Rapporti omosessuali a pagamento: niente protezione per lo straniero

Respinta la richiesta presentata da un cittadino nigeriano. Ritenuto non credibile il suo racconto in merito a una possibile persecuzione in patria. Rilevante anche il fatto che ci si trova di fronte a rapporti mercenari”.

Niente protezione per lo straniero se l’omosessualità – vietata in patria – si è concretizzata in rapporti mercenari, e quindi in un lavoro. Cassazione, ordinanza n. 6574/20, sez. I Civile, depositata il 9 marzo . Omosessualità. Riflettori puntati sulla vicenda di un cittadino nigeriano, che chiede protezione in Italia spiegando di essere stato costretto a lasciare la sua città per il timore di essere arrestato a causa della sua omosessualità, punita severamente in Nigeria . Dai Giudici, però, arriva una risposta negativa, soprattutto perché viene ritenuto non credibile il racconto fatto dall’uomo sul pericolo di persecuzioni in patria per la sua condizione di omosessuale. Sulla stessa linea si attesta anche la Cassazione, respingendo definitivamente la richiesta presentata dal cittadino nigeriano. Per quanto concerne la condizione di omosessualità, con relativi rischi in patria, viene confermata la inattendibilità” del racconto fatto dall’uomo. In aggiunta i Giudici osservano che, pur dando atto che l’omosessualità è duramente perseguita in Nigeria , si è ritenuto che in questo caso si fosse semmai trattato di rapporti mercenari, vissuti come un lavoro .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 11 luglio 2019 – 9 marzo 2020, n. 6574 Presidente De Chiara – Relatore Vella Fatti di causa 1. Il Tribunale di Trento ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino nigeriano Ro. Vi., diretto a ottenere lo status di rifugiato, ovvero la protezione umanitaria o quella umanitaria, in quanto costretto a lasciare la sua città Benin City, Edo State per il timore di essere arrestato a causa della sua omosessualità, punita assai severamente in Nigeria. 2. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione 3. Con il primo motivo si deduce la violazione o mancata applicazione del D.Lgs. 251/2007, artt. 3 commi 1,2,3,4 e 5 5 comma 1 lett. c 6 comma 2 7 comma 2 lett. b 8 commi 1 lett. d e 3 11 14 19 comma 2 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , per avere il tribunale omesso di valutare correttamente l'attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla propria omosessualità e non aver accertato la situazione di persecuzione e grave restrizione della libertà personale esistente in Nigeria a carico degli omosessuali, senza attivare i propri poteri istruttori officiosi. 4. Il secondo mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 251/2007, artt. 3, 5, 6, 7 e 14 nonché del D.Lgs. 25/2008, artt. 8 e 27 comma I-bis in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. , per avere il tribunale omesso di valutare l'attuale situazione della Nigeria, tale da integrare i presupposti del danno grave ex art. 14, D.Lgs. 251/2007 ai fini della protezione sussidiaria, tenuto conto anche delle lesioni corporali subite, documentate da fotografie e referti medici. 5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25/2008, art. 32, e del D.Lgs. 286/1998, art. 5 in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per avere il tribunale trascurato di considerare la numerosa documentazione prodotta, ritenendola inidonea a provare una condizione di vulnerabilità del ricorrente, il quale tra l'altro non ha più radici affettive in Nigeria. 6. I motivi non meritano accoglimento. 6.1. In primo luogo si rileva che le censure motivazionali non sono state formulate nel rispetto dei canoni posti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis , ossia indicando specificamente il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività , ai sensi degli artt. 366, primo comma, n. 6 , e 369, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ. Cass. Sez. U, 07/04/2014 n. 8503 conf., ex plurimis, Cass. 29/10/2018 n. 27415 . 6.2. In secondo luogo, dagli atti di causa emerge che il tribunale non ha omesso di esaminare i fatti dedotti - ivi compresa la mancanza di radici affettive nel Paese d'origine segnalata in ricorso avendo il tribunale comunque dato atto che il ricorrente aveva dichiarato di essere orfano dei genitori, di aver perso anche la nonna e di non avere più notizie della donna con cui aveva avuto una figlia nel 2012 - sicché il ricorso tradisce l'aspirazione ad una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, però non consentita in sede di legittimità ex multis, Cass. 14221/2019 . 7. I superiori rilievi valgono innanzitutto per il profilo, contestato con il primo motivo, della credibilità del racconto del richiedente e quindi la sua attendibilità , che integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - chiamato segnatamente a valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera c , D.Lgs. n. 251/2007 - come tale censurabile in cassazione solo nei richiamati limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per assoluta mancanza di motivazione, restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l'ammissibilità di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente ex multis, Cass. 3340/2019 . 7.1. Invero, il tribunale ha ampiamente motivato v. pag. 8-10 del decreto impugnato la ritenuta inattendibilità del racconto sulla omosessualità del ricorrente - tenendo conto anche delle discrasie emerse tra l'audizione dinanzi alla Commissione territoriale e l'interrogatorio libero espletato in udienza - e, pur dando atto che l'omosessualità è duramente perseguita in Nigeria, ha ritenuto che si fosse semmai trattato di rapporti mercenari vissuti come un lavoro , concludendo che risulta non verificata, neppure in termini di verosimiglianza, quella caratteristica così fondamentale per la persona di cui argomenta la CEDU , né risulta esservi stata alcuna minaccia individuale da parte dello Stato o comunque di organi statali nei confronti del ricorrente v. pag. 13-14 , fermo restando il difetto del requisito dell'attualità del pericolo di persecuzione , trattandosi di fatti risalenti al 2015 ed avendo il ricorrente dichiarato in sede di interrogatorio libero di non avere mai ricevuto mai alcuna condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte o ad altra forma di pena pag. 10-11 . 8. Anche sulla insussistenza dei presupposti necessari per la protezione sussidiaria secondo motivo il tribunale ha ampiamente motivato - attingendo a COI aggiornate, quali il report annuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26.12.2017 e l'aggiornamento UNHCR di novembre 2017, oltre che alle fonti riportate dallo stesso ricorrente - in ordine alla mancanza di un rischio effettivo per il ricorrente di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 251 del 2007 in caso di rientro nel Paese d'origine pag. 14-17 , rilevando, tra l'altro, come lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero avesse negato l'esistenza di simili conflitti e violenze , per concludere che le minacce riferite provengono da soggetti privati e che anche le ferite fotografate e refertate non è dimostrato in quale circostanza di tempo e di luogo siano state inferte al ricorrente . 9. Infine, quanto alla protezione umanitaria terzo motivo valgano le considerazioni già svolte sub 6. 10. In conclusione, il ricorso va rigettato senza necessità di statuizione sulle spese, in mancanza di difese delle parti intimate. 11. Poiché la parte soccombente risulta ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ai fini del cd. raddoppio del contributo unificato Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014 . P.Q.M. Rigetta il ricorso.