Escluso il rischio di uno sradicamento della famiglia albanese: negata l’autorizzazione alla permanenza in Italia

Ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 286/1998, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12269/20, depositata il 23 giugno. La Corte d’Appello di Bologna confermava il rigetto della richiesta di autorizzazione a permanere sul territorio italiano presentata da due cittadini albanesi, in quanto genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, ai sensi dell’ art. 31 d.lgs. n. 286/1998 . La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione. I genitori lamentano sostanzialmente l’omesso giudizio prognostico sul pericolo per i minori di un danno grave ed irreparabile per il loro sviluppo psicofisico in caso di rientro in Albania. Il ricorso risulta infondato. Il Collegio richiama i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza secondo cui la temporanea autorizzazione a permanere in Italia del familiare del minore in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico , non richiede necessariamente situazioni di emergenza o contingenza eccezionali legate alla salute, potendo invece riferirsi a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave Cass.Civ. n. 21799/10 . L’art. 31 d.lgs. n. 286/1998 non può infatti essere interpretato in senso restrittivo essendo diretto alla tutela del diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori. Sarà dunque necessario da parte del giudice un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita a cui sarebbe esposto in caso di allontanamento dei genitori o sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto Cass.Civ. n. 4197/18 . Inoltre, è stato affermato che il diniego dell’autorizzazione non può essere basato sulla pronuncia di condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero . Ancora, è stato evidenziato che comunque è necessario procedere ad un circostanziato esame della situazione particolare sia del fanciullo sia del familiare , complessivo e non astratto, potendo dare rilievo, pur a fronte di condanne per determinati reati del familiare, al percorso di reinserimento sociale concretamente dimostrato ed alla sussistenza di una relazione genitoriale positiva tra familiare e minore Cass. Civ. 15750/19 . La giurisprudenza ha sottolineato anche che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore , che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. n. 286/1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi , comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore , non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa non potendosi intendere la normativa in esame come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, cosicché sul richiedente l’autorizzazione incombe, pertanto, l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore Cass.Civ. n. 773/20 . In conclusione, la pronuncia impugnata risulta conforme agli insegnamenti giurisprudenziali citati avendo rilevato che i minori si trovavano sul territorio italiano da meno di due anni e che il nucleo familiare non era sufficientemente radicato in Italio, circostanze che hanno permesso di escludere il rischio di uno sradicamento dei minori.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 6 marzo – 23 giugno 2020, n. 12269 Presidente Scaldaferri – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Bologna, con decreto n. cronol. 187/2019, depositato il 12/6/2019, ha respinto il reclamo di L.N. e L.I. , di nazionalità albanese, in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori L.G. , nato a D. Albania il omissis , e L.E. , nato a K. Albania il omissis , avverso il decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di Bologna del 24/9/2018, che aveva respinto la richiesta dei genitori dei minori di autorizzazione a permanere sul territorio italiano, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, in forza del diritto all’unità e coesione famigliare. In particolare, la Corte di merito ha rilevato che, anche a prescindere dai precedenti penalmente rilevanti del padre dei minori, risalenti nel tempo, e dalla condotta incensurata della madre, non era stato neppure dedotto un pregiudizio per i minori, nati in Albania e residenti in Italia solo dal 2017, derivante dall’allontanamento dall’Italia insieme ai genitori, non risultando il nucleo neppure integrato in detto paese, non svolgendo i genitori attività lavorativa ed essendo ospitati dal fratello della reclamata, e non risultando le patologie, di cui sarebbero affetti i due minori moderate anomalie epilettiche , per uno, e manifestazioni allergiche , per l’altro , non curabili in Albania. Avverso il suddetto decreto, L.N. e L.I. , in proprio e nella qualità, propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, che non svolge attività difensiva . È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Ragioni della decisione 1. I ricorrenti lamentano, con il primo ed il secondo motivo, la violazione ì, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, per avere la Corte di merito omesso di effettuare un giudizio prognostico sul pericolo per i minori di un danno grave ed irreparabile per il loro sviluppo psicofisico, sulla base del loro radicamento in Italia e della situazione attuale dell’Albania 2. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate. Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21799/2010, ha affermato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute, ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto , pur dovendo trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare conf.Cass. 25419/2015 Cass. 29795/2017 . In una recente pronuncia Cass.4197/2018 si è poi ulteriormente chiarito che in tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicché la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione ne consegue che le situazioni che possono integrare i gravi motivi di cui al citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 non si prestano ad essere catalogate o standardizzate, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto con particolare attenzione, oltre che alle esigenze di cure mediche, all’età del minore, che assume un rilievo presuntivo decrescente con l’aumentare della stessa, e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l’aumentare dell’età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità affettiva nel delicato periodo di crescita . Le Sezioni Unite si sono poi di recente pronunciate Cass. 15750/2019 sulla questione relativa alla corretta interpretazione del D.P.R. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in punto di rilievo del comportamento, incompatibile con la permanenza in Italia, del familiare del minore straniero, che si trovi nel territorio italiano, oltre che ai fini della revoca come prescritto nella norma citata anche ai fini del diniego dell’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia, affermando che in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto . Le Sezioni Unite, ribadendo dunque che funzione della disposizione è quella di salvaguardare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l’allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’esistenza e che l’interesse del familiare ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio , hanno affermato che la norma sulle attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia intende assicurare che la fattispecie permissiva non si risolva in un evento controproducente per il fanciullo od intollerabile per le ragioni interne di ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato e che l’attività del familiare incompatibile con la permanenza in Italia è destinata a rilevare, per esigenze logico-sistematiche, non solo in fase di revoca dell’autorizzazione ma anche in fase di rilascio della stessa. Le Sezioni Unite hanno evidenziato in motivazione che comunque è necessario procedere ad un circostanziato esame della situazione particolare sia del fanciullo sia del familiare , complessivo e non astratto, potendosi, ad es., dare rilievo, pur a fronte di condanne per determinati reati del familiare art. 4 T.U.I., comma 3 , al percorso di reinserimento sociale concretamente dimostrato ed alla sussistenza di una relazione genitoriale positiva tra familiare e minore. Sempre questa Corte Cass.773/2020, ha di recente ribadito che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa , non potendosi intendere la normativa in esame come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, cosicché sul richiedente l’autorizzazione incombe, pertanto, l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore . Nella specie, la Corte d’appello, correggendo la motivazione del decreto del Tribunale nel quale si era dato rilievo a fattori irrilevanti, quali i precedenti penali del padre e la condotta della madre incensurata ma non dissociatasi dalle condotte del marito , ha dato rilievo al fatto che i minori si trovavano da meno di due anni nel territorio italiano, che il nucleo famigliare non era sufficientemente integrato in Italia, cosicché i minori non subirebbero alcun rischio di sradicamento ambientale, in caso di rientro in Albania, dove sono nati inoltre, i minori, ad avviso della Corte di merito, non sono affetti da patologie non curabili in Albania. Trattasi di valutazione di merito Cass. 277/2020 , insindacabile in sede di legittimità, che non collide con i principi di diritto sopra enucleati da questa Corte nelle pronunce richiamate peraltro, nè l’età sotto i dieci anni dei due minori, nè il rischio del loro allontanamento dall’Italia e del rientro in Paese, asseritamente caratterizzato da un livello di vita inferiore sotto il profilo del generale benessere della popolazione, di per sé, possono costituire circostanze sufficienti a ritenere la sussistenza dei detti gravi motivi. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.