La negoziazione assistita ha costi elevati per le parti e viola la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

La disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la condizione secondo cui le procedure di risoluzione alternative delle controversie dei consumatori non debbano generare per gli stessi costi ovvero costi ingenti queste infatti, prevedendo l’intervento necessario di un difensore, comportano costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Pertanto, la norma di cui all’art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014 va disapplicata poiché in contrasto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il Tribunale ordinario di Verona, con l’ordinanza in commento 16 gennaio 2020 , si è pronunciata sull’eccezione d’improcedibilità della domanda giudiziaria formulata dalla parte convenuta in ordine al mancato esperimento, da parte dell’attrice, della preliminare negoziazione assistita. Il fatto. L’ordinanza desta particolare interesse poiché il Giudice veneto, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza n. 457 del 14 giugno 2017, giunge a disapplicare nel caso posto al suo vaglio la normativa italiana vigente in materia di negoziazione assistita obbligatoria, così superando, rigettandola, l’eccezione d’improcedibilità sollevata dalla parte convenuta. Il Tribunale Veneto assume una posizione di totale recepimento della decisione resa dalla Corte di Giustizia UE nella citata sentenza del 2017, per certi versi già anticipata dalla medesima Corte nelle sue precedenti pronunce rese a proposito di tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di telecomunicazioni. I principi affermati dalla corte di Giustizia UE. La Corte di Giustizia ha trovato occasione per affermare che nelle controversie dei consumatori la procedura di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda, è compatibile con il diritto dell’Unione Europea a condizione che non sia prevista come necessaria l’assistenza di un avvocato e che il consumatore abbia la possibilità di ritirarsi dalla procedura senza giustificazioni di sorta. La Corte inoltre ha individuato le condizioni che congiuntamente devono essere soddisfatte perché possa affermarsi la compatibilità tra il procedimento di risoluzione alternativo delle controversie, previsto dal diritto interno dei singoli Stati, e la normativa Comunitaria, ciò anche al fine di non entrare in aperto contrasto con il principio del diritto ad un ricorso effettivo ed ad un giudice imparziale di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea. In particolare ha stabilito come necessario che il procedimento non conduca a una decisione vincolante per le parti, senza preventiva accettazione da parte del consumatore della soluzione prospettata la procedura preventiva non si traduca in un ritardo nella proposizione di un ricorso giurisdizionale la procedura sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti il Consumatore non debba sostenere costi, o costi ingenti per accedere alla procedura, salva la possibilità che lo strumento elettronico non sia l’unico per l’accesso alla procedura e quella di ottenere, in pendenza di procedura, la concessione di provvedimenti cautelari d'urgenza. I costi di accesso alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria rendono incompatibile la procedura italiana con la normativa europea. Principiando dai sintetici principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia UE con riferimento alla compatibilità tra la procedura nazionale ed il diritto Europeo, il Tribunale di Verona ha ravvisato, nella normativa Italiana, la carenza dell’ultimo presupposto. Il Giudice investito della decisione ha argomentato specificando come nell’ordinamento italiano la negoziazione assistita preveda il ricorso obbligatorio ad un difensore, con conseguenti implicazioni in termini di costi certamente non contenuti per le parti che vi facciano ricorso, ed anche alla luce dei criteri di determinazione del compenso degli avvocati. A ben vedere la motivazione espressa dal Tribunale appare ancor più convincente nella misura in cui specifica ulteriormente che tale profilo di rilevanza non può essere sopito o vulnerato dall’argomentazione secondo cui la parte vittoriosa nell’eventuale giudizio ovvero nella stessa transazione stragiudiziale, abbia la possibilità di recuperare i costi e gli esborsi inizialmente sostenuti ciò in quanto la Corte di Giustizia ha specificato chiaramente che la negoziazione non deve tradursi in esborsi economici immediati ovvero obbligatori sulle parti che vi facciano ricorso. Per sostenere l’onerosità della procedura il Tribunale evidenzia l’assenza di regolamenti che prevedano una riduzione dei compensi per gli avvocati che partecipano alla procedura di negoziazione assistita, così come analizza in contrapposizione il regime previsto per la liquidazione dei compensi dei mediatori che prevede una consistente riduzione dei compensi nel caso in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Concludendo. Tali considerazioni hanno indotto il Tribunale italiano a concludere per la disapplicazione dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 132/2014, con immaginabili ripercussioni della pronuncia in commento nel diritto vivente.

Tribunale di Verona, ordinanza 16 gennaio 2020 Giudice Vaccari Fatto e diritto L'eccezione, sollevata dal convenuto, di improcedibilità della domanda, che, avuto riguardo all'entità della somma che ne è oggetto sarebbe soggetta a negoziazione assistita, è infondata alla luce delle considerazioni già svolte da questo giudice in altri provvedimenti di rigetto di analoga eccezione. Occorre infatti prendere le mosse dalla recente sentenza numero 457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue che, ribadendo i principii già affermati dalla sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni 1 non conduca ad una decisione vincolante per le parti 2 non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale 3 sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione 4 non generi costi, ovvero generi costi non ingenti evidenziazione dello scrivente , per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone. Ciò detto, ad avviso di questo giudice, la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la penultima delle predette condizioni, poiché, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. Sul punto è allora opportuno innanzitutto evidenziare come la sentenza numero 457/2017, nel ribadire la necessità che qualsiasi forma di Adr obbligatoria determini costi non ingenti evidenziazione dello scrivente per le parti, non abbia inteso considerare le specifiche caratteristiche di ogni singolo istituto come disciplinato dalle leggi nazionali, lasciando così intendere che siffatto presupposto è comune ad esse e imprescindibile. Né potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza del profilo in esame, che i costi per l'assistenza difensiva possono essere recuperati dalla parte che, dopo aver preso parte alla negoziazione, risulti vittoriosa nel successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta con la controparte poiché tali esiti sono incerti sia nell'an che nel quando, mentre ciò che la Corte di Giustizia, con le indicazioni sopra riportate, ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata dalla relativa obbligazione. Non è dubitabile poi che l'esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal D.M. 37/2018. E' appena il caso di precisare poi che tale valutazione va effettuata ex ante, ossia con riguardo all'ipotesi in cui il procedimento di negoziazione si svolga effettivamente, senza arrestarsi allo scambio invio dell'invito/rifiuto dello stesso. Peraltro il suddetto regolamento non prevede nemmeno un compenso ridotto per l'avvocato che assista la parte in quella fase iniziale della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicchè per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa consistenza. Ad un contenimento dei costi di assistenza difensiva non può poi giovare il carattere ampiamente discrezionale dei parametri poiché esso, inevitabilmente, determina soluzioni diversificate mentre per raggiungere quell'obiettivo sarebbe necessaria la fissazione per via normativa di importi fissi inderogabili, ovvero una sorta di calmiere, analogamente a quanto è stato previsto per le spese di mediazione. Palese risulta infatti la differenza del suddetto regime con quello relativo alle modalità di determinazione del compenso per i mediatori, atteso che il D.M. 180/2010 ha stabilito marcate riduzioni di esso per i casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale art. 16, comma 4, lettera d , del D.M. numero 180/2010 ed una indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si arresti al primo incontro. Tali scelte si giustificano proprio per l'esigenza di contenere dei costi dell'Adr di cui si è detto e risultano quindi anche pienamente compatibili con i principii comunitari. Pertanto la norma che viene qui in rilievo art. 3, comma 1. D. 1. 132/2014 , essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Tutti i profili fin qui evidenziati non sono stati esaminati dalle decisioni della Corte Costituzionale che hanno dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale della disciplina in tema di negoziazione assistita e in ogni caso la norma del trattato Ue sopra citata è sovraordinata rispetto a quelle costituzionali che possono venire in rilievo nel caso di specie. Per contro emergendo profili di connessione oggettiva della presente causa con l'altra indicata da parte convenuta il fascicolo va trasmesso al Presidente del Tribunale per le valutazioni di sua competenza sulla istanza di riunione avanzata dalla convenuta. P.Q.M. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita e dispone che il fascicolo sia trasmesso al Presidente per le valutazioni di sua competenza sulla istanza di riunione avanzata dalla convenuta.