Contratto di fideiussione tra persona fisica e ente creditizio: si applica il foro del consumatore?

Ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, il giudice di merito è chiamato a verificare, secondo tutte le circostanze concrete, se il contraente possa essere qualificato come consumatore, nozione che risponde al criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10673/20, depositata il 5 giugno. Il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza in ordine alla richiesta di un avvocato di liquidazione del compenso professionale spettante per l’opera difensiva prestata a favore delle controparti in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo. Veniva infatti accolta l’eccezione dei resistenti che invocavano la competenza territoriale del Tribunale di Padova quale foro del consumatore. L’ordinanza è stata impugnata con regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 2, lett. b , Direttiva n. 93/2013 la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione . Il giudice nazionale deve dunque verificare, secondo tutte le circostanze concrete , se il contraente possa essere qualificato come consumatore. Laddove, come nel caso di specie, si tratti di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale , spetta al giudice determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata. Precisa dunque la Corte che gli artt. 1, paragrafo 1 e 2, lett. b , Direttiva 93/13 devono essere, in definitiva, interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società . Infatti i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere, pertanto, valutati, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire Cass. n. 32225/18 , con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale , dando, appunto, rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore . Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che gli opponenti avevano agito per scopo connessi all’attività svolta in qualità soci ovvero consiglieri di amministrazione della società garantita o, comunque, preposti alla sua gestione. Per questi motivi, accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna dinnanzi al quale rimette le parti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 dicembre 2019 – 5 giugno 2020, n. 10673 Presidente D’Ascola – Relatore Dongiacomo Rilevato che 1. il tribunale di Bologna, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il tribunale di Padova il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che - B.G.L. , con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’opera difensiva prestata, in qualità di avvocato, in favore di G.S. , di G.O. e di T.A. nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dagli stessi, quali fideiussori della Belvedere s.p.a., nei confronti della Novaedil s.r.l., definito con sentenza del tribunale di Padova in data 21/3/2018 - i resistenti, costituendosi tempestivamente, avevano eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale di Bologna in favore di quello di Padova in ragione, tra l’altro, dell’inderogabile competenza del foro del consumatore, essendo tutti i resistenti nella circoscrizione di Padova ed avendo prestato la garanzia fideiussoria a titolo personale e non quali amministratori della società Belvedere ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale sul rilievo che a dall’esame della scrittura privata del 3/2/15, con cui la Belvedere s.p.a. ha riconosciuto il proprio debito per Euro 108.686,90 in favore della società creditrice , si evince che i tre resistenti, insieme al sig. G.P. , si costituivano garanti e condebitori solidali della società debitrice personalmente, senza esplicitarne i motivi e in assoluta assenza di riferimenti circa eventuali cariche o ruoli ricoperti all’interno della società b dall’esame della visura camerale della s.p.a. Belvedere si evince che la stessa è un’impresa edile con 28 addetti, la cui composizione societaria è costituita al 97,27 % da una società di capitale anglosassone di nome Co. Build Go LDT e al 2,73 % da tale S.R. , soggetto estraneo al presente giudizio la compagine amministrativa della suddetta società è composta da 5 soggetti tra cui il presidente del Consiglio di Amministratore Amministrazione G.P. , l’amministratore delegato G.F. e tre consiglieri nelle persone di G.L. , O.M. e G.S. solamente quest’ultimo è l’unico soggetto coinvolto nel presente procedimento il tribunale, quindi, dopo aver ricordato che, in base alla direttiva Europea n. 93 del 2013 ed al codice del consumo, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, ha ritenuto, per un verso, che nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente, e, per altro verso, che, nel caso in esame, due dei tre resistenti non hanno assunto la garanzia nell’ambito di un’attività imprenditoriale e professionale in quanto solo Silvio G. riveste una carica nella società debitrice, in qualità di semplice consigliere, mentre G.O. e T.A. risultano estranei alla compagine amministrativa per cui, posto che il credito azionato dal ricorrente è unitario e solidale tra le parti e che i resistenti G.O. e T.A. devono indubbiamente qualificarsi come consumatori , la competenza spetta al foro del consumatore, da individuarsi nel tribunale di Padova 2. B.G.L. , con ricorso notificato in data 14/1/2019, ha impugnato, per un motivo, la predetta ordinanza con regolamento di competenza il ricorrente, in particolare, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla competenza territoriale previste dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e della L. n. 794 del 1942, art. 28, in relazione ai criteri di competenza di cui all’art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto applicabile il foro del consumatore così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, nel caso di specie, l’obbligazione fideiussoria è stata obiettivamente e soggettivamente contratta come un’obbligazione di garanzia inerente l’attività imprenditoriale che gli opponenti esercitavano, a vario titolo e con varie funzioni societarie, al tempo in cui prestarono la garanzia poi azionata, nei loro confronti, dalla società creditrice gli attori, invero, ha proseguito il ricorrente, all’epoca dei fatti, rivestivano nella Belvedere s.p.a. le seguenti cariche sociali G.O. era socio G.S. , figlio di G.P. e fratello di G.O. , era dipendente e direttore tecnico T.A. era l’amministratore delegato la fideiussione del 3/2/2015, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, riporta specificamente le sottoscrizioni dei garanti nei seguenti termini Belvedere s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. T.A. , oltre ai nomi del socio Sig. G.P. , in proprio quale garante e del socio sig. G.O. , in proprio quale garante , del consigliere di amministrazione della Belvedere sig. G.S. , in proprio quale garante , e dell’amministratore delegato della Belvedere s.p.a. nonché nipote dei soci G.P. e G.O. sig. T.A. , in proprio quale garante la visura storica della s.p.a. Belvedere, infine, ha concluso il ricorrente, indica G.O. come il socio fondatore della società, nella quale ha ricoperto tutte le cariche di vertice dell’amministrazione, ed espone che, alla data del 26/6/2015, i fratelli G.P. e G.O. erano soci per una percentuale pari al 47,5% per ciascuno. Ritenuto che 3.1. la nozione di consumatore , ai sensi della Direttiva n. 93 del 2013, art. 2, lett. b , ha un carattere oggettivo e dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione v. ord. del 19/11/2015 della Corte Giustizia UE in C-74/15, punto 27 - spetta, dunque, al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva - nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata - gli artt. 1, paragrafo 1 e 2, lett. b , della direttiva n. 93 del 2013, art. 1, paragrafo 1 e 2, lett. b , devono essere, in definitiva, interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società 3.2. i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere, pertanto, valutati, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire Cass. n. 32225 del 2018 , con riferimento alle parti dello stesso e non già del distinto contratto principale , dando, appunto, rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria citata - all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore considerato, quanto al caso di specie, che 4.1. il giudizio innanzi al tribunale Padova, in relazione al quale l’avv. B.G.L. ha esercitato l’attività difensiva, chiedendo poi il pagamento del compenso professionale, ha per oggetto le pretese creditorie asseritamente maturate nei confronti degli opponenti, quali garanti di una società di capitali e cioè la Belvedere s.p.a. , per aver sottoscritto, in data 3/2/2015, una fideiussione che ne ha garantito il debito verso la s.r.l. Novaedil 4.2. tale contratto, come risulta dalle visure camerali agli atti del giudizio, è stato sottoscritto da soggetti che, al momento di tale stipulazione o, comunque, nel periodo in cui la stessa è stata presumibilmente oggetto di trattativa e di conclusione, erano soci ovvero consiglieri di amministrazione della società garantita o, comunque, preposti alla sua gestione in particolare, come gli stessi convenuti hanno riconosciuto v. la comparsa di risposta, p. 4 , G.O. era socio della Belvedere per una quota di 2.375.000 Euro, pari al 47,5% del capitale sociale e, fino al 24/12/2014, direttore tecnico della stessa nonché, fino al 25/11/2014, suo amministratore delegato G.S. ne era, fino al 24/12/2014, il responsabile tecnico T.A. , infine, era componente del suo consiglio di amministrazione ed amministratore delegato 4.3. dev’essere, pertanto, escluso che gli opponenti abbiano agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale dagli stessi svolta cfr. Cass. n. 780 del 2016, secondo cui, nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa, come nella specie, in un giudizio inerente l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente , per cui, non venendo nella specie in rilievo la disciplina dettata per il consumatore, è erronea la declaratoria di incompetenza territoriale fondata sull’applicazione del foro del consumatore ritenuto, quindi, che il ricorso è fondato e dev’essere, come tale, accolto e, cassata l’ordinanza impugnata, dev’essere dichiarata la competenza del tribunale di Bologna, innanzi al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle pese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte così provvede accoglie il ricorso cassa l’impugnata ordinanza e dichiara la competenza del tribunale di Bologna, innanzi al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.