Impugnativa del preavviso di fermo amministrativo, la competenza è del Giudice di Pace

In tema di sanzioni amministrative per violazione del c.d.s., la competenza del GdP è per materia in ordine sia alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento sia a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione e lo stesso vale con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8665/20, depositata l’8 maggio. A seguito della dichiarazione di incompetenza per materia del GdP, dinanzi al Tribunale l’attore citava in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione per ottenere la dichiarazione di invalidità del provvedimento di fermo amministrativo iscritto su un motoveicolo di sua proprietà sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al c.d.s Lo stesso Tribunale solleva d’ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c Lo stesso Tribunale sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alla conseguente iscrizione di fermo amministrativo , sussisterebbe la competenza per materia del GdP questo perché si tratta di iscrizioni avvenute in virtù di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al c.d.s, in relazione alle quali viene posta in discussione la regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione dell’ipoteca, questioni in ordine alle quali sussisterebbe la competenza per materia . Sul punto i Giudici di legittimità dichiarano la competenza per materia del GdP , affermando che in tema di sanzioni amministrative per violazione del c.d.s., la competenza del GdP è per materia in ordine sia alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento sia a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Lo stesso vale con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo ”.

Corte di Cassazione, sez.VI Civile - 3, ordinanza 27 febbraio– 8 maggio 2020, n. 8665 Presidente Frasca – Relatore Tatangelo Fatti di causa Nel giudizio promosso da D.D. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per ottenere la dichiarazione di invalidità del provvedimento di fermo amministrativo iscritto su un motoveicolo di sua proprietà sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nonché l’inesistenza stessa di detti crediti, giudizio riassunto davanti al Tribunale di Napoli a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, è stato sollevato di ufficio dal tribunale conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 10 maggio 2019 all’esito di riserva assunta alla prima udienza di comparizione delle parti, in data 26 marzo 2019 . È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione A seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Napoli, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto la contestazione della regolarità di un provvedimento di fermo amministrativo relativo ad un veicolo, iscritto dall’agente della riscossione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, sulla base di crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nonché la contestazione della stessa sussistenza di detti crediti, la parte attrice ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Napoli. Quest’ultimo sostiene che, in ragione della natura dei crediti fatti valere e delle contestazioni avanzate dalla parte attrice con riguardo alla conseguente iscrizione di fermo amministrativo, sussisterebbe la competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di iscrizioni avvenute in virtù di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, in relazione alle quali viene posta in discussione la regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione dell’ipoteca, questioni in ordine alle quali sussisterebbe la competenza per materia con limite di valore, nella specie non superato dello stesso giudice di pace, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nonché del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7. Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudice di pace, l’istanza di regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 - 01 la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della propria competenza per materia, con conseguente ammissibilità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in favore del tribunale e in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sollevare regolamento di competenza di ufficio per violazione delle regole sulla competenza per materia . La competenza per materia spetta effettivamente al locale giudice di pace, in quanto, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 7, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a e b , per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 - 01 conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 - 01 . Il principio appena richiamato è da ritenersi applicabile sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all’ordinanza-ingiunzione - opposizione c.d. recuperatoria sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso - opposizione c.d. preventiva cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 - 01 cfr. anche, per analoga fattispecie riferita ad iscrizione ipotecaria, Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 22142 del 04/09/2019 , oltre che per le contestazioni relative alla regolarità dello stesso procedimento di iscrizione della misura afflittiva. Nessuno spazio vi è dunque, in siffatte ipotesi, per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in ordine alla quale la competenza per materia resta sempre e comunque riservata al tribunale. Va di conseguenza dichiarata la competenza per materia sulla controversia del Giudice di Pace di Napoli. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede, quindi nulla è a dirsi sulle spese del presente procedimento. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli nulla per le spese. Motivazione semplificata.