Fascicolo processuale mancante: se la parte non l’ha ritirato volontariamente il giudice deve disporne la ricerca

Laddove risulti mancante il fascicolo di parte o alcuni dei documenti ritualmente prodotti, la parte, che non li abbia volontariamente ritirati, deve dedurre l’involontarietà di tale circostanza. Il giudice sarà in tal caso tenuto ad ordinare la ricerca o a disporre la ricostruzione della documentazione mancante.

Lo si legge nell’ordinanza della Suprema Corte n. 10945/20, depositata il 9 giugno. Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, rigettava la domanda di pagamento proposta da un società per la fornitura di apparecchiature mediche alla ASL convenuta. Secondo il giudice non era stata fornita la prova della pretesa attorea per l’inidoneità, a tal fine, della produzione in giudizio delle sole fatture attestanti la fornitura. La Corte d’Appello, rilevando il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado , rigettava il gravame. La società soccombente ha dunque proposto ricorso in Cassazione. La ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 168 e 169 c.p.c., nonché degli arttl 72, 73, 74 e 77 disp. att. c.p.c. e vizio di motiviazione in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la domanda per difetto di prova documentale nonostante il fascicolo di parte di primo grado fosse stato validamente trasmesso unitamente a quello d’ufficio , non risultando alcuna annotazione del suo ritiro a cura della parte. La doglianza viene accolta. Il Collegio ricorda che, in virtù del principio dispositivo delle prove , laddove al momento della decisione risultino mancanti nel fascicolo di parte alcuni documenti ritualmente prodotti, se ne presume, in mancanza della denunzia di altri eventi, il ritiro volontario a cura della parte medesima la quale infatti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti . Di conseguenza, è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza di tali documenti e il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o a disporre la ricostruzione della documentazione mancante laddove risulti l’ involontarietà di tale circostanza. Nel caso in esame la parte aveva affermato di non poter depositare il fascicolo di parte di primo grado a causa della chiusura della sezione distaccata di Pozzuoli , alla quale era seguito il trasferimento di tutti i fascicoli ivi conservati. La Corte d’Appello avrebbe dunque dovuto disporre d’ufficio le opportune ricerche dei fascicoli oppure concedere un termine per la ricostruzione in caso di esito negativo delle ricerche. Per questi motivi, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 9 gennaio – 9 giugno 2020, n. 10945 Presidente D’Ascola – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza n. 614/2013, rigettava la domanda proposta da B.H.B.L. Italia s.r.l. nei confronti della ASL Napoli 2 Nord di pagamento della complessiva somma di Euro 65.075,58, dovuta a titolo di forniture di apparecchi e protesi acustiche effettuate dal 2005 al 2010, ritenendo non provata la pretesa attorea in quanto non idonea, a detti fini, la produzione in giudizio delle sole fatture attestanti la fornitura. In virtù di appello interposto da B.H.B.L. Italia s.r.l., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 1001/2018, preliminarmente rilevando il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado, rigettava il gravame e, per l’effetto, confermava la pronuncia di primo grado condividendone le argomentazioni, anche per non essere riscontrabile la diversa tesi difensiva dell’appellante. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli la Audionova Italia s.r.l. già B.H.B.L. Italia s.r.l. propone ricorso per cassazione, notificato in data 4 ottobre 2018 alla Regione Campania - ASL Napoli 2 Nord, fondato su unico motivo. La ASL Napoli 2 Nord è rimasta intimata. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5 , su proposta del relatore, regolarmente notificata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Atteso che con l’unico motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115, 168 e 169 c.p.c., nonché agli artt. 72, 73, 74, 77 disp. att. c.p.c., oltre a vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia. In particolare, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la domanda attorea per difetto di prova documentale, nonostante il fascicolo di parte di primo grado, con allegata la documentazione comprovante il credito, fosse stato validamente trasmesso alla Corte di appello unitamente a quello d’ufficio, non risultando alcuna annotazione in ordine al suo intervenuto ritiro a cura della parte. La censura è fondata e va accolta. Deve premettersi che in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti. Ne consegue che è onere della parte dedurre l’incolpevole mancanza ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione mancante ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione Cass. 26 aprile 2017 n. 10224 . Nel caso in esame la ricorrente, dopo aver affermato di non avere potuto depositare il fascicolo di parte del primo grado a causa della chiusura del Tribunale - Sezione distaccata di Pozzuoli, che aveva comportato il trasferimento di tutti i fascicoli ivi conservati, correttamente ritiene che i giudici del gravame, nell’apprezzare l’idoneità dei documenti ai fini della prova, avrebbero dovuto disporre d’ufficio le opportune ricerche dei fascicoli ovvero concedere un termine per la ricostruzione, in caso di esito negativo del primo accertamento. Nella specie la Corte di merito ha disatteso tali principi. Infatti, è pacifico che il documento di interesse, rilevante per la decisione della controversia, fosse stato prodotto già in primo grado inoltre la parte aveva denunciato l’impossibilità oggettiva di ritirare il fascicolo a causa della nota chiusura del Tribunale - Sezione distaccata di Pozzuoli. Non vi erano, quindi, elementi idonei a ritenere che il mancato reperimento del documento al momento della decisione fosse ricollegabile al 7 comportamento colpevole della parte. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un riesame della controversia alla luce dei principi sopra affermati. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.