



diritti reali | 27 Maggio 2020
La sentenza che accerta l’inesistenza della servitù non è utilizzabile come titolo esecutivo
di La Redazione
La sentenza che, accogliendo un’azione negatoria servitutis, si limita ad accertare l’inesistenza della servitù di passaggio non è utilizzabile come titolo esecutivo per richiedere al giudice dell’esecuzione l’individuazione delle misure atte a garantire la protezione da turbative o molestie, ove sul punto non si sia pronunciato, con statuizione di condanna, il giudice del merito ai sensi dell’art. 949 c.c., comma 2. Allo stesso modo, nel caso di accertamento della servitù ai sensi dell’art. 1079 c.c., non è possibile rivolgersi al giudice dell’esecuzione per far cessare eventuali impedimenti o turbative se l’adozione dei provvedimenti occorrenti non sia stata disposta dal giudice del merito.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 9637/20; depositata il 26 maggio)








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