Procedimento per la nomina di un componente del collegio arbitrale e spese processuali

Nel procedimento per la nomina di un arbitro nell’inerzia della parte interessata, è ammessa la pronuncia sulle spese laddove sia ravvisabile un conflitto tra le parti le cui posizioni riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c. .

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10985/20, depositata il 9 giugno. Il Presidente del Tribunale di Verona rigettava la richiesta di una S.r.l. di nomina del secondo arbitro , componente del costituendo collegio arbitrale, poiché spettante, ai sensi del contratto di subappalto stipulato tra le parti, alla controparte rimasta inerte. La decisione si fondava sul fatto che l’istante mirava a far accertare agli arbitri la prededuzione del proprio credito nella procedura di concordato preventivo avviata dalla controparte. Le spese processuali venivano poste a carico della società istante, la quale ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. limitatamente a tale profilo. La Corte ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pronuncia sulle spese nei procedimenti camerali , seppur privi di natura contenziosa in senso tecnico, è consentita laddove sia ravvisabile un conflitto tra le parti le cui posizioni riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c. Cass.Civ. n. 28331/17 n. 2757/12 . Tale orientamento si è affermato con riferimento al procedimento ex art. 2409 c.c. o al procedimento camerale di reclamo, i quali, pur essendo calati nell’ambito della c.d. volontaria giurisdizione, sono suscettibili di configurare situazioni di contrapposizione conflittuale tra le parti . Posta tale premessa e tornando al merito della questione, laddove il Presidente del Tribunale sia chiamato ex art. 810, comma 2, c.p.p. alla nomina di un arbitro nell’inerzia della parte interessata e provvede dunque in funzione sostitutiva della volontà negoziale, deve limitarsi alla verifica formale dei requisiti per la nomina previsti dalla clausola compromissoria, astenendosi dalla risoluzione di ogni questione giuridica tra le parti. Nel caso in esame però il Presidente del Tribunale di Verona non si è limitato alla verifica formale dei presupposti per la sostituzione della volontà negoziale, ma si è ingerito nella decisione devoluta agli arbitri . Il provvedimento impugnato ha quindi erroneamente applicato l’art. 91 c.p.c. con la condanna alle spese processuali in un caso non previsto dalla legge, ravvisando il presupposto della soccombenza” per ragioni del tutto estranee al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 febbraio – 9 giungo 2020, n. 10985 Presidente Sambito – Relatore Scotti Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte, rilevato che con decreto del 14/6/2018 il Presidente del Tribunale di Verona ha rigettato, con aggravio delle spese del procedimento, la richiesta proposta dalla s.r.l. S. Impianti Sportivi di nomina, nell’inerzia della controparte, del secondo arbitro, componente del collegio arbitrale costituendo, ai sensi dell’art. 17 del contratto di subappalto intercorso fra le parti, spettante a La Primavera Costruzioni s.r.l. in concordato preventivo che si era opposta alla nomina, sostenendo l’improcedibilità dell’istanza l’istanza era stata respinta dal Presidente del Tribunale perché la ricorrente mirava a far accertare dagli arbitri la prededuzione del credito, attribuendo loro un potere di decisione che spettava solo al Tribunale ordinario, tramite il giudice delegato avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, la S. Impianti Sportivi, limitatamente alla statuizione di condanna relativa alle spese processuali, svolgendo tre motivi, tutti formulati per violazione c/o falsa applicazione di legge con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 810 c.p.c., comma 3, perché il decreto aveva ravvisato la soccombenza della parte istante per ragioni del tutto estranee al procedimento per la nomina di arbitro su ricorso di uno dei contendenti con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 169 bis L. Fall., perché il decreto aveva ravvisato la soccombenza della parte istante, ritenendo estranea la procedura concursale al contratto intercorso con La Primavera Costruzioni con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., e dei principi generali del giusto processo del diritto di difesa e alla precostituzione del giudice naturale artt. 111, 24 e 25 Cost. , perché il decreto aveva ritenuto la competenza esclusiva del giudice delegato a decidere sulla natura prededucibile del credito al ricorso ha resistito la Primavera Costruzioni in concordato preventivo, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o rigetto in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione dell’inammissibilità del ricorso le parti hanno illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, le rispettive difese ritenuto che la pronuncia sulle spese nei procedimenti camerali, pur non aventi natura contenziosa in senso tecnico, è comunque consentita, secondo la giurisprudenza di questa Corte, laddove si profila un conflitto tra le parti, le cui posizioni con riguardo al provvedimento richiesto assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento all’applicazione estensiva dell’art. 91 c.p.c. Sez. 6 - 1, n. 28331 del 28/11/2017, Rv. 647284 - 02 Sez. 1, n. 11503 del 12/05/2010, Rv. 613224 Sez. 1, n. 2757 del 23/02/2012, Rv. 621563-01 Sez. 2, n. 1856 del 30/01/2006, Rv. 587510-01 Sez. 2, n. 7644 del 13/04/2005, Rv. 581696 - 01 non a caso, la giurisprudenza in tal senso si è formata con riferimento al procedimento ex art. 2409 c.c., o al procedimento camerale di reclamo, suscettibili pur nell’ambito della c.d. volontaria giurisdizione di configurare situazioni di contrapposizione conflittuale fra le parti assimilabili a quelle della giurisdizione contenziosa il Presidente del Tribunale, chiamato ex art. 810 c.p.c., comma 2, alla nomina di un arbitro nell’inerzia della parte interessata, provvede in tal senso in funzione sostituiva della volontà negoziale delle parti, con attività a cui è estranea la risoluzione di ogni questione giuridica che contrappone le parti, limitandosi alla verifica, in linea formale, dei presupposti per la nomina la nomina dell’arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., comma 2, deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria con intervento del presidente del tribunale in funzione integrativo-sostitutivo della volontà negoziale, ove questa non sia contra legem o non più concretamente attuabile Sez. 1, 20/04/2016, n. 7956 per tale ragione la giurisprudenza di questa Corte ritiene che sia inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, trattandosi di un provvedimento privo di carattere decisiorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata Sez.1, 09/07/2018, n. 18004 Sez.1, 18/5/2007, n. 11665 Sez.1, 6/6/2003 n. 9143 nella fattispecie il Presidente del ‘Tribunale non si è limitato alla verifica formale dei presupposti per l’attività di integrazione-sostituzione della volontà negoziale di sua spettanza ma si è ingerito nel contenuto della decisione devoluta agli arbitri effettivamente quindi, il provvedimento impugnato ha erroneamente applicato l’art. 91 c.p.c., con la condanna alle spese processuali in un caso non previsto dalla legge, ravvisando il presupposto della soccombenza per ragioni del tutto estranee al procedimento nell’ambito del quale è stato emesso non si può ritenere che la censura sia preclusa dalla mancata e comunque inammissibile impugnazione del merito del provvedimento di diniego di nomina, come eccepito dal controricorrente e indicato nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., perché la ricorrente si limita a contestare la valutazione di soccombenza espressa dal provvedimento, privo di attitudione al giudicato, senza impugnarlo nel merito in questa sede il ricorso va dunque accolto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in punto condanna al pagamento delle spese processuali e compensa le spese del giudizio di legittimità.