Se parte attorea non partecipa al primo incontro di negoziazione assistita la domanda è improcedibile

In riferimento al primo incontro di negoziazione assistita, è richiesta la presenza della parte o di un suo delegato, accompagnata dal difensore. La comparsa del solo difensore, anche se delegato della parte, non consente di ritenere osservato l’ordine del giudice circa l’attivazione della procedura.

Lo ha affermato il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 3993/19, del 16 dicembre. Avvio della procedura di negoziazione assistita. La controversia insorta ha ad oggetto il pagamento di somme relative ai servizi offerti dalla società attrice all’associazione convenuta per la pubblicizzazione, l’organizzazione e l’assistenza di corsi di formazione. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, aveva eccepito l’improcedibilità della domanda attorea per violazione dell’art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. Le parti sono dunque state invitate ad attivare la procedura di negoziazione assistita, al termine della quale la convenuta ha eccepito l’irritualità della convenzione per assenza del legale rappresentante della controparte, invocando di conseguenza la declaratoria di improcedibilità della domanda. Parte attrice sostiene invece che nessuna disposizione normativa sancisce l’improcedibilità della domanda laddove una parte non intenda partecipare attivamente alla negoziazione, fermo restando che il mandato conferito al proprio legale comprendeva anche la rappresentanza stragiudiziale. Necessaria la presenta della parte. Secondo il Tribunale la mancata presenza personale del legale rappresentate p.t. della società attrice o di un suo procuratore speciale a conoscenza dei fatti agli incontri fissati per la negoziazione assistita disposta con ordinanza del [], costituisce violazione degli artt. 2-3 d.l. 132/2014 e violazione del principio di effettività elaborato dalla giurisprudenza . Aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale, il Giudice afferma che le disposizioni relative al primo incontro di mediazione richiedono la presenza della parte o di un suo delegato, accompagnata dal difensore. La comparsa del solo difensore, anche se delegato della parte, non consente di ritenere osservato l’ordine del giudice circa l’attivazione della procedura posto che l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile . In conclusione, il Giudice dichiara la domanda improcedibile.

Tribunale di Salerno, sez. II Civile, sentenza 16 dicembre 2019, n. 3993 GOT Porpora Premessa Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall’art. 16 D.Lgs. 05/2003, che il giudice nel motivare concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Posizione delle parti e breve svolgimento del processo Parte attrice cita in giudizio l’associazione omissis per non aver questa corrisposto, nonostante ripetuti solleciti, la somma di Euro. 5.500,00, oltre iva, dovuta per aver svolto in favore della stessa, per l’anno 2014, servizi di pubblicizzazione, organizzazione ed assistenza di corsi di formazione su tutto il territorio nazionale per i quali era stato stabilito che il suindicato compenso doveva corrispondersi in due rate da Euro. 2.750,00 cadauna rispettivamente in data 30 giugno 2014 e 31 dicembre 2014, come previsto nella scrittura privata del 27 novembre 2013. Parte convenuta si costituisce contestando la domanda attorea ed eccependo in via preliminare l’improcedibilità per violazione dell’art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. In accoglimento dell’eccezione, con ordinanza del 22.03.2016, le parti sono state invitate ad attivare la procedura della negoziazione assistita. A sua conclusione la convenuta ha eccepito l’irritualità della convenzione per essersi svolta in assenza del legale rapp.te p.t. della omissis chiedendo che la mancata comparizione venga sanzionata con la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice, ritenendo che la parte doveva partecipare personalmente agli incontri in quanto la normativa in materia fa riferimento esclusivamente alla parte sostanziale. Su detta eccezione la società attrice rileva che non sussiste alcuna normativa che preveda ovvero che sancisca l’improcedibilità della domanda nel momento in cui una parte non intende partecipare attivamente al procedimento di negoziazione e che, in ogni caso, il mandato alle lite conferito al suo legale è comprendente della facoltà di essere rappresentata anche nella fase stragiudiziale, per cui, avendo nel caso di specie il procuratore costituito ricevuto specifico incarico volto anche, eventualmente, a conciliare”, la procura rilasciatagli è da intendersi idonea anche per la fase stragiudiziale non essendo obbligatoria la presenza della parte. La causa è giunta all’odierna udienza per la discussione orale e la contestuale decisione. Motivi della decisione La domanda di parte attrice deve essere dichiarata improcedibile. E’ pacifica tra le parti, oltre a risultare ex actis, la circostanza che al primo incontro di negoziazione assistita del 28.04.2016 nonché a quello successivo del 27 maggio 2016 erano presenti per parte attrice il solo legale mentre per parte convenuta erano presenti sia il presidente dell’associazione che il suo legale. Lo documentano i rispettivi verbali e non è contestato. Risulta, altresì, non controversa la ritualità dell’eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta sin dalla comparsa di costituzione in giudizio. La mancata presenza personale del legale rappresentate p.t. della società attrice o di un suo procuratore speciale a conoscenza dei fatti agli incontri fissati per la negoziazione assistita disposta con ordinanza del 22.03.2016, costituisce violazione degli artt. 2-3 D.L. 132/2014 e violazione del principio di effettività elaborato dalla giurisprudenza soprattutto di merito. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale lo scrivente dichiara di aderire, le disposizioni relative al primo incontro di mediazione la cui ratio e disciplina è pacificamente richiamata ed applicata anche per la negoziazione assistita , sono da interpretarsi nel senso che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte o di un suo delegato , accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte” dal momento che l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile” vedasi, in tal senso, Trib. Vasto 09.03.2015 Trib. Firenze, ordinanza 19.3.2014 Trib. Milano, ordinanza 07.05.2015 Trib. Firenze sent. n. 3497/2015 Trib. Firenze sent. n. 3902/2016 Trib. Roma, sent. n. 8554/2016 . P.Q.M. il Got definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 10487/2015 R.G., così decide Dichiara la domanda improcedibile. Condanna parte attrice al pagamento in favore del procuratore di parte convenuta delle spese e competenze di giudizio che per la peculiarità della questione quantifica nel minimo e che all’uopo liquida in Euro. 2.738,00, oltre spese, iva se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario.