L’istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia da parte dei genitori del minore straniero richiede una valutazione concreta

In tema di istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia da parte di genitori di minore straniero, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, il giudice di merito è chiamato ad un esame concreto in cui bilanciare con valore prioritario l’interesse del minore rispetto all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7404/20, depositata il 17 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo proposto dai genitori di un minore avverso il provvedimento di rigetto della loro istanza di permanenza in Italia nell’interesse del figlio. Secondo i giudici di merito, il bambino, che aveva vissuto solo per i primi due anni con i genitori, aveva sviluppato un principale ed esclusivo punto di riferimento nei nonni presso i quali era stato collocato. La decisione dei giudici era inoltre fondata sulla gravita dei maltrattamenti inflitti degli istanti al loro figlio maggiore, maltrattamenti tali da averne cagionato la morte. I genitori hanno proposto ricorso per cassazione. Istanza. Richiamando l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 15750/19, il Collegio ricorda che il giudice di merito deve verificare in via preliminare se il genitore che abbia svolto domanda di autorizzazione a permanere temporaneamente in Italia costituisca per il minore una reale figura di riferimento, in ragione sia delle relazioni affettive in atto che delle attività di cura ed assistenza all’interno del nucleo familiare. In altre parole, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 il giudice di merito è chiamato ad un esame concreto in cui bilanciare con valore prioritario l’interesse del minore rispetto all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico. Sarà dunque necessario l’accertamento della sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale effetto della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione o, ancora, dell’improvviso suo sradicamento dal territorio italiano quale conseguenze del necessitato accompagnamento del genitore allontanato. La pronuncia impugnata non correttamente applicato i principi richiamati posto che le significative sopravvenienze fattuali emerse nel corso del giudizio circa il recupero del ruolo genitoriale dei ricorrenti non sono state correttamente valutate. Per questi motivi, la Corte cassa il decreto e rinvia il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 febbraio – 17 marzo 2020, n. 7404 Presidente Giancola – Relatore Scalia Fatti di causa 1. La Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, con decreto in epigrafe indicato, ha rigettato il reclamo proposto da M.D.D. e da E.M.C. , genitori di L.D.M.C. , nato il omissis , avverso il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, investito della relativa istanza, aveva negato ai primi l’autorizzazione alla permanenza in Italia nell’interesse del figlio per motivi connessi al suo stato psico-fisico, nell’apprezzato difetto di un legame significativo tra il minore ed i genitori. Il figlio era vissuto soltanto nei suoi primi due anni di vita con i genitori per poi essere collocato presso i nonni paterni dei quali la Corte di merito valorizzava il ruolo di principale ed esclusivo punto di riferimento per il nipote. Ritenuta, altresì, la gravità del reato di maltrattamenti, seguiti da morte, ex art. 572 c.p., comma 3, commesso dai ricorrenti, in concorso, ai danni del figlio maggiore, i giudici del reclamo escludevano che all’allontanamento dei genitori dallo Stato italiano potesse seguire il rimpatrio nel Paese di origine del figlio, affidato ai servizi sociali e collocato presso i nonni. 2. Ricorrono per la cassazione dell’indicato decreto i genitori del minore, con due motivi. Con ordinanza interlocutoria in data 28.01.2019 di questa Prima Sezione civile, il giudizio è stato rimesso alla pubblica udienza. La difesa ha depositato decreto in data 25.01.2019 pronunciato, ex art. 332 c.c., dal Tribunale per i minorenni di Roma relativo alla reintegra dei ricorrenti nella responsabilità genitoriale e certificato di nascita del 28.09.2018 del secondogenito. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3 e art. 31, comma 3 e dell’art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea Carta di Nizza . L’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, resa dalla Corte di merito sarebbe errata perché contrastante con gli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. e quindi con i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale ad ogni cittadino, tra i quali quello alla crescita della personalità del minore all’interno delle formazioni sociali in cui si trovi inserito, prima tra le quali si colloca la famiglia. Il diritto all’unità familiare, si deduce in ricorso, merita tutela privilegiata in quanto destinato ad incidere sui diritti del fanciullo, come anche stabilito dall’art. 8 della Cedu oltre che dalla Carta di Nizza nelle cui previsioni figura, con carattere di preminenza, l’interesse del bambino art. 24, commi 2 e 3 . La Corte territoriale, in violazione delle richiamate disposizioni, avrebbe omesso di valutare la proporzionalità del provvedimento di allontanamento dei genitori dal territorio dello Stato rispetto al sacrificio dell’interesse del minore, di undici anni, al mantenimento dell’unità familiare e del suo diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori. I giudici di appello, senza procedere ad un esame accurato e personalizzato, avrebbero motivato solo in ragione della gravità del precedente penale riportato dai ricorrenti nel reato di maltrattamenti ai danni del figlio maggiore, da cui era derivata la morte del medesimo. Non sarebbero stati. per contro, così valutati la risalenza nel tempo di siffatte condotte il mantenimento di una relazione tra figlio e genitori durante il periodo di detenzione di costoro gli studi ed il conseguimento di una laurea da parte del padre la convivenza instauratasi successivamente tra genitori e figlio la permanenza di un legame affettivo importante , come attestato dai Servizi sociali, tra i ricorrenti ed il minore, collocato presso i nonni paterni. 2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , per non avere la Corte di appello considerato la relazione dei Servizi sociali trasmessa il 5.05.2017 in cui, nella descrizione del nucleo familiare, si dava atto che i genitori convivevano con il figlio nell’abitazione dei nonni paterni. Sarebbe rimasto obliterato altro passaggio della relazione in cui si dava atto della persistenza di un legame positivo e di un rapporto affettivo importante del figlio con entrambi i genitori. L’allontanamento dal territorio italiano avrebbe comportato per il minore un trauma infantile che si sarebbe aggiunto a quello già sofferto per il distacco forzoso dai genitori, esito della loro detenzione. Sarebbe stato travisato altro passaggio della relazione in cui si consigliava un percorso di sostegno della genitorialità con il ritenere che lo stesso fosse espressivo dell’inesistenza del rapporto tra genitori e figlio là dove, invece, il rapporto esisteva, convivendo adulti e minore presso la casa dei nonni paterni. 3. In applicazione dei principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità con la sentenza n. 15750 del 2019, il giudice del merito è tenuto, in via preliminare, a verificare se il genitore, che abbia svolto domanda di autorizzazione a permanere temporaneamente in Italia a sostegno delle ragioni del figlio - che vanno declinate, secondo norma, quali gravi motivi intesi come pregiudizio effettivo all’equilibrata crescita psicofisica del minore -, costituisca per il minore figura di riferimento e tanto in ragione delle relazioni affettive in atto e di un’attività di cura ed assistenza dal primo svolta all’interno del nucleo familiare. Il rigetto dell’istanza di autorizzazione è più puntualmente esito di un esame circostanziato del caso concreto, nel necessario bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e l’interesse del minore in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, nella precisazione che a siffatto termine la norma attribuisce valore prioritario, ma non assoluto. In materia di autorizzazione alla permanenza temporanea in territorio italiano dal genitore del minore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il giudice del merito, investito della relativa domanda, è pertanto chiamato ad un esame del caso concreto in cui viene in bilanciamento, con valore prioritario, l’interesse del minore. Tanto accade attraverso l’accertamento della sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale effetto della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione o, ancora, dell’improvviso suo sradicamento dal territorio italiano quale conseguenza dell’altrimenti necessitato accompagnamento del genitore allontanato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1 D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a . In ragione di siffatto scrutinio il giudice sarà chiamato a porre in bilanciamento le indicate esigenze con quelle, d’ordine pubblicistico, che, dettate a tutela della sicurezza e del controllo della frontiera del territorio nazionale, presiedono alla disciplina dei flussi migratori. 4. Sull’indicata premessa, va data trattazione congiunta ai due motivi di ricorso all’interno di un quadro di evidenze che, modificatosi in modo rilevante nel corso del giudizio, richiede una sua rivalutazione da parte della Corte di merito nei termini di seguito indicati e precisati. 5. Le significative sopravvenienze fattuali maturate nel corso del procedimento, che registrano il recupero del ruolo genitoriale dei ricorrenti, come ritenuto con decreto in atti del Tribunale per i minorenni di Roma depositato il 28.01.2019, chiamano la Corte di appello per i minorenni a rivalutare, nell’apprezzamento del parametro dei gravi motivi di cui all’art. 31 c.p.c., comma 3, previa eventuale verifica rimessa ai Servizi sociali competenti, se a nella confermata stabilizzazione della situazione familiare attestata dall’indicato decreto, si sia ricostituita tra minore e genitori quella relazione significativa di affetti ed accudimento tale da sostenere la reclamata misura, pena il pregiudizio effettivo all’equilibrata crescita psico-fisica del minore b per converso, l’allontanamento del minore al seguito dei genitori D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a , nella ritenuta ricostituzione delle relazioni di riferimento sub a , non sia altrimenti destinato a tradursi nello sradicamento del primo dal territorio nazionale. 6. Negli indicati termini, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato ed il giudizio rimesso alla Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, perché, in diversa composizione, provveda alla rivalutazione del quadro fattuale nei termini sopra indicati, in applicazione dei menzionati principi. Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. Cassa il decreto impugnato, nei sensi di cui in motivazione e rinvia il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Roma, sezione per i minorenni, in diversa composizione. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.