Opposizione del terzo pignorato: citazione o ricorso?

La pronuncia in oggetto ripercorre le modifiche degli artt. 548 e 549 c.p.c. succedutesi nel tempo per chiarire quale sia la forma con cui il terzo pignorato può proporre opposizione all’esecuzione secondo il regime normativo ratione temporis vigente.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10432/20, depositata il 3 giugno. Una S.p.a., in virtù di crediti vantati nei confronti di una S.r.l., sottoponeva a pignoramento le somme dovute a quest’ultima da un’altra società. Il giudice dell’esecuzione, ritenuta non contestata l’esistenza del credito pignorato, assegnava alla creditrice l’intera somma richiesta. Il terzo pignorato , ricevuta la notifica dell’ordinanza di assegnazione, contestava con atto di citazione ex art. 617 c.p.c. l’assegnazione stessa eccependo che il suo effettivo debito era di importo inferiore. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per tardività. La società pignorata ha dunque proposto ricorso straordinario per cassazione. In via preliminare, la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per vizi nella notificazione a mezzo PEC per mancanza di alcuni degli elementi richiesti dall’art. 3- bis l. n. 53/1994, come modificato dall’art. 16- quater , comma 1, d.l. n. 179/2012. Il Collegio ricorda che tale vizio produrrebbe la nullità della notificazione e non la sua inesistenza configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto. Nel caso di specie, la nullità risulta comunque sanata per il raggiungimento dello scopo dal momento che la controricorrente ha potuto regolarmente difendersi con ricorso incidentale. Passando al merito del ricorso principale, con cui la società ricorrente deduce che l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta con citazione anziché con ricorso con conseguente tempestività del ricorso, il Collegio ripercorre le modifiche legislative intervenute sugli artt. 548 e 549 c.p.c. e ribadisce che, in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l’ opposizione proposta del terzo pignorato ai sensi dell’art. 548, comma 3, c.p.c. nella formulazione introdotta dalla l. n. 228/202 e modificata dal d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 , anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2015 convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 con la quale vengano contestati l’esistenza, l’entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato al giudice dell’esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve essere introdotta con citazione in ragione della vigente previsione normativa che richiama espressamente l’art. 617 c.p.c Resta escluso il caso in cui, in ragione della materia trattate, essa debba ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga l’introduzione con ricorso. Il ricorso trova dunque accoglimento la Corte cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 dicembre 2019 – 3 giugno 2020, n. 10432 Presidente Frasca – Relatore D’Arrigo Ritenuto L'Electronic Center s.p.a., creditrice della Step s.r.l. per un importo complessivo di Euro 17.556,00, in data 20 maggio 2014 sottoponeva a pignoramento le somme a questa dovute dalla P.D. s.r.l. a qualsiasi titolo e/o derivanti da qualsiasi rapporto instaurato . Il terzo pignorato non rendeva la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, dopo un primo rinvio per inattività delle parti e un secondo rinvio disposto ai sensi dell'art. 548 c.p.c. per consentire alla P.D. s.r.l. di comparire personalmente in udienza, il giudice dell'esecuzione riteneva non contestata l'esistenza del credito pignorato ed assegnava alla società creditrice l'intera somma richiesta. In data 24 febbraio 2015 l'Electronic Center s.p.a. notificava l'ordinanza di assegnazione alla P.D. s.r.l. Questa, con atto di citazione notificato il 16 marzo 2015 e iscritto a ruolo il 24 marzo 2015, contestava ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'efficacia dell'assegnazione, eccependo che il suo effettivo debito nei confronti della Step s.r.l. ammontava solamente ad Euro 4.706,30 contestava, altresì, la regolarità della notificazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 548 c.p.c., comma 1. Il Tribunale di Macerata dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto proposta oltre la scadenza del termine di venti giorni imposto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. Contro tale decisione la P.D. s.r.l. ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., articolato in due motivi. L'Electronic Center s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. La Step s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis c.p.c. come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 , ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. Considerato 1. In via preliminare la società controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per due vizi che attendono alla sua notificazione a mezzo PEC. Per un verso, ha denunciato la mancanza di alcuni degli elementi richiesti dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis della come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-quater, comma 1, e successive modificazioni . Per altro verso, ha evidenziato che la procura alle liti del difensore notificante sarebbe priva della necessaria attestazione di conformità del documento digitale a quello analogico e da ciò fa discendere la conseguenza che la notifica telematica, effettuata dal difensore sprovvisto di un regolare mandato alle liti, sarebbe anch'essa nulla. A prescindere dal riscontro fattuale di quanto dedotto dalla Eletronic Center s.p.a., risulta assorbente la circostanza che entrambi i vizi, qualora fossero davvero sussistenti, darebbero comunque causa ad untipotesi di nullità della notificazione, non alla sua radicale inesistenza, come del resto ritenuto anche dalla stessa contro ricorrente. Infatti, l'inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 01 . A ciò consegue che l'eventuale nullità della notifica del ricorso risulterebbe comunque sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, per il raggiungimento dello scopo, dal momento che la controricorrente ha potuto regolarmente difendersi e proporre anche ricorso incidentale. Del resto, la stessa controricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio possa esserle derivato dal preteso vizio di notificazione. 2.1 Venendo, dunque, all'esame del ricorso principale, con il primo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto essere stata tardivamente proposta l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., comma 2, a seguito dell'omessa dichiarazione ex art. 547 c.p.c Sostiene, in particolare, la società ricorrente che detta opposizione doveva essere proposta con citazione, anzichè con ricorso, e che quindi, ai fini dell'osservanza del termine di decadenza stabilito dall'art. 617 c.p.c., dovesse tenersi conto della data di notificazione dell'atto, non di quella dell'iscrizione a ruolo. Il motivo è fondato. 2.2 Com'è noto la L. 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013 , con decorrenza dal 1 gennaio 2014, ha completamente riformulato gli artt. 548 e 549 c.p.c., sopprimendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e differenziando il regime giuridico a seconda che il terzo non renda la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa sia contestato. In particolare, nel primo caso non occorre che venga introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il suo silenzio - rafforzato dalla notificazione di un'ordinanza che fissa una nuova apposita udienza - è equiparato alla non contestazione dell'esistenza del credito pignorato. Perciò, sulla base della stessa il giudice dell'esecuzione può pronunciare senz'altro l'ordinanza di assegnazione, che il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., comma 1, . se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore . Nell'ipotesi in cui, invece, sul contenuto della dichiarazione sorgano contestazioni, le stesse vengono risolte dal giudice dell'esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 549 c.p.c. dunque senza alcuna necessità, neppure in questo caso, di introdurre un autonomo giudizio di accertamento. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. . L'impianto del 2012 è rimasto sostanzialmente immutato, ma negli anni successivi agli artt. 548 e 549 c.p.c. sono stati apportati alcuni correttivi, necessari anche a superare i vizi di legittimità costituzionale evidenziati già nelle prime letture critiche della nuova disciplina. In particolare, il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 - convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 - ha modificato l'art. 548 c.p.c. nella parte in cui prevedeva un diverso regime a seconda che il credito pignorato avesse natura di credito di lavoro oppure no, coerentemente alla modifica dell'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 547 c.p.c., che prevedevano che, quando il pignoramento riguardava i crediti di cui all'art. 545 c.p.c., commi 3 e 4, la dichiarazione dovesse rendersi in udienza, anzichè a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il D.L. n. 132 del 2014 è entrato in vigore il 13 settembre 2014, ma le modifiche così disposte hanno trovato applicazione solo per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Poichè la legge di conversione L. 10 novembre 2014, n. 162, è entrata in vigore l'11 novembre 2014, le modifiche riguardano solamente i processi esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014. Successivamente, il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato ulteriormente l'art. 548 c.p.c., circoscrivendo gli effetti della c.d. ficta confessi ai soli casi in cui l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito . Parallelamente, ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 549 c.p.c. non solo ai casi di dichiarazione contestata, ma anche a quelli in cui a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito , a causa dell'incompleta allegazione del creditore. Ha, inoltre, previsto che il giudice dell'esecuzione possa procedere all'accertamento incidentale solamente su istanza di parte e debba, comunque, garantire il rispetto del contraddittorio fra le parti e con il terzo. Il medesimo D.L. n. 83 del 2015 ha modificato pure l'art. 548 c.p.c., u.c., relativo allo strumento disposizione del terzo pignorato per impugnare l'ordinanza di assegnazione pronunciata sulla base della ficta confessio, eliminando il riferimento all'art. 617 c.p.c., comma 1 . Il D.L. n. 83 del 2015 è entrato in vigore il 27 giugno 2015 e le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore. 2.3 Nel caso di specie, il pignoramento è stato notificato, secondo quanto indicato dalla ricorrente, il 24 maggio 2014. Pertanto, essendo iniziato prima della data fissata dalla norma transitoria che assiste il D.L. 132 del 2014, le modifiche ivi previste non trovano applicazione. L'ordinanza di assegnazione, che segna la chiusura del processo esecutivo, è stata pubblicata in data anteriore al 24 febbraio 2015 data di notificazione del provvedimento . Pertanto, non trovano applicazione neppure le novità introdotte dal D.L. n. 83 del 2015. In conclusione, il caso di specie è governato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nella versione introdotta dalla L. n. 228 del 2012. L'art. 548 c.p.c., u.c., infatti, nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva testualmente che il terzo potesse impugnare l'ordinanza di assegnazione di crediti nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., comma 1 . Dunque, con atto di citazione, anzichè con ricorso. Il riferimento all'art. 617 c.p.c., comma 1 è stato eliminato - come già detto - dal D.L. n. 83 del 2015, ma tale disciplina non è applicabile al processo esecutivo in questione. Pertanto, avuto riguardo alla data in cui è stata notificata l'ordinanza di assegnazione 24 febbraio 2015 l'opposizione introdotta - ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 1 - con atto di citazione notificato il 16 marzo 2015 lunedì risulta tempestiva. 2.4 Non coglie nel segno neppure la difesa articolata dalla controricorrente, secondo cui il giudice di merito avrebbe espressamente qualificato la domanda come un'ordinaria opposizione agli atti esecutivi, slegata dai presupposti di cui all'art. 548 c.p.c., sicchè la stessa doveva essere proposta nella forma e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2. Invero, non solo di questa qualificazione non c'è traccia nella sentenza impugnata, ma è vero esattamente il contrario, dato che il tribunale espressamente richiama l'art. 549 c.p.c., comma 2, in motivazione e l'art. 548 c.p.c. nel dispositivo. 2.5 Deve essere quindi confermato il seguente principio di diritto in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l'opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dall'art. 548 c.p.c., comma 3, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 20, n. 3, della L. n. 228 del 2012 e modificata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 19, comma 1, lett. g , n. 2, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. m-bis , n. 1, conv., con modif., dalla L. n. 132 del 2015, con la quale vengano contestati l'esistenza, l'entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell'esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con citazione, in ragione della allora vigente previsione normativa di espresso richiamo all'art. 617 c.p.c., comma 1, salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l'introduzione con ricorso Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6642 del 16/03/2018, Rv. 648480 - 01 . 3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, che peraltro riguarda una questione di diritto non esaminata dal Tribunale, la cui decisione si arresta al rilievo preliminare di tardività dell'opposizione. 4.1 Stante l'accoglimento del ricorso principale, occorre esaminare il ricorso incidentale proposto dalla Electronic Center s.p.a. Con l'unico motivo prospettato, la ricorrente incidentale censura la decisione impugnata nella parte in cui non avrebbe esaminato la sussistenza delle condizioni sostanziali perchè il terzo pignorato potesse opporsi all'ordinanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., u.c., ovvero non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore . Similmente a quanto osservato per il secondo motivo del ricorso principale, anche questa censura si incentra su una questione rimasta impregiudicata dalla decisione impugnata, che si è limitata a rilevare la violazione del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. Essa, pertanto, è inammissibile, con l'avvertenza che - essendo questa una decisione in rito - essa non è preclusiva della riproponibilità di tali difese innanzi al giudice di rinvio. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Macerata in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere pure sulle spese del giudizio di legittimità.