Cosa succede in caso di errore nell’opposizione al verbale per violazione del codice della strada?

Qualora l’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal d.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo d.Lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall’opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l’atto di appello.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9847/20, depositata il 26 maggio. A seguito della notifica di una cartella di pagamento emessa da Equitalia per una sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada , l’ingiunta proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace deducendo l’omessa notifica del verbale di accertamento. L’opposizione veniva rigettata e il Tribunale, in seconde cure, dichiarava la tardività dell’opposizione non ravvisata in primo grado. Concesso termine alla parte per dedurre sul punto, rigettava il gravame. La questione è dunque giunta all’attenzione della Suprema Corte. Sulla ritenuta tardività dell’opposizione , il Collegio ricorda che le Sezioni Unite sentenza n. 22080/17 hanno chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con cui viene a conoscenza della sanzione stessa per la nullità o l’omessa notifica del verbale di accertamento, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c Il termine dunque per la proposizione del ricorso è quello di 30 giorni dalla notificazione della cartella. Al fine del rispetto di tale termine, l’atto erroneamente proposto con la forma della citazione, anziché con ricorso, può conservare i propri effetti processuali assumendo rilevanza in tal caso il momento dell’iscrizione a ruolo della citazione notificata, adempimento equipollente al deposito del ricorso in cancelleria. La ricorrente deduce inoltre la violazione dell’ art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 . Il Tribunale avrebbe infatti dovuto entro la prima udienza e anche d’ufficio disporre il mutamento del rito con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il motivo risulta fondato in quanto l’errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di Pace e doveva dunque ritenersi precluso al Tribunale tale accertamento. Come afferma la pronuncia infatti il rito erroneamente adottato dall’opponente si è consolidato anche per quel che concerne la forma della proposizione del mezzo di gravame . Ne consegue che il consolidamento del rito ordinario – seppur erroneamente adottato - comporta che anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito. La tempestività dell’opposizione, in relazione al termine previsto dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 deve dunque essere rapportata alla data di notificazione della citazione. In conclusione, la Corte cristallizza il principio secondo cui qualora l’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal d.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo d.Lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall’opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l’atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell’opposizione deve essere rapportata alla data in cui l’atto di citazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell’atto introduttivo in ricorso . La Corte accoglie per quanto detto il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 1 ottobre 2019 – 26 maggio 2020, n. 9847 Presidente De Stefano – Relatore D’Arrigo Ritenuto che T.P. opponeva, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Roma, una cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.a., notificatale in data 27 luglio 2013, relativa all’iscrizione al ruolo, da parte di Roma Capitale, di una sanzione amministrativa per violazioni del codice della strada, lamentando l’omessa notifica del verbale di accertamento. Si costituiva l’agente della riscossione mentre l’ente impositore restava contumace. Il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione. Avverso tale sentenza la T. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma. Il giudice d’appello rilevava d’ufficio la tardività dell’opposizione, non ravvisata in primo grado, e, concesso termine alla parte per dedurre sul punto, respingeva il gravame. Avverso tale sentenza T.P. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, illustrati da successive memorie. Gli intimati non hanno svolto, in questa sede, alcuna difesa. Considerato che Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 nonché dell’art. 615 c.p.c Sostiene la ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nel dichiarare la tardività dell’opposizione, poiché la cartella, costituendo il primo atto portato a conoscenza dell’opponente, poteva essere opposta nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c., che non prevede alcun termine di decadenza. Il motivo è infondato. Infatti, in data successiva alla proposizione del ricorso, le Sezioni unite hanno definitivamente chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01 . Nè può parlarsi di overruling in caso di consolidamento di una fra opzioni interpretative alternative comunque in precedenza seguite. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione delle medesime disposizioni di legge, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , sostenendosi che, quand’anche fosse corretto quanto sostenuto dal giudice d’appello circa la forma dell’opposizione, questa non avrebbe potuto essere dichiarata tardiva, poiché l’atto di citazione ex art. 615 c.p.c. era stato comunque proposto entro i trenta giorni previsti per l’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23. Infatti, la cartella di pagamento era notificata il 29 luglio 2013 e l’atto di citazione l’11 ottobre 2013. Il motivo è infondato. Certamente non sussiste il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché il profilo della tempestività dell’opposizione è stato espressamente esaminato da parte del Tribunale. Anche la denuncia dell’error in procedendo è infondata, in quanto, premessa la necessità - per le ragioni esposte esaminando il motivo precedente - di opporre la cartella di pagamento con ricorso, anziché con citazione, la conversione dell’atto nullo nella corrispondente forma valida, in ossequio del principio di conservazione degli atti processuali, deve farsi avendo riguardo non alla data di notifica, bensì a quella dell’iscrizione a ruolo della citazione notificata, essendo soltanto questo secondo adempimento equipollente al deposito in cancelleria di un ricorso. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5. Infatti, ai sensi della citata disposizione, il Tribunale avrebbe dovuto, entro la prima udienza, anche d’ufficio, disporre il mutamento del rito, ma con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda prodotti secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Pertanto, non avrebbe potuto dichiarare la tardività dell’opposizione, in quanto la notifica dell’atto di citazione momento nel quale si deve ritenere instaurata la controversia, secondo il rito erroneamente individuato - è avvenuta nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il motivo è fondato. Il D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 4, comma 5, prevede che il giudice, anche d’ufficio, può non oltre la prima udienza di comparizione delle parti disporre il mutamento del rito e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme sul rito precedente al mutamento cioè del rito errato introdotto dall’opponente. Sussiste, quindi - come del resto rilevato anche dalla Relazione illustrativa - una rigida barriera temporale la prima udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice oltre la quale è precluso pronunciare il mutamento del rito, sia in via di eccezione di parte che come provvedimento officioso del giudicante, similmente alla disciplina della competenza territoriale . Nel caso in esame, l’errore di rito non è stato tempestivamente rilevato dal Giudice di pace e, pertanto, non poteva più essere ravvisato dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. Del resto, il rito erroneamente adottato dall’opponente si è consolidato anche per quel che concerne la forma della proposizione del mezzo di gravame. Se, da un lato, è vero che il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro anche per quel che concerne l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017, Rv. 645152 - 01 , del pari deve considerarsi che ove una controversia sia stata - sia pur erroneamente - trattata in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale del lavoro, le forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 18048 del 05/07/2019, Rv. 654356 - 01 . Il consolidamento del rito ordinario - sebbene erroneamente adottato - comporta che anche gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito, con la conseguenza che la tempestività dell’opposizione, in relazione al termine previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3, deve essere rapportata alla data di notificazione della citazione. Infatti, non ricorre l’ipotesi dell’atto nullo che debba essere convertito nell’atto processualmente corretto di cui possieda i requisiti essenziali di validità. Piuttosto, l’atto di citazione, una volta consolidatosi il rito ordinario, è in sé valido e il momento di instaurazione della lite deve essere individuato secondo le caratteristiche sue proprie. Deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto Qualora l’opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada regolata dal D.Lgs. 11 settembre 2011, n. 150, art. 7 sia stata erroneamente instaurata seguendo il rito ordinario, anziché quello del lavoro, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, decorsa la quale si consolida il rito adottato dall’opponente, anche in relazione alla forma che dovrà assumere l’atto di appello. Dal consolidamento del rito ordinario erroneamente prescelto consegue che la tempestività dell’opposizione deve essere rapportata alla data in cui l’atto di citazione è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria, non dovendosi procedere alla conversione dell’atto introduttivo in ricorso . Si aggiunga, infine, che le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l’esclusione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 10/05/2017, Rv. 644182 - 01 . Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, si ricava che risalendo la notifica della cartella di pagamento al 29 luglio 2013, la notifica dell’atto di citazione, consegnato all’ufficiale giudiziario in data 11 ottobre 2013, è tempestiva, non trovando ancora applicazione ratione temporis per tale termine la riduzione della sospensione di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv., con modif. in L. n. 162 del 2014. L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento del quarto motivo. In conclusione, rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, deve essere accolto il terzo, con assorbimento del quarto. Il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo consigliere anziano del collegio, per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a , decreto del Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020 .