Inammissibile il ricorso se manca la data di rilascio della procura alle liti

In materia di protezione internazionale, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Dunque, è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui è stata conferita.

Così ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 12337/29, depositata il 23 giugno. In un contenzioso per la concessione ad un cittadino straniero della protezione internazionale e umanitaria, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal richiedente alla luce della non specificità ed incompletezza della procura alle liti allegata dal difensore quale ultimo foglio dell’atto spillato al ricorso e priva di data di rilascio , in violazione dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, che prescrive che il difensore debba certificare la data del rilascio in suo favore, al fine di dare conto del suo conferimento in una data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. In proposito i Giudici ricordano che la giurisprudenza Cass. n. 17717/18 ha stabilito che è costituzionalmente legittimo l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 ove stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso in Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria. Inoltre la Cass. n. 30620/19 ha pronunciato l’inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce. Infatti, la certificazione relativa al fatto che il conferimento della procura sia avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato è un atto di fidefacienza e tale certificazione implica necessariamente l’asseverazione qualificata da parte del difensore abilitato. Pertanto, la Cassazione ribadisce Cass. n. 1044/2020 che in materia di protezione internazionale , ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/208, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, apposta su foglio spillato all’atto non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria . Chiarito questo, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 26 febbraio – 23 giugno 2020, n. 12337 Presidente Scaldaferri – Relatore Campese Fatti di causa 1. N.J. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto n. 3427/2018, reso dal Tribunale di Brescia e depositato il 3 settembre 2018, che ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente inattendibili, e, in ogni caso, non afferenti ad alcuna delle ipotesi che consentono il riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. Ragioni della decisione 1. Le formulate censure prospettano I Difetto di motivazione/Motivazione insufficiente , quanto al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, assumendosi non essere stata in alcun modo scalfita la credibilità generale del richiedente II Difetto di motivazione/Difetto di istruttoria , quanto ai presupposti per la valutazione per il riconoscimento della protezione umanitaria III Violazione di legge/errata applicazione di legge , in punto di giudizio di vulnerabilità, anche comparata, quanto alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. 2. Il ricorso è inammissibile, posta la non specificità ed incompletezza della procura allegata dal difensore quale ultimo foglio dell’atto spillato al ricorso , documento nel quale non è indicata la data di rilascio, e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio in suo favore , quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato cfr., in senso assolutamente analogo, ex multis, Cass. n. 2342 del 2020 Cass. n. 1044 del 2020 Cass. n. 1043 del 2020 . 2.1. Deve osservarsi che già questa Corte ha statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per tassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 Cfr. Cass. n. 17717 del 2018 e, in fattispecie analoga a quella odierna, Cass. n. 30620 del 2019 ha concluso per la inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce perché, niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna”. 2.2 Invero, la specialità della norma deriva dalla particolare connotazione pubblicistica che la certificazione , quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura per esso, non si ha, infatti, mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, e all’art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi, invece, al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato ne deriva che tale certificazione implica, di necessità, l’asseverazione qualificata - possibile solo in capo al difensore investito dell’incarico ad impugnare per cassazione ed a ciò abilitato - della presenza del richiedente protezione - di regola - nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore la locuzione impiegata certificazione , rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, ed alla correlativa responsabilità, appare, invero, strettamente connessa ad un modo predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del conferimento dell’incarico rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo - come visto - della sottoscrizione e della sua provenienza e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c. , una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, attribuita ex lege al difensore abilitato 2.3. In continuità, dunque, con Cass. n. 1044 del 2020, va ribadito che, in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, apposta su foglio spillato all’atto non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria. 2.4. Non vi è necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dovendosi, invece, dare atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo cfr. Cass. n. 5955 del 2014 Cass., S.U., n. 24245 del 2015 Cass., S.U., n. 15279 del 2017 e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto , mentre spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.