Mancata attestazione di conformità all’originale, ricorso improcedibile

La copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate senza l’attestazione di conformità all’originale fanno considerare il ricorso privo della dimostrazione della regolarità della notifica e quindi della tempestività del deposito stesso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10429/20, depositata il 3 giugno, intervenuta nell’ambito di una controversia vertente su un regolamento di competenza del Tribunale adito in secondo grado. Il ricorso, per quel che interessa in tale giudizio, appare però improcedibile, poiché, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la disciplina del procedimento di regolamento di competenza , di cui all’art. 47 c.p.c., è integrabile, con il limite della compatibilità, con quella dell’ordinario ricorso per cassazione e dunque l’inosservanza del termine di deposito del ricorso comporta l’improcedibilità dell’istanza di regolamento . A ciò consegue che la parte ricorrente deve depositare il ricorso con la relata di notifica entro 20 giorni dall’ultima notifica a pena di inammissibilità. Nel caso in esame, il ricorso è stato notificato tramite PEC in tal caso, la parte ricorrente ha l’onere di depositare copia cartacea del ricorso, del messaggio di posta elettronica cui era allegato, della relata di notifica e della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. Ma tale deposito, come ormai noto, da solo non è sufficiente, poiché le regole del processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità, essendo dunque necessario il deposito di copie cartacee di tutti gli atti processuali. La mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti rende improcedibile il ricorso. Nel caso in esame, la copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate dalla ricorrente sono prive di attestazione di conformità all’originale, pertanto il ricorso va considerato – per i Giudici di legittimità – privo della dimostrazione della regolarità della notifica e quindi della tempestività del deposito stesso va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 dicembre 2019 – 3 giugno 2020, n. 10429 Presidente Frasca – Relatore Scrima Considerato che la Ditta G.C. Autotrasporti ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di CEMA RICAMBI S.p.a. e avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3062/2019, pubblicata il 21/03/2019 con tale sentenza - decidendo a sull’opposizione proposta innanzi a quel Tribunale dall’attuale ricorrente avverso il d.i. n. 7249/13, emesso dal Giudice di pace di Napoli, con cui era stato ingiunto alla predetta parte di pagare, in favore della Centro Ricambi CEMA S.p.a. indicata in alcuni atti anche come CEMA RICAMBI S.p.a., v. sentenza impugnata, atto di citazione, ricorso , la somma complessiva di Euro 1.680,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di forniture di pezzi di ricambio per veicoli industriali e di cui a due fatture emesse in data 16 settembre e 31 ottobre 2011, pagate parzialmente, nonché b sulla domanda riconvenzionale proposta dalla medesima opponente e volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla controparte, a causa del difetto di una turbina, determinati in Euro 10.000,00 - il predetto Tribunale, accogliendo l’eccezione di incompetenza funzionale di quel Giudice sollevata dall’opposta, per essere stato il d.i. opposto emesso dal Giudice di pace di Napoli, ha ritenuto l’incompetenza funzionale del Tribunale adito a conoscere il giudizio di opposizione a d.i., ha dichiarato - l’opposizione inammissibile e compensato integralmente le spese di lite tra le parti l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che il ricorso è improcedibile secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza la disciplina dei procedimento di regolamento di competenza, dettata dall’art. 47 c.p.c., è integrabile, con il limite della compatibilità, con quella dell’ordinario ricorso per cassazione Cass., ord., 5/09/2006, n. 19053 peraltro lo stesso art. 47 c.p.c., comma 3, prevede, nell’ultima parte un onere di deposito del ricorso in un termine qualificato espressamente come perentorio, analogo a quello di cui all’art. 369 c.p.c. la dottrina e la giurisprudenza, ravvisando nella richiamata disposizione del citato art. 47 c.p.c. un significato omologo a quello ricollegato dal citato art. 369 c.p.c., comma 1 al deposito nello stesso termine del ricorso ordinario, hanno ritenuto che la sua inosservanza comporti - pur se nella norma, a differenza di quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, sul ricorso ordinario, non lo dica espressamente - l’improcedibilità dell’istanza di regolamento Cass. 19/04/1955, n. 1104 Cass. 5/12/1957, n. 4572 v., in tema di deposito tardivo Cass. 9/10/1971, n. 2816, Cass. 20/01/1984, n. 499 Cass., ord., 18/06/2008, n. 16556 Cass., ord., 6/05/2011, n. 9993 deve, pertanto, ritenersi che la parte ricorrente ha l’onere di depositare il ricorso con la relata di notifica entro venti giorni dall’ultima notifica a pena di improcedibilità e ciò allo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto dei termini per proporre l’impugnazione, nonché dei termini per l’utile introduzione della procedura nel caso di specie, il ricorso è stato notificato a mezzo PEC posta elettronica certificata quando il ricorso venga notificato avvalendosi di tale mezzo, la parte ricorrente deve assolvere l’onere di deposito predetto, depositando copia cartacea 1 del ricorso 2 del messaggio di posta elettronica cui era allegato 3 della relazione di notificazione 4 della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica cui era allegato il ricorso, tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente, in quanto le regole sul processo civile telematico non sono ancora applicabili al giudizio di legittimità e, di conseguenza, dinanzi a questa Corte è ancora necessario il deposito di copie cartacee c.d. analogiche di tutti gli atti processuali pertanto, quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire 1 stampando e depositando il documento elettronico 2 attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale la mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il ricorso, a meno che l’altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all’originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente i principi sopra riportati in sintesi sono stati affermati - con riferimento al ricorso per cassazione e in relazione all’art. 369 c.p.c. ma, per quanto pure sopra specificato, devono ritenersi applicabili anche Ed ricorso per regolamento di competenza - dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2003, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio Cass., sez. un, 24/09/2018, n. 22438 Cass., ord., 30/10/2018, n. 27480 peraltro, la necessità che la produzione in copia cartacea del ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata sia accompagnata dall’asseverazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte delle copie del messaggio p.e.c., dei relativi allegati e delle ricevute di accettazione e conferma, già affermata da questa Corte Cass. 19/12/2016, n. 26102 , è stata pure ribadita dalla Sezione Sesta, nella composizione di cui al paragrafo 41.2. delle Tabelle di organizzazione della Corte medesima, la quale ha statuito che il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53, art. 9, comma 1-bis, e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918 va precisato che il principio affermato da tale ultimo arresto con riferimento ad un ricorso redatto telematicamente, ben può essere applicato anche al ricorso redatto in forma analogica ma notificato via pec Cass., ord., 6/06/2018, n. 16822 Cass., ord., 25/09/2018, n. 22757, in motivazione Cass. 14/11/2019 n. 29509 v. pure Cass., sez. un., 27/04/2018, n. 10266 nel caso di specie, la copia della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate dalla ricorrente sono prive dell’attestazione di conformità all’originale, richiesta dal combinato disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis ed 1-ter, a norma dei quali in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1-bis, e, quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte Cass., sez. un. 27/04/2018, n. 10266, Cass. 26/06/2018, n. 16822 nè tale asseverazione - munita di sottoscrizione autografa del difensore - di conformità agli originali dei predetti atti risulta essere stata depositata fino all’adunanza in camera di consiglio il ricorso all’esame, quindi, va considerato privo della dimostrazione della regolarità della notifica e, quindi, della tempestività del deposito dello stesso Cass., ord. 17/07/2019, n. 19119 Cass. 2/08/2019, n. 20869 Cass. 2/09/2019, n. 21960 Cass., ord., 25/09/2019, n. 23901 il che, peraltro, non consente neppure di verificare la tempestività della proposizione della detta impugnazione, nè l’avvenuta instaurazione del contraddittorio con la controparte, con le conseguenti ricadute anche in tema di inammissibilità del ricorso in parola, e va, pertanto, dichiarato improcedibile rilievo che precede quello dell’inammissibilità, v. sul punto Cass., sez. un., ord., 16/04/2009, n. 9004 e già Cass. 20/01/2006, n. 1104 non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.