L’importo precettato limita l’oggetto del processo esecutivo

Il limite di cui all’art. 546, comma 1, c.p.c. e riferito all’importo del credito precettato, aumentato della metà, individua anche l’oggetto del processo esecutivo.

Così la Suprema Corte con l’ordinanza n. 9054/20, depositata il 18 maggio. A seguito di ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal giudice dell’esecuzione in un procedimento di espropriazione presso terzi e del rigetto dell’opposizione proposta dal debitore, è stata proposta impugnazione da parte di quest’ultimo dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo su cui si fonda il ricorso lamenta violazione degli artt. 492 e 546 c.p.c. per aver il giudice territoriale rigettato l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza con cui il giudice aveva assegnato il quinto della retribuzione da lavoro dipendente, oltre l’importo del credito precettato aumentato della metà. In materia di esecuzione forzata, la Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il limite di cui all’art. 546, comma 1, c.p.c. e riferito all’importo del credito precettato, aumentato della metà, individua anche l’ oggetto del processo esecutivo . Conseguentemente, in difetto di rituale estensione del pignoramento , un intervento successivo, anche se del medesimo procedente, deve comunque rispettare il predetto limiti non essendo consentita l’assegnazione di crediti in misura maggiore cfr. Cass.Civ. n. 15595/19 . Nel caso di specie la pronuncia impugnata ha invece ritenuto possibile l’assegnazione in favore del creditore procedente, in mancanza di rituale estensione del pignoramento, un importo maggiore di quello pignorato sulla base dell’intervento spiegato nel procedimento per la soddisfazione di un ulteriore credito. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 21 novembre 2019 – 18 maggio 2020, n. 9054 Presidente Frasca – Relatore Tatangelo Rilevato che C.M. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti emessa dal giudice dell’esecuzione in un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi, avente ad oggetto i crediti dallo stesso vantati nei confronti del M.I.U.R., promosso da Graffiti Pubblicità S.a.s L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Udine. Ricorre il C. , sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Graffiti Pubblicità S.a.s È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Le parti hanno inviato a mezzo posta memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2. Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata. Considerato che 1. Non possono prendersi in considerazione le memorie inviate dalle parti a mezzo posta cfr. in proposito Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 - 01 Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 - 01 Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 - 01 l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perché il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134 disp. att. c.p.c. finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti e, di conseguenza, le argomentazioni in essa contenute. 2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia art. 111 Cost., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 492 e 546 c.p.c. per avere il giudice territoriale rigettato l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’Ordinanza con la quale il G.E. aveva assegnato il quinto delle retribuzioni da lavoro dipendente oltre l’importo del credito precettato aumentato della metà . Il motivo è manifestamente fondato. In base ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata cd. progetto esecuzioni , sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018 , il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546 c.p.c., comma 1, individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicché, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15595 del 11/06/2019, Rv. 654473 - 01 . La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo ritenuto invece possibile l’assegnazione in favore del creditore procedente, in mancanza di rituale estensione del pignoramento, di un importo maggiore di quello pignorato, semplicemente sulla base di un intervento da questi spiegato nel corso del procedimento, per la soddisfazione di un credito ulteriore rispetto a quello per cui era stato effettuato il pignoramento. Essa va dunque cassata in sede di rinvio la fattispecie dovrà essere rivalutata, applicando il principio di diritto sopra esposto. 2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.