Multa per eccesso di velocità in discussione: non basta l’annotazione degli agenti sull’affidabilità dell’autovelox

Necessario un nuovo processo in Tribunale. Ai Giudici il compito di controllare se sono state effettuate le fondamentali verifiche sull’apparecchio.

Automobilista sanzionato per eccesso di velocità grazie all’occhio elettronico dell’autovelox. A rimettere tutto in discussione è però un dettaglio non secondario la mancata prova relativa alla taratura e all’ omologazione . Su questo fronte, difatti, non può bastare la generica attestazione – apparecchio debitamente omologato e revisionato – messa nero su bianco dagli agenti Cassazione, ordinanza n. 11776/20, sezione sesta civile, depositata il 18 giugno . Risale a oltre nove anni fa il controllo che ha beccato l’automobilista a violare i limiti di velocità. Decisivo il dato fornito dall’ autovelox . A mettere in discussione la solidità di quel dato è però la mancata prova su omologazione e taratura dell’apparecchiatura . Su questo punto è centrato il ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell’automobilista, ricorso che è sufficiente per mettere in discussione la decisione con cui in Tribunale, confermando il pronunciamento del Giudice di Pace, era stata sancita la legittimità della contravvenzione. In particolare, il legale premette che è fondamentale la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità e osserva che, in questo caso, si è riconosciuta rilevanza probatoria alla generica attestazione debitamente omologata e revisionata” apposta dagli agenti in relazione all’obbligo circa la taratura e l’omologazione dell’autovelox . Invece, tale attestazione, priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura non è sufficiente, sempre secondo il legale, ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata , e quindi non può porre in capo all’automobilista l’onere di fornire la prova del malfunzionamento dell’apparecchio. Le osservazioni proposte dal legale sono ritenute corrette, poiché, spiegano i Giudici della Cassazione, la dicitura che l’apparecchiatura era debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/15. Proprio alla luce della decisione della Consulta si è stabilito che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e si è chiarito che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate . Ciò significa che la posizione dell’automobilista dovrà essere nuovamente esaminata in Tribunale, dove i giudici dovranno appurare se siano state effettuate le necessarie verifiche sull’autovelox, non potendo essere sufficiente, in questa ottica, l’annotazione degli agenti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 dicembre 2019 – 18 giugno 2020, n. 11776 Presidente Lombardo – Relatore Casadonte Rilevato che - De Pa. ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della contravvenzione elevata il 2/6/2011, ai sensi dell'art. 142 comma 8 C.d.S., per violazione dei limiti di velocità - il Giudice di pace di Roma ha rigettato l'opposizione e modificato autonomamente la sanzione aggravandola - l'opponente ha quindi impugnato in appello la decisione denunciando vari vizi anche procedurali in cui sarebbe incorso il giudice di pace - il Tribunale di Roma, quale giudice d'appello, ha rigettato il gravame in punto di legittimità e fondatezza della contestazione ma ha ridotto la sanzione alla misura originaria e accolto l'appello nella parte relativa alla condanna inflitta al soccombente per il rimborso delle spese dell'amministrazione vittoriosa, dal momento che il funzionario delegato non aveva allegato la nota delle spese di lite al contempo il giudice d'appello ha statuito sulle spese della fase di appello disponendone la compensazione nella misura di un quarto e ponendole per la parte restante a carico del De Pa. - la cassazione della pronuncia d'appello è chiesta con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 bis cod. proc.civ., cui resiste con controricorso l'intimata Roma Capitale - su proposta del relatore è stata fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Considerato che - con il primo motivo si censura la decisione d'appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione della legge n. 273 del 1991, del D.M. n. 1123 del 2005, art. 4, nonché delle norme Internazionali UNI 30012, UNI 10012, delle raccomandazioni OIML D19 e D20, le quali prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità e l'indicazione nel verbale delle medesime e degli art. 115,116 cod. proc. civ. e art. 2697, comma 2, cod. civ., per avere il giudice d'appello riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione debitamente omologata e revisionata apposta dai verbalizzanti in relazione all'obbligo circa la taratura ed omologazione dell'apparecchio elettronico di rilevazione - detta attestazione, priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell'apparecchiatura come disposto dall'art. 45, comma 8, del C.d. S., non sarebbe, ad avviso del ricorrente, sufficiente ai fini dell'affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata e non porrebbe, come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato, l'onere in capo all'opponente di fornire la prova dell'asserito malfunzionamento - con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omessa contestazione immediata della violazione - con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio di soccombenza attesa la errata condanna del ricorrente alle spese di lite - con il quarto motivo si denuncia la condanna del ricorrente pagamento di compensi di lite illegittimamente liquidati - il primo motivo di ricorso è fondato - la dicitura che l'apparecchiatura era debitamente omologata e revisionata non soddisfa le esigenze di affidabilità dell'omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 45 comma 6 C.d. S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura - è stato chiarito, infatti, successivamente alla sopra richiamata declaratoria di incostituzionalità, che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate cfr. Cass. 533/2018 id. 32369/2018 - pertanto, nel caso di specie occorre fare applicazione di questo principio con conseguente necessità che il giudice proceda a verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l'annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non è coperta da fede privilegiata - conseguentemente la censura deve essere accolta - l'accoglimento del primo motivo assorbe, per sopravvenuto difetto di interesse cfr. Cass. 28663/2013 , l'esame degli altri motivi del ricorso - in conclusione, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrata, che si conformerà al principio di diritto sopra richiamato e provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.