione può essere rivolto avverso il provvedimento di primo grado, secondo quanto dispone l'art. 348-ter, comma 3 risulta, infatti, del tutto evidente la inapplicabilità di tale principio al ricorso straordinario per cassazione , mezzo di impugnazione attraverso il quale non si contesta la valutazione prognostica sul merito, compiuta dal Giudice di appello, ma il vizio di nullità procedimentale o la invalidità strutturale del provvedimento . Se è pur vero che la norma processuale dell'art. 348 ter c.p.c., introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a , conv. in L. n. 134 del 2012, individua quale oggetto della impugnazione soltanto il provvedimento di primo grado , con ciò intendendo negare una impugnazione ordinaria diretta a criticare la valutazione prognostica resa ex ante dalla Corte d'appello, e se non pare dubbio che la ordinanza della Corte d'appello dichiarativa della inammissibilità dell'atto di appello, giusta il sistema normativo che la disciplina, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato quanto alla situazione giuridica sostanziale controversa, attesa la espressa previsione di impugnabilità del provvedimento di primo grado, pur tuttavia questa Corte ha ritenuto di dovere individuare specifici e limitati casi in cui la ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, può essere impugnata con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, in quanto, diversamente, potrebbero determinarsi pregiudizi inemendabili per la parte che, a fronte di un provvedimento invalido quanto a requisiti legali costitutivi essenziali, si vedrebbe precluso in limine il riesame della causa di merito. Tali casi sono stati ravvisati esclusivamente negli errores in procedendo afferenti la stessa ordinanza estranei alla ipotesi di violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la delibazione sul fumus boni juris dell'atto di appello è onnicomprensiva e non si dirige specificamente a ciascun singolo motivo di gravame ed attinenti sia ad i limiti legali di esercizio del potere che alla disciplina del procedimento descritto negli artt. 348 bis e ter c.p.c. vizi processuali in cui sia incorso il Giudice di appello e che l'appellante non potrebbe altrimenti far valere in sede impugnazione della sentenza di primo grado cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016 id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017 id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018 . 3.2.2. Del pari infondata è la medesima eccezione di inammissibilità, sollevata dal Fallimento, sul presupposto della omessa trascrizione, nel ricorso straordinario, dei motivi di gravame dedotti con l'atto di appello dichiarato inammissibile. Il principio che viene invocato dal controricorrente non concerne, infatti, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, proposto averso la ordinanza della Corte d'appello, ma trova applicazione con esclusivo riferimento al ricorso per cassazione proposto per saltum ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3 e che può accedere all'esame della Corte soltanto nel caso in cui il ricorrente abbia assolto all'onere, della integrale trascrizione dei motivi di gravame dedotti con l'atto di appello dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, in quanto adempimento prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e ritenuto indispensabile per consentire a questa Corte di effettuare il controllo in ordine alla insussistenza di un giudicato interno, per omessa impugnazione in grado di appello, formatosi sulle statuizioni della sentenza di primo grado, sottoposte al vaglio del giudice di legittimità cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8942 del 17/04/2014 id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 10722 del 15/05/2014 id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 6140 del 26/03/2015 id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18623 del 22/09/2016 id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 26936 del 23/12/2016 . 3.3 Il primo motivo nullità della ordinanza per violazione degli artt. 102,331,348 bis e ter, 350 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 dedotto con il ricorso straordinario per cassazione è fondato. L'assunto difensivo dei ricorrenti si sostanzia nella tesi secondo cui l'attività di controllo della rituale costituzione del contraddittorio deve, comunque, precedere la pronuncia prognostica ex art. 348 bis c.p.c., ed in difetto di tale previa verifica, la pronuncia resa in carenza di contraddittorio regolarmente instaurato con una delle parti processuale rivestenti la qualità di litisconsorte necessario deve ritenersi inutiliter data , attesa l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale con la conseguenza che il vizio, non sanato con la integrazione successiva del contraddittorio, determina la nullità dello stesso procedimento e del provvedimento che lo definisce. Assume, di contro, la difesa del Fallimento che, dall'espresso tenore della norma di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 1, che dispone all'udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis, comma 1 . , si evincerebbe la volontà del Legislatore di collocare ante omnia la fase di delibazione di manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, e solo nel caso in cui tale valutazione preliminare non risulti preclusiva dello svolgimento del processo il Giudice di appello sarebbe tenuto a procedere alle verifiche pregiudiziali e preliminari di rito e quindi alla trattazione del giudizio. 3.3.1. L'elemento cardine sul quale poggia la ricostruzione del sistema normativo sottoposto all'esame di questa Corte è la qualità di litisconsorte necessario del trustee nel giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., in quanto soggetto che dispone del diritto a lui formalmente intestato ed unico responsabile degli atti di disposizione del diritto, nei rapporti con i terzi ex pluribus, Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011 id. Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014 id. Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015 id. Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017 id. Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 id. Sez. 3, Sentenza n. 13388 del 29/05/2018 . Non può, pertanto, essere condivisa la diversa lettura delle norme prospettata dal Procuratore Generale nella requisitoria orale, il quale ha inteso dare seguito alla tesi generale, concernente la rilevanza della integrità del contraddittorio, esposta nelle conclusioni scritte rassegnate nella fase del procedimento svoltosi con adunanza non partecipata, divergendo poi da essa, nell'esame della fattispecie concreta, sostenendo, da un lato che al trustee non dovrebbe riconoscersi la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c. e che, dall'altro, in ogni caso, non sussisterebbe la esigenza ex art. 331 c.p.c., della partecipazione necessaria del trustee anche alla fase valutativa prognostica dell'atto di appello, non potendo escludersi che la norma, con la espressione sentite le parti , abbia inteso riferirsi soltanto a quelle effettivamente già costituite e non anche alle altre parti, e ben potendo applicarsi anche in tale fase il principio di elaborazione giurisprudenziale cd. della ragione più liquida . 3.3.2. Il thema decidendum , come definito dal motivo di ricorso, richiede di esaminare a la relazione ordinatoria che intercorre tra le questioni pregiudiziali e le questioni di merito, come configurata dalle norme processuali che regolano il procedimento di valutazione prognostica dell'atto di appello b le eventuali deroghe a tale relazione, determinate dalla speciale disciplina del cd. filtro al giudizio di appello. Occorre premettere che l' ordine logico di trattazione delle diverse questioni pregiudiziali e di merito che il Giudice è tenuto ad esaminare secondo una sequenza di passaggi logico-giuridici strumentali ed indispensabili alla realizzazione dello scopo cui tende il processo volto ad assicurare in tempi ragionevoli la tutela del diritto controverso, mediante una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale, direttamente od indirettamente, dedotta in giudizio trova riscontro normativo nell'art. 276 c.p.c., comma 2, relativo al giudice collegiale applicabile al giudice monocratico in virtù degli artt. 281 bis e 281 quater c.p.c., al giudice di appello in base all'art. 131 disp. att. c.p.c., ed alla Corte di cassazione stante la previsione dell'art. 141 disp. att. c.p.c. ed assolve alla funzione di garantire la efficiente tenuta dell'esercizio della potestas decidendi , evitando il trascinamento occulto , nei diversi gradi del giudizio, del vizio processuale insanabile rilevabile anche ex officio che, eccepito dalla parte interessata secundum eventum litis , verrebbe a vanificare e travolgere l'intera attività giudiziale fino allora svolta, o comunque verrebbe a far regredire il processo ove fosse ancora consentito alla fase inziale del primo grado di giudizio vedi Corte Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 25254 del 25/10/2017 secondo cui è possibile rinvenire nell'ordinamento processuale -interpretato alla stregua delle norme costituzionali sopra richiamate il fondamento di un vincolo per il Giudice di merito nell'ordine di esame delle questioni pregiudiziali e di merito, non limitato al disposto dell'art. 276 c.p.c., comma 2, ma esteso anche all'interno di ciascun gruppo di questioni, in quanto risulta funzionale alla realizzazione del giusto processo ed alla attuazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo artt. 97 e 111 Cost., dovendo stigmatizzarsi il frazionamento delle decisioni sulle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito ritualmente dedotte o rilevate . Allo scopo di eliminare il rischio di lungalatenza del vizio processuale insanabile, capace di demolire o far regredire l'intero giudizio alla fase iniziale, la giurisprudenza di questa Corte ha fatto leva sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 18125 del 13/09/2005 vedi Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 che subordina il provvedimento di riunione delle cause, comunque, alle ragioni di economia processuale , da un lato, sterilizzando i vizi di nullità processuale non tempestivamente fatti valere o rilevati attraverso il giudicato Implicito sulla questione pregiudiziale formatosi in conseguenza della omessa impugnazione della pronuncia espressa resa sulla domanda di merito e rispetto alla quale la soluzione della questione pregiudiziale si pone in relazione di implicazione necessaria cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 24883 del 09/10/2008 id. Sez. U, Sentenza n. 29523 del 18/12/2008 dall'altro lato, giustificando la decisione adottata in base alla ragione più liquida , in quanto rispondente al criterio per cui l'ordine di trattazione delle questioni pregiudiziali processuali e preliminari di merito può essere postergato dal Giudice in conformità ad una interpretazione dell'art. 276 c.p.c., costituzionalmente orientata all'art. 111 Cost., comma 1, volta ad evitare inutili sprechi di attività processuale che incidono sulla durata del processo laddove sussista la possibilità di pervenire direttamente ad una pronuncia definitoria dell'intero giudizio, senza arrecare pregiudizio alcuno alle ragioni delle parti cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014 id. Sez. 6-L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 , essendo stato ancora di recente ribadito che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti . Di conseguenza in presenza di un ricorso prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti cfr. Corte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16141 del 17/06/2019 . 3.3.3 In relazione proprio a tale ultimo aspetto e cioè alla assenza di un pregiudizio al diritto di difesa delle parti ex art. 24 Cost. trova il suo limite giustificativo la deroga alla rilevabilità ex officio dei vizi di nullità insanabili del processo, come individuati nel precedente di Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 26019 del 30/10/2008 secondo cui Il potere di controllo delle nullità non sanabili o non sanate , esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 Cost., allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 c.p.c., da parte del litisconsorte pretermesso ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di potestas iudicandi come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell'azione, la decadenza sostanziale dall'azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento - in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poichè si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio costanti sono le pronunce in tema di nullità del procedimento e del provvedimento, reso in difetto del contraddittorio, in violazione dell'art. 102 c.p.c. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8225 del 11/04/2011 id. Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013 id. Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015 id. Sez. 1, Sentenza n. 3621 del 24/02/2016 . Si è, infatti, osservato come, in assenza di alcun pregiudizio per la parte pretermessa, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio cfr. Corte Cass. Sez. U., Ordinanza n. 22818 del 24/10/2006 id. Sez. U., Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012 id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 id. Sez. 3, Sentenza n. 19630 del 3.10.2016, in motivazione . 3.3.4 Tanto premesso, si tratta di verificare se gli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati possano essere calati anche nel procedimento di delibazione sommaria, delineato dal Legislatore della semplificazione ed accelerazione del processo , ed in che limiti debba essere intesa nell'ambito della sequenza delle fasi processuali la limitazione cronologica, espressamente prevista, al cd. filtro preliminare all'accesso al grado di appello, dagli artt. 348 bis e ter c.p.c. D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 , essendo richiesto dalla norma che tale accertamento di ammissibilità preceda inderogabilmente la trattazione della causa che è, invece, disciplinata dall'art. 350 c.p.c Ritiene il Collegio che la soluzione esegetica propugnata dal Fallimento, fondata sull'argomento funzionale, desunto dalla ratio legis della riforma legislativa del 2012, avente l'obiettivo di deflazionare il processo, secondo cui tutte le verifiche delle questioni pregiudiziali ed i relativi provvedimenti da assumere alla udienza di trattazione dal Giudice di appello, debbano essere postergati sempre e comunque alla delibazione sulla inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., possa trovare accoglimento nei soli limiti in cui non venga a porsi irrimediabilmente in conflitto con valori assoluti tutelati dalla Costituzione, quali la garanzia dell'esercizio del diritto di difesa della parte in giudizio e l'effettività della tutela giurisdizionale. Occorre considerare che la opzione legislativa intesa a qualificare la pronuncia prognostica sulla infondatezza dei motivi di gravame come pronuncia in limine di rito inammissibilità art. 348 bis c.p.c., comma 1 , inidonea a determinare l'effetto sostitutivo della decisione di prime cure e dunque insuscettibile di passaggio in giudicato, è strettamente correlata alla espressa prescrizione normativa secondo cui la valutazione di inammissibilità dell'appello deve essere compiuta prima di procedere alla trattazione, sentite le parti art. 348 ter c.p.c., comma 1 . Poichè nel giudizio di appello, alla udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., il Collegio -o il giudice monocratico-deve espletare gli accertamenti preliminari indicati nel secondo e comma 3, adottando i conseguenti provvedimenti 1 verifica la regolare costituzione del giudizio ed ove occorra 2 ordina la integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c. 3 dispone la rinnovazione della notifica dell'atto di appello 4 dichiara la contumacia dell'appellato 5 provvede alla riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza 6 rocede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorra, la comparizione personale delle parti , potrebbe trarsi la conclusione che il Legislatore, fissando il termine per la valutazione prognostica prima di tali adempimenti, abbia avuto l'intento assolutamente prioritario di sottrarre energie processuali al compimento di quelle verifiche pregiudiziali pure altrimenti essenziali, in quanto idonee, se negative, ad impedire lo stesso svolgimento del giudizio che si rivelerebbero del tutto inutili ove l'appello risultasse prima facie inaccoglibile se così fosse si dovrebbe pervenire ad affermare che la fase del filtro è anteposta allo stesso rapporto processuale, in quanto si risolverebbe in una verifica interna preprocessuale che vedrebbe come unici interlocutori la parte appellante ed il Giudice. 3.3.5 Ritiene il Collegio che tale conclusione non possa essere accolta non apparendo dirimente il criterio ermeneutico letterale tratto dal mero elemento cronologico indicato dell'art. 348 ter c.p.c., comma 1 per le seguenti ragioni che concorrono ad evidenziare ed a chiarire l'ineludibile esigenza della corretta instaurazione del contraddittorio già nella fase del filtro, non essendo diversamente interpretabile l'apparente antitesi prima della trattazione e sentite le parti . A- L'art. 348 ter c.p.c., al comma 2, dispone che la ordinanza è pronunciata solo quando, sia per la impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'art. 333, ricorrono i presupposti di cui dell'art. 348 bis, comma 1 , con ciò presupponendo riferendosi all'ordinario svolgimento del processo la regolarità degli atti introduttivi del giudizio di appello ed, in particolare, la regolare attuazione degli adempimenti connessi alla vocatio in jus dell'appellato, in relazione tanto ove effettuata alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, quanto alla valida notifica dell'atto di appello, idonea a determinare per il destinatario la insorgenza dei termini di decadenza previsti dagli artt. 333 e 343 c.p.c Ne segue che il riferimento, contenuto nella disposizione processuale, ad un atto appello incidentale proprio dell'appellato ed innescato dalla rituale notifica dell'appello principale, induce a ritenere che la corretta instaurazione del contraddittorio costituisca necessario presupposto per il vaglio del filtro, non essendo coerente ipotizzare che la norma abbia inteso limitare la estensione della pronuncia prognostica alle impugnazioni incidentali proposte soltanto da quelle parti destinatarie di una rituale notifica dell'appello principale od ancora abbia inteso riferirsi all'evento, del tutto eccentrico e marginale, della autonoma iniziativa della parte che proponga prima ancora di avere ricevuto la consegna dell'atto di appello notificatole dal primo impugnante una distinta impugnazione avverso la medesima sentenza che in quanto cronologicamente successiva viene a qualificarsi per ciò stesso incidentale, pretermettendo in modo del tutto irragionevole di tenere conto anche del diritto, spettante alle altre parti cui la notifica della impugnazione principale fosse stata del tutto omessa od invalidamente eseguita di proporre autonome impugnazioni incidentali, tanto più se tali parti rivestissero la qualità di litisconsorti necessari, in quanto coinvolte nel medesimo unico rapporto controverso, od in quanto parti in cause inscindibili. B- L'art. 348 bis c.p.c., comma 1, dispone che la impugnazione Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o la improcedibilità dell'appello , è dichiarata inammissibile con ordinanza quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta . Tale disposizione non definisce una gerarchia nell'ordine logico di esame delle questioni pregiudiziali in relazione al tipo di provvedimento definitorio, nè definisce tanto meno una obbligatoria scansione tra fasi processuali volta a riservare ad una apposita udienza l'esame della prognosi di ammissibilità merito dell'atto di appello l'esplicito richiamo alle altre pronunce di inammissibilità od improcedibilità previste dagli artt. 325-327, 342 e 348 c.p.c., che richiedono l'esaurimento delle attività di verifica delle questioni litis ingressum impedientes da svolgere alla udienza di trattazione e se negative comportano l'invito alle parti a precisare le proprie conclusioni art. 352 c.p.c., comma 1 , non consente di espungere la fase relativa al vaglio di ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dalla udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., collocandola in una fase anticipata e comunque al di fuori di tale udienza come peraltro appare confermato dall'incipit dell'art. 348 ter c.p.c., comma 1, Alla udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione , se non altro perchè il provvedimento di inammissibilità merito deve essere adottato con ordinanza nel contraddittorio delle parti sentite le parti e la previsione di una udienza diversa ed anticipata rispetto a quella di trattazione, verrebbe a contrastare con lo stesso scopo di semplificazione ed accelerazione perseguito dalla riforma legislativa del 2012. L'inciso iniziale della disposizione processuale di cui all'art. 348 bis c.p.c. Fuori dei casi in cui . , si limita infatti ad evidenziare soltanto la differente tipologia provvedimentale che caratterizza le diverse pronunce in rito, terminative del processo di secondo grado, da adottare nella forma della ordinanza o della sentenza in relazione a ciascuno dei diversi casi la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., è provvedimento diverso dalle altre pronunce di inammissibilità e di improcedibilità dell'appello ex artt. 325,327,342 c.p.c. , da adottare in limine alla medesima udienza di trattazione , come emerge dell'art. 348 ter c.p.c., comma 1, che richiede però che il vaglio-filtro preceda la successiva attività di trattazione in senso stretto della causa art. 348 ter c.p.c., comma 1, prima di procedere alla trattazione . E' necessario, quindi, intendersi sul significato da attribuire a tale espressione normativa, dovendo individuarsi quali tra le attività demandate al Giudice di appello, alla udienza ex art. 350 c.p.c., debbano e possano essere ritenute residuali rispetto alla valutazione prognostica del filtro di ammissibilità ex art. 348 bis c.p.c C- Questa Corte nell'esaminare la diversa questione attinente la sovrapponibilità dell'oggetto della pronuncia prognostica di inaccoglibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., con quello della pronuncia sulla misura cautelare relativo alla valutazione del fumus boni juris dei motivi di impugnazione resa alla adunanza camerale ex art. 351 c.p.c., comma 3, sulla istanza di sospensione di efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., ha osservato, fornendo un'ampia ricostruzione del sistema, che La riforma del 2012 diretta come le precedenti novelle del 2006 e del 2009 a introdurre nel sistema giustizia civile, in rispetto dei valori costituzionali e delle reali esigenze tanto pubbliche quanto private, una semplificazione acceleratoria ha inserito nella preesistente struttura dell'appello gli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per aggiungere, a quelle di dichiarazione con sentenza di inammissibilità dell'appello per motivi di diritto e di improcedibilità dell'appello, una antecedente nella sequenza procedurale fattispecie di dichiarazione con ordinanza succintamente motivata di inammissibilità di merito Questa valutazione è collocata all'udienza di cui all'art. 350 , e precisamente prima di procedere alla trattazione, sentite le parti la valutazione dell'ammissibilità dell'appello sotto il profilo prognostico del merito non è rimessa a una scelta discrezionale di opportunità del giudice o a un'istanza dell'appellato, bensì art. 348 bis, comma 1 è oggetto di un vaglio dal quale il giudice comunque non può distogliersi, venendo a completare la parimenti obbligatoria verifica di rito sull'ammissibilità e sulla procedibilità. Non è pertanto qualificabile come un nuovo elemento frutto di un impulso di parte o di un'iniziativa ufficiosa, bensì è riconducibile alle obbligatorie verifiche da cui prende le mosse la concreta vicenda procedurale proprio perchè, allora, questo vaglio dell'ammissibilità dell'appello in punto di merito si trova ontologicamente in limine sarebbe senz'altro illegittimo, dopo avere già avviato la trattazione stricto sensu , regredire per rivalutare questa questione preliminare, già decisa, anche implicitamente, nel senso della ammissibilità procedendo oltre la fase delle verifiche iniziali esplicito è al riguardo l'art. 348 ter, che al comma 1 stabilisce che la decisione sull'inammissibilità di merito deve essere presa prima di procedere alla trattazione , identificando così un insuperabile punto di arrivo che conferisce una stabilità procedurale, di natura in senso lato preclusiva. cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12293 del 15/06/2016, in motivazione . La Corte nella sentenza in rassegna è pervenuta, quindi, a concludere che, attenendo entrambi i provvedimenti ad una medesima valutazione inerente il fumus boni juris della impugnazione, l'eventuale anticipazione del vaglio-filtro dalla udienza di trattazione alla adunanza camerale fissata ai sensi dell'art. 351 c.p.c., comma 3, non violasse la garanzia del contraddittorio essendo comunque assolto l'obbligo di sentire le parti, andando in conseguenza esente da vizi per errores in procedendo la ordinanza della Corte territoriale non adottata alla udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., ma comunque prima della trattazione Corte Cass. n. 12293/2016 cit. . La questione esaminata nel precedente di legittimità è strettamente rilevante alla soluzione della questione posta avanti questo Collegio, atteso che se è pur vero che l'adunanza camerale di cui all'art. 351 c.p.c., comma 3, costituisce una fase meramente eventuale e potrebbe anche non tenersi, è altrettanto vero che qualora, invece, venga fissata l'adunanza camerale, si richiede comunque la previa notificazione del ricorso per la comparizione delle parti e dunque la necessaria integrità del contraddittorio indipendentemente dal rilievo che questa sia richiesta per la fase del subprocedimento incidentale introdotto dalla istanza di sospensione, e venga tenuta distinta dalla integrità del contraddittorio nel successivo giudizio di appello , essendo pertanto imposto al Giudice di verificare eventuali nullità o difetti della notifica del ricorso, ordinandone la rinnovazione ed indicando i litisconsorti pretermessi. E non pare dubbio, allora, che risulta del tutto incompatibile l'ipotesi formulata sull'assunto che le parti da sentire ex art. 348 ter c.p.c., siano solo quelle ritualmente citate di una diversa considerazione della integrità del contraddittorio nella adunanza camerale ex art. 351 c.p.c., comma 3, ed invece nella fase del filtro di ammissibilità alla udienza di trattazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 1 e art. 350 c.p.c., ipotesi che oltre a non trovare alcuna giustificazione logica o sistematica, esporrebbe la norma processuale sul filtro a fondati rilievi di illegittimità costituzionale. Tenuto conto, pertanto, che il vaglio di ammissibilità merito è collocato alla udienza di trattazione e quindi all'interno e non fuori e prima del giudizio di appello, il limite cronologico previsto dall'art. 348 ter c.p.c., comma 1 prima di procedere alla trattazione non può ritenersi assoluto ma deve essere necessariamente ridimensionato, non potendo essere riferito al compimento di tutte indistintamente quelle attività di verifica pregiudiziale o preliminari che sono contemplate dall'art. 350 c.p.c., rimanendo sottratte quelle attività, indicate dell'art. 350 c.p.c., comma 2, indispensabili a controllare e realizzare la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti che debbono partecipare al giudizio di appello. D- Un corretto inquadramento dello strumento processuale previsto dall'art. 348 bis c.p.c., non può prescindere dalla considerazione che tanto il vaglio-filtro, quanto le altre pronunce di inammissibilità previste per gli altri casi la pronuncia di inammissibilità per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ed ex art. 345 c.p.c., comma 1 od ancora per difetto di legittimazione attiva della parte appellante non soccombente o per carenza di interesse, non essendo state investite tutte le diverse rationes decidendi idonee a sostenere il capo di sentenza impugnato , hanno ad oggetto i medesimi motivi dell'atto di appello, e più esattamente la capacità a monte di tali motivi di veicolare un nuovo giudizio di merito. Tale circostanza tende a rendere meramente teorica la postergazione delle altre attività di verifica pregiudiziale e preliminare tra cui anche la verifica della competenza ex art. 341 c.p.c. rispetto alla valutazione prognostica di inaccoglibilità dell'appello non pare dubbio, infatti, che, nella pratica, il Giudice di merito, alla udienza di trattazione, verrà ad esaminare il fumus boni juris dei motivi di gravame in quanto, sulla base degli stessi elementi di valutazione, si riconosca anche competente a conoscere della impugnazione l'appellante si sia costituito tempestivamente art. 348 c.p.c. i motivi appaiano sufficientemente specifici e comprensibili e non introducano domande od eccezioni nuove diversamente non potendo il Giudice di merito che risolversi a pronunciare la inammissibilità ex artt. 342 o 345 c.p.c. , ed investano compiutamente le rationes decidendi sui capi impugnati verifica del giudicato interno rispetto al quantum devolutum . Il frazionamento tra le diverse attività relative al filtro ed alle predette verifiche pregiudiziali, fondato su una rigida sequenza gerarchica tra le stesse, imposto dall'art. 348 ter c.p.c., comma 1, può apparire allora appare del tutto enfatico ed il limite cronologico indicato nella norma prima della trattazione sembra più che stabilire un ordine gerarchico tra le questioni pregiudiziali, soltanto fornire al Giudice un'ulteriore opzione di definizione del giudizio di appello, da preferire ove le altre verifiche pregiudiziali richiedano una maggiore complessità di indagine o, nel caso ad esempio dell'art. 342 c.p.c., vengano a precludere, per difetto di specificità, soltanto uno o soltanto alcuni tra plurimi motivi di gravame . In tale caso la opzione viene ad essere rimessa al Giudice in base a mere ragioni di convenienza e speditezza nell'esame delle diverse questioni pregiudiziali processuali, tutte egualmente incidenti sulle condizioni di accesso dei motivi di appello all'esame del merito, dovendo quindi escludersi che la norma sia espressione di una scelta legislativa volta a costruire il filtro prognostico come autonomo procedimento rispetto al giudizio di appello, disciplinato secondo criteri del tutto indipendenti rispetto alla verifica delle questioni pregiudiziali inerenti quel giudizio e che attribuiscono assoluta prevalenza allo scopo acceleratorio e deflattivo dei processi di impugnazione, a discapito anche delle esigenze attinenti alla regolare costituzione del contraddittorio e dunque delle attività previste dall'art. 350 c.p.c., comma 2 , e dovendo, piuttosto, riconoscersi alla disposizione dell'art. 348 ter c.p.c., comma 1, una funzione di normativizzazione del principio giurisprudenziale di definizione del processo in base alla ragione più liquida , che, come è stato posto in rilievo precedentemente, può trovare applicazione esclusivamente laddove non risulti in alcun modo pregiudicato l'interesse sostanziale ed il diritto di difesa delle altre parti in causa con la conseguenza che la norma processuale, nella parte in cui prescrive che la valutazione prognostica sull'ammissibilità-merito dell'atto di appello debba prescindere dalla attività di trattazione, non può sottrarsi alla interpretazione costituzionalmente orientata all'art. 24 Cost. nella sua applicazione processuale di cui all'art. 101 c.p.c. e dunque alla salvaguardia dei diritti attribuiti alla parte. Ciò non toglie di riconoscere alla scelta compiuta da Giudice, tra la panoplia degli indicati strumenti di verifica pregiudiziale, carattere conformativo della successiva attività processuale tale scelta opera in funzione del principio della ragionevole durata del processo, sicchè la preclusione all'ulteriore svolgimento del giudizio di appello determinata dalla opzione per la pronuncia di maggiore estensione quale è la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non consente poi al Giudice di appello come peraltro delineato dal sistema normativo, che rende ricorribile per saltum la sentenza di primo grado avanti la Corte di cassazione di rilevare preclusioni determinate da altri impedimenti pregiudiziali per così dire di minore ampiezza ad es. per difetto di specificità dei singoli motivi di gravame , e così del pari, ritenuto di definire con sentenza di inammissibilità od improcedibilità il giudizio di appello, il Giudice di secondo grado cui fosse rimessa la causa a seguito di cassazione della pronuncia in rito, non potrebbe riesaminare nuovamente in via pregiudiziale ex art. 348 bis c.p.c., la ammissibilità-merito dell'atto di appello, essendo tenuto invece a procedere all'esame dei motivi di gravame pervenendo alla pronuncia sul merito. 3.4 Questa sembra al Collegio l'unica strada percorribile ove si intendano eliminare i sospetti in ordine alla legittimità costituzionale della norma processuale con riferimento ai parametri dell'art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, dubbi di costituzionalità che verrebbero ad insorgere nel caso in cui si dovesse privilegiare in modo assoluto l'interesse alla rapida definizione dei processi, consentendo che la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., possa essere adottata prescindendo del tutto a dall'assegnazione del termine ex art. 291 c.p.c., per il rinnovo della notifica dell'appello invalidamente eseguita b dalla integrazione anche necessaria del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c La diversa soluzione prospettata dalla difesa del Fallimento, dovrebbe logicamente condurre, infatti, alla necessitata conclusione che il sistema del filtro prognostico ideato dal Legislatore si dovrebbe configurare anche in assenza della instaurazione di un rapporto processuale tra le parti appellanti ed appellate come una sorta di fase monistica analoga a quella della introduzione del giudizio attraverso il deposito nella Cancelleria del Giudice del ricorso che instaura soltanto tra la parte appellante ed il Giudice di appello un procedimento separato diretto esclusivamente ad un mero controllo documentale di congruità tra i capi di sentenza impugnati ed i motivi di gravame proposti, indipendentemente quindi dalla verifica di tutte le altre condizioni e requisiti processuali richiesti dalla legge per l'esercizio della potestas decidendi ed indipendentemente dall'esame delle controdeduzioni e degli appelli incidentali eventualmente proposti dalle parti appellate procedimento pertanto avulso dal giudizio di appello, e nel quale l'appellato non è chiamato ad interloquire in ordine alla pronuncia del Giudice di ragionevole probabilità di accoglimento dell'atto di appello. Tale ricostruzione della disciplina del filtro viene infatti a contrastare, come si è evidenziato in precedenza, con lo stesso disposto letterale della norma del codice che, se per un verso non consente di delineare affatto un autonomo procedimento ante causam , per l'altro verso richiede quale presupposto di validità della pronuncia sull'ammissibilità-merito che le parti e quindi anche l'appellato od i litisconsorti appellati siano sentite art. 348 ter c.p.c., comma 1, e che, se l'appellato ha proposto impugnazione incidentale, il Giudice è tenuto ad estendere il controllo preventivo del filtro anche ai motivi del gravame incidentale art. 348 ter c.p.c., comma 2 previsioni che introducono modalità e condizioni procedimentali, che se disattese bene possono veicolare contestazioni volte a fare valere i vizi di validità della ordinanza di inammissibilità. I vizi propri , di natura processuale, che affliggono l'ordinanza prognostica dichiarativa di inammissibilità sono stati, peraltro, indicati in senso solo esemplificativo nel precedente di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, avendo evidenziato le Sezioni Unite che, oltre alle violazioni desumibili dalla stessa disciplina normativa che regola i presupposti legali sia positivi insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, che negativi cause con intervento obbligatorio del PM cause condotte con rito di sommario cognizione ed il procedimento verifica in limine litis e sentite le parti , alla luce delle considerazioni finora espresse circa il fondamento e le ragioni della ricorribilità della ordinanza in esame ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, non può escludersi la denunciabilità degli errores in procedendo nei limiti della compatibilità logica e/o strutturale dei medesimi con il contenuto tipico della decisione espressa nell'ordinanza suddetta . . E dunque tra tali errores in procedendo non vi è ragione di escludere l'irrituale instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra appellante ed appellati. Può dunque affermarsi il seguente principio la disposizione dell'art. 348 ter c.p.c., comma 1, laddove prescrive che All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis, comma 1 . deve essere interpretata nel senso che il Giudice di appello è tenuto, in ogni caso, a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, solo così potendo darsi effettiva attuazione al disposto della norma che richiede di sentire previamente le parti. Ne segue che se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello, o risulta che sia stata pretermessa la notifica della impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il Giudice di appello è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350 c.p.c., comma 2, in difetto dovendo ritenersi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., in quanto affetta da vizio di nullità processuale insanabile . p. 4. Si deve ora procedere all'accertamento, nel concreto, della lamentata lesione del diritto di difesa della parte nei confronti della quale risulta invalidamente eseguita la notifica dell'atto di appello. Al riguardo occorre osservare che a l'azione revocatoria L. Fall., ex art. 66 art. 2901 c.c. ha per oggetto la inefficacia relativa dell'atto dispositivo nella specie il trasferimento, con atti notarili in data 2 aprile e 22 maggio 2009, della proprietà formale degli immobili in capo al trustee b il trustee società di diritto neozelandese Intrust Trustees New Zeland Ltd è litisconsorte necessario unitamente ai disponenti P.P. ed A. risulta che il trustee in primo grado è stato ritualmente citato e non si è costituito, venendo dichiarato contumace mentre in secondo grado il trustee non è stato validamente citato, e non vi è stata sanatoria, in difetto di spontanea costituzione ed in difetto di ordine di rinnovazione della notifica dell'atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c 4.1 Orbene, diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore Generale, non sembra possa dubitarsi della partecipazione necessaria al giudizio revocatorio ex art. 2901 c.c., del trustee. Le parti contraenti degli atti dispositivi della proprietà degli immobili conferiti in Trust, sono i soggetti naturalmente destinatari della pronuncia dichiarativa della inefficacia del trasferimento del diritto in danno dei creditori concorsuali, rappresentati dal curatore fallimentare, consentendo tale pronuncia a quest'ultimo, in base al titolo esecutivo ottenuto nel distinto giudizio di accertamento del credito, di agire esecutivamente effettuando il pignoramento degli immobili predetti, come se tali beni non fossero fuoriusciti dal patrimonio dei disponenti-debitori che le parti contraenti dell'atto revocando, avente ad oggetto il trasferimento di diritti, siano parti necessarie è affermazione consolidata in giurisprudenza Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11150 del 16/07/2003 id. Sez. 6 2, Ordinanza n. 23068 del 07/11/2011 . 4.2 Diversa è invece la posizione chi i beneficiari finali dei beni destinati in Trust possono rivestire nel medesimo giudizio nel caso in cui l'atto dispositivo preveda contestualmente l'attribuzione ad essi di diritti parziari o facoltà di godimento attuale sui beni conferiti in Trust, solo in quest'ultimo caso venendo in questione la necessità della partecipazione al giudizio anche dei beneficiari cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 , od ancora nel caso di atti di disposizione a titolo oneroso tenuto conto che, in quel caso, tra gli elementi della fattispecie è indicato anche lo stato soggettivo dell'acquirente legittimandosi la estensione del litisconsorzio necessario anche ai beneficiari, in considerazione della funzione peculiare dell'istituto come delineato dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985 attraverso il quale si realizza la scissione, nell'atto dispositivo, dell'aspetto formale, che legittima passivamente il titolare formale del diritto sul bene, da quello sostanziale, che legittima passivamente il titolare effettivo dell'interesse sostanziale della operazione negoziale voluta dal disponente, da individuarsi appunto nel beneficiario quale destinatario finale dell'attribuzione del diritto patrimoniale, dovendo riferirsi la verifica della gratuità od onerosità all'interesse sostanziale che permea la causa della complessiva operazione negoziale e non alla intestazione formale del diritto che assume carattere meramente strumentale rispetto al risultato finale voluto cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13388 del 29/05/2018 . 4.3 Senza dover ripercorrere la evoluzione giurisprudenziale in materia è sufficiente rammentare che l'istituto in questione realizza, attraverso lo strumento della segregazione dei beni rispetto al patrimonio, tanto del disponente, quanto del trustee, lo scopo di sottrarre il bene in Trust dall'azione esecutiva dei creditori personali dell'uno e dell'altro a tal fine indipendentemente dal legame obbligatorio tra il disponente ed il trustee che trova fondamento nel rapporto gestorio e fiduciario avente ad oggetto la amministrazione dei beni e l'incarico di destinarli al termine del Trust ai beneficiari eventualmente indicati la titolarità dei poteri di disposizione inerenti la proprietà dei beni viene formalmente attribuita al trustee, il quale proprio in base all'acquisto di detta titolarità è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011 Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014 id. Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015 id. Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015 id. Sez. 1, Sentenza n. 25800 del 22/12/2015 id. Sez. 3 -, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017 . Dunque nella individuazione delle parti necessarie del giudizio ex art. 2901 c.c., non può prescindersi dal rilievo per cui la intestazione formale del diritto sul bene conferito in Trust comporta la legittimazione passiva del trustee, in quanto titolare del diritto ceduto in base all'atto dispositivo e del quale si domanda l'inefficacia relativa. p. 5. Tanto premesso la Corte d'appello non risulta essersi uniformata al principio di diritto enunciato, avendo omesso di disporre la integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del trustee. La ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto affetta dal vizio di nullità denunciato dai ricorrenti, deve essere pertanto cassata con rinvio della causa al Giudice di appello in altra composizione che provvederà ad emendare il vizio di invalidità riscontrato, ed a liquidare anche le spese relative al giudizio di legittimità. p. 6. Con il secondo motivo del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 RG 3480/2018 , P.P. e D. deducono la nullità della ordinanza dichiarativa di inammissibilità della Corte d'appello, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 3, sul presupposto che, avendo la ordinanza-filtro ex art. 348 bis c.p.c., carattere decisorio e dunque avendo natura sostanziale di sentenza, la stessa doveva essere sottoscritta non soltanto dal presidente del Collegio ma anche dal giudice estensore . Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di compiuta descrizione del fatto processuale, e comunque infondato. 6.1 I ricorrenti hanno omesso di riferire quale fosse il Giudice relatore nel Collegio. Dal verbale della udienza 17.11.2017, cui è allegata anche la ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., sottoscritta dal solo presidente, non è dato infatti rilevare se e quale tra i Giudici a latere fosse stato nominato relatore, ovvero se invece lo stesso presidente fosse relatore. In difetto il motivo di ricorso si palesa del tutto carente in ordine alla descrizione del fatto processuale rimanendone quindi precluso l'accesso al sindacato di legittimità, atteso che il Giudice di legittimità, in caso di ricorso inteso a far valere vizi inerenti l'attività processuale, è investito del potere di esame diretto agli atti del giudizio di merito, purchè il vizio di nullità processuale sia stato ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 id. Sez. L, Sentenza n. 8008 del 04/04/2014 id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 id. Sez. L -, Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 . 6.2 Il motivo è in ogni caso infondato. Il principio giurisprudenziale che ricollega il tipo di mezzo impugnatorio alla natura sostanziale del provvedimento giudiziale, indipendentemente dalla forma in cui risulta emesso si veda, con specifico riferimento all'impiego improprio della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 1914 del 02/02/2016. Vedi Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15776 del 29/07/2016 id. Sez. 3 -, Sentenza n. 15644 del 23/06/2017 id. Sez. 1-, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018 id. Sez. 3, Sentenza n. 3980 del 12/02/2019 id. Sez. 2, Sentenza n. 20926 del 05/08/2019 , sicchè un provvedimento adottato erroneamente con ordinanza, che avrebbe invece dovuto assumere la forma di sentenza, deve essere gravato nei termini e con le forme previsti per le impugnazione delle sentenze e salvo che il Giudice non abbia inteso espressamente qualificare sebbene erroneamente il rito applicabile, con conseguente legittimazione della parte ad avvalersi del mezzo impugnatorio che quel rito prevede, prevalendo in tal caso il principio di apparenza posto a tutela dell'affidamento della parte processuale , non trova applicazione qualora sia la stessa norma di legge a definire espressamente la forma del provvedimento in relazione all'effetto da produrre nella specie la voluntas legis è inequivoca nell'aver prescelto la forma della ordinanza per definire in limine il giudizio di appello, in quanto coerentemente correlata all'effetto pregiudiziale in rito di precludere l'accesso al sindacato di merito sui motivi di gravame. 6.2.1 La peculiarità dei caratteri solo parzialmente ed eccezionalmente riconoscibili nella ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della decisorietà e di definitività che caratterizzano in senso sostanziale la sentenza, esclude una assimilabilità totale della ordinanza dichiarativa di inammissibilità al regime formale della sentenza ed infatti questa Corte ha precisato come una pronuncia a carattere decisorio siccome emessa in un giudizio che verte su situazioni di diritto soggettivo o delle quali è comunque prevista la piena giustiziabilità che non sia in sè altrimenti modificabile ma che tuttavia non possa ritenersi definitiva con riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio rappresenta di fatto ipotesi particolarissima, essenzialmente connessa all'assoluta novità che il meccanismo costituito dagli artt. 348 bis e ter c.p.c rappresenta nel nostro ordinamento cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, in motivazione . Con la conseguenza che proprio a causa di tale assoluta peculiarità e della inaccettabilità delle conseguenze, incompatibili con il dettato costituzionale, cui condurrebbe la rilevata assenza di entrambi i requisiti indispensabili a riconoscere la natura sostanziale di sentenza, consente di giustificare la ricorribilità ex art. 111 Cost., comma 7, della ordinanza-filtro, diversamente non potendo la parte far valere con la impugnazione della decisione di primo grado i vizi di nullità propri di un provvedimento non oggetto di impugnazione Se tale ordinanza non fosse impugnabile non sarebbe perciò in alcun modo sindacabile la decisione che nega alla parte il giudizio d'appello, ossia l'impugnazione idonea a provocare un riesame della causa nel merito non limitato al controllo di vizi specifici ma inteso ad introdurre un secondo grado in cui li giudizio può essere interamente rinnovato non in funzione dell'esame della sentenza di primo grado ma come nuovo esame della controversia, sia pure nei limiti del proposto appello ibidem . Questa stessa Corte, con riferimento ad analoga ordinanza di inammissibilità-merito art. 360 bis c.p.c. ha, peraltro, rilevato come non è più ormai condivisibile l'idea secondo la quale l'inammissibilità del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalità in cui il suo contenuto è espresso, restando estranea alla figura dell'inammissibilità ogni valutazione che attinga il merito. Al contrario, il legislatore ha fatto mostra di utilizzare a più riprese la categoria dell'inammissibilità, per facilitare una decisione in limine litis, anche in presenza di ragioni di merito che risultino agevolmente percepibili e siano perciò suscettibili di un più snello iter motivazionale si pensi all'art. 348-bis c.p.c., dettato per il giudizio d'appello, pur nell'evidente differenza che quell'ipotesi d'inammissibilità presenta rispetto a quella qui in esame se ne farà cenno in seguito , ma si pensi anche all'art. 606 c.p.p., in materia d'inammissibilità del ricorso per cassazione in campo penale. cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 7155 del 21/03/2017 . 6.2.2 Non vi è dunque ragione di privare il provvedimento di cui all'art. 348 bis c.p.c., così come disciplinato dal Legislatore nel voluto raccordo di forma ed effetto, dei caratteri strutturali previsti per la ordinanza collegiale, per la quale è prescritta dall'art. 134 c.p.c., la sottoscrizione soltanto del presidente . p. 7. L'accoglimento del primo motivo del ricorso straordinario per cassazione principale proposto da P.P. e D. RG n. 3480/2018 , infondato il secondo motivo, determina la cassazione della ordinanza della Corte d'appello di Firenze in data 17.11.2017 n. 869 dichiarativa di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con conseguente rinvio della causa al medesimo Giudice in grado di appello, in diversa composizione, che provvederà ad emendare il vizio processuale riscontrato conformandosi al principio di diritto enunciato, ed a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. La cassazione della ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell'appello, determina l'assorbimento dell'esame delle questioni relative al ricorso straordinario per cassazione incidentale proposto da P.A. ed E. RG n. 3480/2018 ed il venire meno dell'obbligo di pronuncia di questa Corte, per sopravvenuto difetto del presupposto legale previsto dall'art. 348 ter c.p.c., comma 3, sui motivi dei ricorsi per cassazione per saltum , proposti dai medesimi ricorrenti, principali ed incidentali, avverso la sentenza n. 393/2017 del Tribunale di Firenze. P.Q.M. Dispone la riunione della causa iscritta al RG n. 3480/2018 alla causa iscritta al RG n. 3476 accoglie il primo motivo del ricorso straordinario per cassazione principale proposto da P.P. e D., dichiarato infondato il secondo motivo dichiara assorbito l'esame del ricorso straordinario per cassazione incidentale proposto da P.A. ed E., nonchè l'esame dei ricorsi per cassazione per saltum proposti dai medesimi ricorrenti, principali ed incidentali, avverso la sentenza n. 393/2017 del Tribunale di Firenze cassa la ordinanza in data 17.11.2017 n. 869 della Corte d'appello di Firenze, in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.