Risarcimento danni per diffamazione: sussiste rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e civile?

Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c Infatti, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma

occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 9066/20 depositata il 18 maggio. Attivato il giudizio nei confronti della banca per il risarcimento dei danni patiti in seguito ad una lettera diffamatoria , sottoscritta dal responsabile del servizio, l’attore propone ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. emessa dal Tribunale. La sospensione del procedimento civile si era resa necessaria, a parere del Tribunale, a causa dell’ identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i procedimenti , ossia quello civile nei confronti della banca e quello penale nei confronti dell’autore materiale della lettera. Secondo la Cassazione il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto i due giudizi non si svolgono nei confronti degli stessi soggetti. Inoltre, prosegue la Corte, la sospensione non è giustificata neppure dal fatto che i due procedimenti abbiano ad oggetto gli stessi fatti, ma occorrerebbe che presupposto per l’accoglimento della domanda in sede civile fosse l’accertamento della sussistenza del reato in sede penale. A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale . Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e decide per la caducazione del provvedimento di sospensione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 19 dicembre 2019 – 18 maggio 2020, n. 9066 Presidente Frasca – Relatore Rubino Rilevato che 1. M.V. , attore nella causa nei confronti della Banca di Credito Popolare avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni che il ricorrente assume aver patito a causa delle espressioni diffamatorie contenute nella lettera del omissis , proveniente dalla Direzione generale - servizio legale della banca terzo pignorato in un procedimento in cui il M. era legale del creditore procedente , sottoscritta come responsabile del servizio da P.L. , ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. emessa dal Tribunale di Avellino allorché tratteneva la causa in decisione nel predetto procedimento. 2. Il Tribunale di Avellino ha adottato il provvedimento di sospensione avuto riguardo alla circostanza per cui per gli stessi fatti il predetto P.L. è sottoposto a procedimento penale, già definito in primo grado con sentenza di condanna e attualmente in fase di appello, nel quale l’avv. M. è costituito parte civile . 3. Pur considerando che il procedimento penale era nei confronti dell’autore materiale dello scritto, e quello civile nei confronti dell’istituto di credito dal quale proveniva la lettera diffamatoria, il tribunale ha ritenuto di dover sospendere il procedimento pendente davanti a sé per l’identità dei fatti materiali oggetto di accertamento in entrambi i giudizi . 4. La Banca Popolare ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c 5. La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, non essendo sufficiente ai fini dell’applicazione dell’istituto di cui agli artt. 295 c.p.c. l’identità dei fatti materiali causativi del danno richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di autonomia dei due giudizi Cass. n. 23516 del 2015 Cass. n. 22643 del 2013 Cass. n. 3820 del 2010, Cass. n. 17608 del 2013 . Osserva che la soluzione da dare alla questione non è incisa dal fatto che nel giudizio civile la banca sia chiamata a rispondere per l’operato del suo dipendente, sottoposto a procedimento penale. Ritenuto che 1. Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento di sospensione caducato, atteso che i due giudizi non si svolgono nei confronti degli stessi soggetti, bensì uno il procedimento penale nei confronti dell’autore materiale della diffamazione e l’altro il processo civile nei confronti della banca che risponde a titolo di responsabilità oggettiva del fatto del proprio dipendente. 2. Inoltre, non basterebbe a giustificare la sospensione del processo civile pendente l’aver i due processi ad oggetto gli stessi fatti, ma occorrerebbe anche che presupposto per l’accoglimento della domanda in sede civile fosse l’accertamento della sussistenza del reato, in relazione al fatto illecito dedotto, in sede penale. In questo senso v. Cass. n. 6510 del 2016 Non sussiste rapporto di pregiudizialità tra il processo penale avente ad oggetto i reati di falso e truffa ed il processo civile volto ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c., atteso che, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale . In materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, infatti, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., l’art. 654 c.p.p. e l’art. 211 disp. att. c.p.p., solo nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale v. Cass. n. 15641 del 2009 . 3. Nel caso di specie, è stata esercitata l’azione penale nei confronti del responsabile materiale dell’atto diffamatorio, e il M. , che assume di essere stato danneggiato dal comportamento diffamatorio si è anche costituito parte civile, ha vinto in primo grado ed il processo è pendente in appello. Tuttavia, i due giudizi rimangono autonomi laddove, come nella specie, l’azione civile sia stata esercitata contro due soggetti diversi responsabili a diverso titolo, l’imputato da una parte, e il responsabile civile dall’altra in quanto l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato in sede penale non potrebbe incidere con efficacia di giudicato nel processo civile. Si veda in proposito il consolidato principio di diritto di cui in Cass. n. 6185 del 2009. Manca quindi sia la coincidenza soggettiva che la stretta consequenzialità tra le due statuizioni, talché l’una statuizione costituisca l’antecedente logico necessario dell’altra. 5. Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento di sospensione è caducato e le parti sono rimesse dinanzi al Tribunale di Avellino per la prosecuzione. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo. Pone a carico dell’intimata le spese sostenute dalla ricorrente a cagione del presente giudizio e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.